No all’intervento dei nonni nel giudizio di separazione


“… come è noto, la legge 8 febbraio 2006 n. 64 ha riconosciuto e valorizzato il ruolo degli ascendenti e degli altri parenti di ciascun ramo genitoriale, affermando all’art. 155, comma primo, c.c. il diritto del figlio minore di conservare, nel regime di separazione personale (o di divorzio) dei genitori, rapporti significativi con i medesimi”.

“… la rilevanza ed il valore affettivo ed educativo del vincolo che lega i nonni ai nipoti erano stati da tempo riconosciuti nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, che aveva avuto occasione di affermare che l’interruzione dei rapporti fondati su tale legame familiare può trovare giustificazione soltanto in presenza di gravi e comprovate ragioni (v., tra le altre, Cass. 1998 n. 9606).

La disciplina introdotta dalla novella richiamata non vale tuttavia ad incidere sulla natura e sull’oggetto dei giudizi di separazione e di divorzio e sulle posizioni e sui diritti delle parti in essi coinvolti. Va rilevato al riguardo che il secondo comma dello stesso art. 155 c.c. riformato demanda al giudice l’adozione dei provvedimenti relativi alla prole, per realizzare la finalità indicata dal primo comma, assumendo come esclusivo parametro di riferimento l’interesse morale e materiale della prole. Come è evidente, l’affermazione del diritto del minore a conservare rapporti significativi con i nonni e gli altri congiunti affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nella articolazione dei provvedimenti da adottare, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata, ma tale elemento attiene pur sempre all’oggetto e all’essenza dell’apprezzamento demandato allo stesso giudice, da svolgere – come già ricordato – sulla base non solo delle deduzioni delle parti, ma anche dell’apporto fornito dal pubblico ministero e degli altri elementi acquisiti di ufficio.

L’avere il legislatore del 2006 sancito la titolarità da parte del minore del diritto alla conservazione delle relazioni affettive con i nuclei di provenienza genitoriale non è dunque sufficiente, in mancanza di una previsione normativa – come quella introdotta con la legge n. 149 del 2001, che ha previsto che nei procedimenti in materia di adottabilità ed in quelli di cui all’art. 336 c.c. il minore sia presente in giudizio assistito da un difensore – a ritenere che altri soggetti diversi dai coniugi siano legittimati ad essere parti.

Del tutto coerentemente l’art. 155 ter c.c., introdotto dalla legge di riforma, attribuisce ai soli genitori il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni economiche che li riguardano, così come l’art. 709 ter c.p.c. fa riferimento, nel disciplinare la soluzione delle controversie in sede di separazione o di divorzio in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento, alle controversie insorte tra i genitori, i quali pertanto restano gli unici soggetti cui è affidata la legittimazione sostitutiva all’esercizio dei diritti dei minori”.

(Cass. n.22081/09)