Occupazione esproriativa e individuazione dei soggetti responsabili


In caso di occupazione espropriativa la responsabilità grava sempre e comunque anzitutto sull’ente che ha consumato l’illecita apprensione e posto in essere il mutamento del regime di appartenenza dell’immobile (Cass. 11890/2006; 6591/2003; 15687/2001; 1814/2000; 834/1999). A tale ente non è consentito invocare la non imputabilità, in ordine alla mancata o illegittima pronuncia del decreto ablativo, anche quando sia dipesa da omissione o colpa di altra amministrazione. Nel comportamento di chi ha appreso l’immobile altrui senza titolo e/o ne conserva abusivamente la detenzione e, infine, persevera nella esecuzione dell’opera, pur essendo a conoscenza dell’illegittimità della occupazione, infatti, possono individuarsi tutti gli elementi della responsabilità aquiliana: la condotta attiva od omissiva, l’elemento psicologico della colpa, il danno, il nesso di causalità tra condotta e pregiudizio. Per le medesime ragioni non è possibile neppure trasferire la responsabilità dell’illegittima vicenda ablatoria in capo all’ente beneficiario o destinatario dell’opera pubblica inglobante quel fondo, ovvero a quello che per legge o per atto amministrativo ne diviene proprietario.

Nello schema dell’occupazione espropriativa l’illecito si perfeziona con effetto estintivo della proprietà privata al momento della radicale e irreversibile trasformazione del fondo, avvenuta in periodo di occupazione illegittima. Deriva da quanto precede, pertanto, tutta l’attività svolta nel corso dell’occupazione, da chiunque esplicata – per definizione illecita – rende l’autore o gli autori responsabili del relativo risarcimento, ai sensi degli articoli 2043 e 2055 del Cc. Tale responsabilità grava sempre e comunque anzitutto sull’ente che ha consumato la illecita apprensione in danno del proprietario e posto in essere il mutamento del regime di appartenenza dell’immobile.

(Cass. S.U. n.24397/07, n.13087/10)