E’ nulla la contravvenzione consegnata al portiere se non vi è la ricerca degli altri soggetti abilitati alla ricezione
“… La notifica al portiere è disciplinata dall’art. 139 c.p.c., per ciò che attiene alla notificazione da effettuarsi a mani del destinatario, persona fisica, e dall’art. 7 della legge 890/82 per quanto riguarda la notifica a mezzo posta.
L’art. 160 c.p.c., dispone che la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data.
La successione preferenziale delle persone alle quali, in virtù del secondo e terzo comma, dell’art. 139 c.p.c., può essere consegnata in caso di assenza del destinatario la copia dell’atto da notificare, è tassativa e da tale principio deriva la nullità della notificazione se nella relata di notifica non è specificamente indicata la ragione per la quale l’atto non è stato consegnato al destinatario a mani proprie o ad alcuna delle persone che nell’ordine tassativo precedono quella che viene indicata come consegnataria nella relazione di notifica.
La notificazione effettuata al portiere dello stabile del destinatario è nulla qualora l’ufficiale giudiziario si limiti a dare atto della precaria assenza del destinatario senza certificare l’avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l’atto salvo che le parole usate dall’incaricato alla notifica lascino intendere il mancato rinvenimento nel luogo della notifica di ogni altra persona abilitata a ricevere l’atto in luogo del destinatario.
Tale principio ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità è stato confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione anche per la notificazione a mezzo di servizio postale (Cass. Sez. Un. n. 1097/2000; Sez. Un. 6214/2005)”.
Per tali motivazioni la Suprema Corte ha sancito la nullità della notifica dei verbali di infrazione al codice della strada consegnati al portiere dello stabile, difettando la certificazione, nella relata di notifica, delle dovute ricerche di altre persone abilitate a ricevere l’atto in assenza del destinatario.
(Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza del 31 Gennaio 2008, n.2304)

