L’ordinanza-ingiunzione è valida anche se il trasgressore non viene ascoltato
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite è di recente intervenuta per dirimere il contrasto sulla natura del giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa in seguito a ricorso al Prefetto avverso verbale di accertamento di violazione al Codice della strada.
In particolare, la Corte si è chiesta se l’omessa, esplicita valutazione da parte dell’autorità amministrativa delle difese del ricorrente integra l’illegittimità o meno del procedimento amministrativo e la nullità dell’ordinanza ingiunzione.
La Corte ha, quindi, affermato il principio per cui i vizi motivazionali dell’ordinanza ingiunzione “… non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l’atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto”.
Secondo la Corte “… dall’applicazione compiuta di tale principio emerge una ulteriore conseguenza, che investe altri possibili vizi dell’ordinanza ingiunzione, con riferimento all’iter procedimentale, con precipuo riguardo alla mancata audizione del trasgressore che ne abbia fatto richiesta.
… basta riflettere al fatto che l’audizione è preordinata all’esposizione di elementi favorevoli alla propria tesi che l’interessato vuole far conoscere all’Autorità preposta all’adozione dell’ordinanza, per concludere che la tutela del trasgressore non è lesa dal mancato uso di tale facoltà, atteso che quelle ragioni potranno senza dubbio alcuno essere prospettate in sede giurisdizionale.
Ne consegue che anche tale vizio non può comportare l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione, attesa la più volte rilevata pienezza di cognizione che compete al giudice del rapporto“.
(Cass. S.U. n.1786/10)
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