Obbligazioni pecuniare per contributi non dovuti e danno svalutazione monetaria


E’ principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione (Cass., sez. un., 5 agosto 1994, n. 7269) quello per cui “… in ipotesi di ripetizione dall’I.N.P.S. di somme indebitamente versate dal datore di lavoro per contributi assicurativi, gli interessi dovuti, ai sensi dell’articolo 2033 c.c., dall’”accipiens” in buona fede decorrono non gia’ dalla domanda giudiziale ma (senza che al riguardo abbia rilievo la sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991) dalla precedente domanda amministrativa, atteso che questa (costituente anche nel nuovo rito del lavoro una condizione di proponibilita’ dell’azione giudiziaria) non puo’ essere considerata una mera richiesta di restituzione – avendo caratteristiche del tutto analoghe alla domanda giudiziale sia per la certezza del “dies a quo” sia per l’idoneita’ a rendere consapevole l’”accipiens” dell’indebito nel quale versa – e tenuto conto che, un’interpretazione restrittiva del termine “domanda” nel senso tecnico-giuridico di domanda giudiziale determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per i diritti del “solvens” e quindi dubbi di legittimita’ costituzionale della citata norma in relazione agli articoli 3 e 24 Cost”.

In merito, poi, al danno da svalutazione monetaria è stato osservato che “secondo un primo indirizzo il maggior danno da svalutazione doveva essere riconosciuto in via generalizzata e presunta (Cass., sez. lav., 26 ottobre 2000 n. 14089).

Secondo un altro indirizzo il maggior danno da svalutazione va correlato alla sola categoria creditoria cui il creditore appartiene in relazione alla piu’ probabile forma di impiego del denaro (Cass., sez. lav., 8 maggio 2001 n. 6420).

Un terzo indirizzo – al quale ha aderito la sentenza impugnata della Corte d’appello di Bari – ha ritenuto che l’appartenenza ad una categoria creditoria non e’ comunque sufficiente a giustificare il riconoscimento del maggior danno correlabile alle forme di impiego tipiche della categoria nella quale il creditore e’ iscrivibile, essendo egli comunque gravato da uno specifico onere quantomeno di allegazione in ordine al verosimile impiego che avrebbe fatto della somma dovutagli, che consenta al giudice di verificare se, tenuto conto di dette qualita’ personali e professionali, il danno denunziato possa essersi effettivamente prodotto (Cass., sez. lav., 23 ottobre 2002, n. 14970).

In contrasto e’ stato risolto recentemente da Cass., sez. un., 18 luglio 2008, n. 19499, che – disattendendo in particolare l’indirizzo giurisprudenziale al quale ha aderito la sentenza impugnata – ha affermato che nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all’articolo 1224 c.c., comma 2, rispetto a quello gia’ coperto dagli interessi moratori e’ in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell’articolo 1284 c.c., comma 1, salva la possibilita’ per il debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore e per il creditore di provare il maggior danno effettivamente subito. Si e’ cosi’ anche esclusa la possibilita’ di cumulo tra interessi legali e danno ulteriore”.

(Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza del 19 Gennaio 2009, n.1166)