Il notaio è responsabile anche se si avvale di altri colleghi


Di recente la Corte di Cassazione si è occupata di un caso di responsabilità professionale del notaio. Veniva lamentato, in particolare, che il professionista non aveva curato la tempestiva presentazione di alcune denunce di successione causando ai clienti medesimi maggiori spese per soprattasse e pene pecuniarie.

Il convenuto si difendeva sostenendo che i clienti lo avevano autorizzato ad inviare l’incarto ad altro notaio che aveva curato materialmente gli adempimenti e di cui richiedeva la chiamata in causa.

La Corte di Cassazione ha confermato le statuizioni della sentenza di merito riguardanti la responsabilità del professionista sostenendo che “… il rapporto professionale che intercorre tra notaio e cliente si inquadra nello schema del mandato in virtù del quale il professionista è tenuto ad eseguire personalmente l’incarico assunto ed è pertanto responsabile ai sensi dell’art. 1228 c.c. dei sostituti ed ausiliari di cui si avvale, dei quali deve seguire personalmente lo svolgimento dell’opera, con conseguente sua responsabilità esclusiva nei confronti del cliente danneggiato dal tardivo espletamento dell’incarico.

Ha dunque osservato che non era configurabile un «concorso di colpa» dei danneggiati per non aver fatto nulla per ridurre il danno, giacché anche la presentazione di un ricorso tributario non avrebbe potuto sortire alcun risultato utile, posto che l’avviso di liquidazione relativo alle sanzioni ed alle soprattasse dovute si basava su un incontestabile ritardo nella presentazione delle denunce di successione e che non sussistevano ragioni che potessero giustificare una rimessione in termini. D’altro canto, l’anticipato pagamento dell’intero compenso al notaio giustificava il pieno affidamento nella sua diligenza professionale mentre non vi era possibilità alcuna di usufruire della definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti ex L. n. 413 del 1991″.

(Cass. n.20825/09)