Non va restituito l’assegno di accompagnamento indebitamente percepito


L’art.38, comma 7, legge 448/01 stabilisce che

Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell’INPS, per periodi anteriori al 1º gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.

La Corte di Cassazione si è di recente interrogata sulla natura dell’assegno di accompagnamento ex art. 5 della legge n. 222 del 1984 al fine di verificare se è possibile applicare la predetta disposizione in caso di indebita percezione del beneficio economico.

La Corte ne ha riconosciuto la natura di prestazione pensionistica di natura previdenziale, confermandone l’irripetibilità alle condizioni previste dall’art.38, comma 7, legge 448/01, in quanto costituisce un’integrazione della pensione di inabilità ovvero quota pensionistica che va ad integrare tale pensione. Esso presuppone la qualità di lavoratore in capo al percipiente e la sussistenza di un pregresso rapporto assicurativo contro l’invalidità.

(Cass. n.6093/10)