Obblighi di assistenza familiare: il minore va sempre tutelato
In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore eta’ dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta “in re ipsa” una condizione soggettiva dello stato di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al loro mantenimento, assicurando ad essi tali mezzi di sussistenza (Cass. Sez. 6, 2-5-2007 n. 20636; Cass. Sez. 6, 15-1-2004 n. 715).
L’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l’altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l’intervento di altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo del quale, viceversa, costituisce la prova (Cass. Sez. 6, 24-9-2008 n. 38125; Sez. 6, 13-5-2008; Sez. 6, 6-5-2003 n. 25723; Sez. 6, 21-9-2001 n. 37418).
L’asserita incapacità economica dell’obbligato, inoltre, può assumere valore di esimente, in virtù del principio “ad impossibilia nemo tenetur“, solo allorché sia assoluta e non sia ascrivibile a colpa dell’imputato (Cass. Sez. 6, 21-9-2001 n. 37419; Cass. Sez. 6, 23-1-1997 n. 5969).
Nella specie la Corte di Cassazione (sent. n.14906/10) ha confermato la sentenza di merito che condannava un padre per il reato di cui all’art. 570 c.p., per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore, a tre mesi di reclusione, euro 100 di multa oltre danni patrimoniali e morali liquidati in euro 18.000.
La Corte di merito, in particolare, giustamente aveva dato atto della concrete possibilità economiche del ricorrente, che risulta titolare di due studi odontoiatrici, ed aveva correttamente ritenuto irrilevanti, ai fini della valutazione degli obblighi genitoriali di mantenimento gravanti sul prevenuto, la situazione economica della moglie e gli aiuti economici eventualmente forniti a quest’ultima dal convivente.
Il giudice di merito, poi, ha tenuto conto, nel definire i bisogni della figlia, anche delle condizioni sociali familiari, e di dovere includere, in tali bisogni, oltre alle spese di mutuo e alle bollette delle varie utenze, le rette scolastiche, le spese per gli alimenti e il vestiario, quelle sanitarie e quelle relative a un “minimo di attività di vacanza, di svago, ludiche e culturali”, necessarie per qualunque minore. Secondo la più recente giurisprudenza, infatti, nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza richiamata dall’articolo 570 c.p., comma 2, n. 2, (diversa dalla più estesa nozione civilistica di mantenimento), nell’attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale, devono ritenersi compresi non soltanto i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma altresì gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacita’ economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (ad es: abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione) (Cass. Sez. 6, 13-11-2008/21-1-2009 n. 2736).

