Opere abusive nel condominio: va citato solo il responsabile
Costituisce orientamento costante della Corte di Cassazione “… il principio secondo cui, in tema di rapporti condominiali, nel giudizio instaurato a tutela della proprietà comune per l’eliminazione di opere abusive compiute da alcuni condomini, non e’ necessaria l’integrazione del contraddicono nei confronti di tutti gli altri comproprietari, dovendo i singoli convenuti rispondere autonomamente dell’addebitato abuso e potendo ciascuno dei condomini agire individualmente a tutela del bene Comune (Cass. n. 10219 del 2002; Cass. n. 8546 del 1998; Cass. n. 1757 del 1987).
Infatti, in tema di controversie relative a questioni condominiali bisogna distinguere tra ipotesi in cui non è necessario il litisconsorzio, e quindi la chiamata in giudizio di tutti i partecipanti al condominio, come quando si controverta tra condomini per il diritto all’uso della cosa comune (Cass. 27.1.88 n. 734, 15.6.68 n. 1930) ovvero quando l’azione sia stata proposta a difesa dei diritti, anche reali, del condominio nei confronti di terzi (Cass. 1994 n. 6119, 1988 n. 3862) oppure a tutela della proprietà comune (Cass. 1993 n. 5000; 1987 n. 1757 per l’eliminazione d’opere abusive), ed ipotesi in cui tale partecipazione è indispensabile perché altrimenti la sentenza sarebbe inutiliter data, trattandosi di litisconsorzio necessario (come quando il singolo condomino, convenuto in rivendicazione d’un bene condominiale, eccepisca la sua proprietà esclusiva di detto bene (Cass. 1988 n. 4475, 1982 n. 1511); ovvero la domanda sia diretta all’accertamento della proprietà condominiale d’un bene (Cass. 1992 n. 11626, 1988 n. 5566); oppure il giudizio sia promosso da un condomino per sentirsi riconoscere comproprietario del bene comune posseduto da altro condomino, il quale deduca, in via riconvenzionale, la verificatasi usucapione del bene in suo esclusivo favore (Cass. 1992 n. 11509, 1991 n. 9092)”.
La Corte di Cassazione (sent. n.19329/09) ha ritenuto che nel caso sottoposto al suo esame si verteva nell’ambito della prima ipotesi, avendo il “… ricorrente agito per tutelare la cosa comune, in ordine alla quale non sussiste questione di proprietà con conseguente esclusione della sussistenza del litisconsorzio necessario con gli altri condomini”.
(Nella specie era stata proposta una domanda diretta al ripristino della canna fumaria condominiale, asseritamente modificata da altro condomino, soltanto nei confronti di quest’ultimo e non dell’intero Condominio).

