All’opposizione tardiva alla convalida di sfratto non si applica la sospensione feriale
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione “… nel procedimento di convalida di licenza per finita locazione o di sfratto, la sospensione dei termini durante il periodo feriale resta esclusa, in forza della deroga contenuta nell’art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in relazione all’art. 92 dell’Ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) solo per la fase sommaria di esso, la quale si conclude, nel caso di opposizione dell’intimato, con la pronuncia o il diniego dell’ordinanza di rilascio e che presenta per sua natura carattere d’urgenza (ex plurimis, Cass, civ., Sez. Ili, 07/07/2005, n.14304)”.
In merito al problema relativo alla natura del giudizio di opposizione tardiva non vi è concordia di opinioni dottrinali e risulta variamente risolto dalla giurisprudenza della Corte “… talora rimarcandosi il parallelismo tra opposizione tardiva ed opposizione tempestiva (in tal senso, cfr. Cass. sez. Ill sent. n. 4641/83, che – con riferimento alla questione ormai superata dall’istituzione del giudice unico in primo grado – individua il giudice competente a conoscere dell’ammissibilità dell’opposizione nel giudice competente per il merito, se diverso dal pretore), talaltra evidenziandosi la natura di procedimento di impugnazione della convalida (come nella cit. sentenza n.766 del 2000)”.
Con sent. n.12880/09 il Collegio ha riconosciuto “… il carattere ibrido al procedimento, secondo schemi concettuali usualmente seguiti per definire l’opposizione a ingiunzione (cui, non a caso, la norma rinvia). Invero l’opposizione tardiva alla convalida, pur presentando sotto alcuni profili i caratteri dell’impugnativa, ha essenzialmente funzione di rimessione in termini nell’opposizione all’intimazione e determina l’insorgere di una situazione processuale analoga a quella conseguente alla proposizione dell’opposizione tempestiva nel corso del procedimento per convalida.
L’ampiezza dei poteri riconosciuti al giudice dell’opposizione risulta, del resto, evidente, ove si consideri che essi non sono limitati alla verifica della rituale instaurazione del contraddittorio in sede di convalida (verifica, cui è destinata la preliminare fase rescindente), risultando estesi, una volta superata tale fase, al merito dell’intimazione.
Emerge, infatti, dallo stesso tenore letterale della disposizione, come integrato dall’intervento manipolatore della Corte costituzionale (sentenza n. 89/72), che l’oggetto dell’opposizione è costituito dall’intimazione, sulla quale il giudice del merito dovrà pronunciarsi, ove il giudizio superi la fase rescindente, accogliendo o rigettando l’opposizione.
Invero la mancata comparizione dell’intimato determina che i fatti dedotti a fondamento dell’intimazione si ritengano legalmente ammessi, sul presupposto che l’assenza sia dovuta alla volontà dell’intimato che non ha potuto o voluto contestare tali fatti; la funzione dell’istituto, è, dunque, quella di costituire un rimedio, consentendo all’intimato di essere rimesso in termini nell’opposizione, dimostrando l’insussistenza di detto presupposto.
Appare allora chiaro che l’opposizione tardiva alla convalida deve essere inclusa a pieno titolo nell’ambito dei «procedimenti di sfratto» di cui all’art. 92 cit., facendo eccezione, al pari dell’opposizione tempestiva, al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, sia pure solo con riguardo alla prima fase finalizzata alla sospensione dell’esecuzione della convalida e caratterizzata da peculiari ragioni di urgenza.
La stessa brevità del termine di cui si discute è, del resto, il riflesso delle indicate ragioni di urgenza, apparendo, nel contempo, incongruo che la decisione sull’istanza di sospensione debba essere differita al decorso del periodo feriale”.

