Opposizione a cartella esattoriale ex art.22 L. 689/81


E’ esperibile l’opposizione ex art.22 L. n.689/81 contro la cartella esattoriale finalizzata alla riscossione di sanzioni amministrative qualora detta cartella sia stata emessa

  • senza essere preceduta dalla emissione dell’ordinanza-ingiunzione;
  • senza essere preceduta dal verbale di accertamento;
  • quando per vizi della notifica l’opponente sia venuto a conoscenza del provvedimento o del verbale per la prima volta con la notificazione della cartella esattoriale.

Nelle predette ipotesi, infatti, il destinatario della cartella esattoriale non è stato messo in grado di proporre l’opposizione di cui alla predetta legge e deve poter recuperare l’esercizio di tale mezzo di tutela.

Tanto ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n.17445/07 (che richiama le precedenti Cass. n.9180/06 e n.15149/05).