Opposizione ad ordinanza ingiunzione e lettura del dispositivo in udienza
In tema di sanzioni pecuniarie per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, il verbale di accertamento ritualmente notificato, in mancanza di ricorso al prefetto o di pagamento in misura ridotta, costituisce, ai sensi dell’art. 203, comma 3, c.d.s., titolo esecutivo, nei confronti del quale il rimedio giudiziario esperibile, in mancanza di una specifica previsione normativa, è da individuare nello speciale procedimento di opposizione previsto dagli artt. 22 e 23 della L. n.689/81, il quale, quindi, resta applicabile anche nel caso in cui manchi un’ordinanza-ingiunzione (che può, ovviamente, trovare luogo solo in caso di presentazione dell’anzidetto ricorso al prefetto) e la pretesa sanzionatoria della Pubblica Amministrazione si basi appunto su tale verbale, assimilabile, in quanto atto definitorio della relativa procedura, all’ordinanza dianzi indicata (Cass., Sez. un., 16 novembre 1999, n. 779; Cass. 24 settembre 2002, n. 13872);
In tale procedura, la lettura del dispositivo all’udienza di discussione e decisione della causa, prescritta dall’art. 23 della L. n.689/81, risponde all’esigenza di ancorare il momento dell’immodificabilità della decisione medesima alla data dell’udienza sopra menzionata, per assicurare alle parti l’immediata conoscenza del regolamento giudiziale dei loro rapporti e l’immutabilità di quest’ultimo rispetto alla successiva stesura della motivazione, onde l’omissione, nella già riferita udienza, della lettura del dispositivo determina la nullità della sentenza (Cass. 17 dicembre 2003, n. 19308; Cass. 15 febbraio 2006, n. 3296);
Tale principio, secondo cui è nulla la sentenza resa nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa (o, come nella specie, avverso il relativo verbale di accertamento) ove sia stata omessa, nell’udienza di discussione della causa, l’immediata lettura del dispositivo, è applicabile anche nel giudizio svoltosi davanti al Giudice di Pace, non ostando, al riguardo, che il procedimento innanzi a tale Giudice non preveda la lettura del dispositivo in udienza, in quanto il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione (e, quindi, avverso il suddetto verbale) trova la sua compiuta disciplina nell’art. 23 della L. n.689/81 (Cass. 11 febbraio 1999, n. 1144).
Sulla base di tali considerazioni la Corte di Cassazione, con sentenza n.19920/07 ha accolto il ricorso avverso una pronuncia del Giudice di Pace di Firenze osservando che dagli atti di causa il Giudice di pace, all’udienza di discussione, aveva trattenuto “la causa in decisione” senza tuttavia procedere alla contestuale lettura del dispositivo ciò determinando la nullità dell’emanata sentenza.
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