Non è gratuita la sosta per i detentori del permesso per invalidi


Cambio di rotta per la Suprema Corte: non è gratuita la sosta nelle strisce blu per i detentori del permesso per invalidi.

Secondo la Cassazione (sent. n.21271/09) ciò “… non è previsto da alcuna norma (ancorché sia teorizzato in circolari della Pubblica Amministrazione … le quali, però, non hanno valore di norme di diritto). In particolare, gli artt. 188, comma 3, c.d.s. e 11, comma 1, D.P.R. n.503/1996, cit., prevedono per i titolari del contrassegno l’esonero, rispettivamente, dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall’autorità competente; l’obbligo del pagamento di una somma è, invece, cosa diversa dal divieto o limitazione della sosta, come del resto è confermato dall’art.4, comma 4, lett.d), c.d.s. (per il quale l’ente proprietario della strada può vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli), che li considera alternativi.

Né ha fondamento invocare a sostegno di una diversa interpretazione …  l’esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili. Dalla gratuità – anziché onerosità come per gli altri utenti – della sosta deriva, infatti, un vantaggio meramente economico, non un vantaggio in termini di mobilità, la quale è favorita dalla concreta disponibilità – piuttosto che dalla gratuità – del posto dove sostare; sicché, anche in caso di indisponibilità dei posti riservati ai sensi dell’art.11, comma5, D.P.R. n.503/1996 …  non vi è ragione di consentire, in mancanza di previsione normativa, la sosta gratuita alla persona disabile che abbia trovato posto negli stalli a pagamento.

Va pertanto corretta l’affermazione della gratuità della sosta in ogni caso per i titolari dello speciale contrassegno di cui si è detto contenuta – peraltro in un mero obiter dictum privo di specifica motivazione – in Cass. 5 dicembre 2007, n.25388, richiamata in memoria dal ricorrente”.

(Cass. n.21271/09)