Notifica e valore probatorio delle risultanze anagrafiche
Stabilisce l’art. 44 c.c., comma 1, che il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge. E l’art. 31 disp. att. c.c., dispone che il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove si intende fissare la dimora abituale; che nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza.
Tali norme del codice civile non risultano abrogate né espressamente né tacitamente dalla L. n. 1228 del 1954, sull’anagrafe della popolazione. Il comune di residenza della persona, cioè del luogo della sua abituale dimora, anche ai fini della validità della notificazione a norma dell’art. 139 c.p.c. e segg., è presuntivamente determinabile sulla scorta delle risultanze anagrafiche fino a prova contraria.
La duplice dichiarazione al comune che si abbandona e al comune dove si intende fissare la nuova dimora abituale, cioè la nuova residenza, è necessaria per rendere opponibile ai terzi di buona fede di trasferimento della residenza (cfr. Cass. n 4078/1989, Cass. n 662/2000, Cass. n 2230/1998). Le disposizioni degli artt. 17 e 18 del regolamento approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 contemplano la decorrenza della cancellazione e della nuova iscrizione dal giorno della dichiarazione di trasferimento reso dall’interessato al comune di nuova destinazione, e che questa, a sua volta, è preceduta, secondo il normale iter procedimentale, dalla dichiarazione al comune a quo, ai sensi dell’art. 13 del detto regolamento.
Sulla base di tali principi la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato l’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo che si assumeva illegittimamente notificato al vecchio indirizzo di residenza. Ciò a motivo che la procedura della doppia dichiarazione del trasferimento della residenza non era stata rispettata dall’ingiunta, per cui veniva confermata la validità della notifica del decreto ingiuntivo all’indirizzo risultante dalla documentazione anagrafica.
(Cass. n.1280-2008)

