Notifica al difensore: valido l’indirizzo che risulta dal sito web del CNF
La discordanza tra il domicilio del difensore, come risulta dalla sentenza o dagli atti, e quello effettivo può essere superata – in sede di controllo da parte del giudice della ritualità della notificazione – facendo ricorso a fonti di conoscenza aventi carattere ufficiale.
Sicché il controllo sulla ritualità della notifica è stato effettuato dalla Corte rilevando l’indirizzo dei destinatari della notifica dall’archivio accessibile al sito web del Consiglio Nazionale Forense.
(Cass. ord. n.27630/09)

