Obbligo di fornire le informazioni sul conducente del veicolo e responsabilità del proprietario


Secondo l’art. 180, comma 8, c.d.s.

Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni …

Secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 10786/08) la dichiarazione di non essere in grado di indicare i dati del conducente non vale ad assolvere gli obblighi di cui all’art.180, comma 8, c.d.s.

La ratio della norma, infatti, è rappresentata dall’obiettivo di individuare e quindi sanzionare il trasgressore della violazione, da cui emerge chiaramente che l’obbligo in parola può considerarsi assolto soltanto con la comunicazione completa delle informazioni richieste.

Su punto la Corte aveva già avuto modo di precisare che

Il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente (Cass. N. 13748/07).

La Corte ha anche aggiunto, in tema di onere della prova, che è regola generale per cui, nell’illecito omissivo, la prova di avere posto in essere il comportamento dovuto incombe sull’obbligato e non sull’Amministrazione opposta.