Opposizione a sanzione amministrativa: in appello serve l’avvocato
In tema di opposizione a sanzione amministrativa (Legge 24 novembre 1981, n. 689) è consentita la difesa personale della parte ex art. 23, comma quarto.
Detta previsione, tuttavia, è prevista esclusivamente per il giudizio di primo grado e non si applica al giudizio di appello per il quale trova applicazione la regola generale di all’art. 82, comma 3, c.p.c. per cui “davanti al tribunale e alla corte di appello la parte deve stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente”.
(Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 9 giugno 2009, n.14520)

