L’organizzatore di viaggio deve tutelare l’integrità fisica del turista
L’art.14 del D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 14 (attuazione del la direttiva n. 90/314/CEK concernente i viaggi, le vacante ed i circuiti “tutto compreso”, abrogato dall’art. 146 del codice del consumo di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, che tuttavia detta all’art. 93 una disciplina identica) dispone che in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento dei danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile”; e, al secondo comma, che “l’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
“L’art. 17, comma 1, prevede poi, in riferimento ad ogni tipo di danno, che l’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità … quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
Nè la lettera nè la ratio dell’art. 14, comma 2, – che inequivocamente mira a rendere più agevole per il consumatore la tutela dei propri diritti – correlano la responsabilità dell’organizzatore del pacchetto turistico ad un suo difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell’esecuzione della prestazione, essendo invece posta la regola secondo la quale, quante volte sarebbe configurabile la responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli (o non resogli), allora l’acquirente del pacchetto turistico può senz’altro rivolgersi all’organizzatore, che assume del resto un’obbligazione di risultato (Cass., n. 21343/2004) nell’ambito del rischio d’impresa.
Va soggiunto che, proprio per questo, i casi di esonero della responsabilità dell’organizzatore contemplati dal successivo art. 17, comma 1, non sono riferibili all’organizzatore in relazione al comportamento del prestatore di servizi (che per avventura si presenti come imprevedibile per l’organizzatore), ma in tanto sono suscettibili di esonerare l’organizzatore del viaggio dalla responsabilità nei confronti del consumatore acquirente in quanto dalla responsabilità sarebbe anzitutto esonerato il prestatore.
Il punto, allora, è solo quello di stabilire se sia configurabile una responsabilità contrattuale di un albergatore per le lesioni fisiche provocate al cliente da un animale selvatico (nella specie una piccola scimmia) che egli tenga in albergo e nelle aree di pertinenza, lasciandolo libero di circolare al prospettato scopo di divertire i clienti. Ove la risposta fosse positiva, la responsabilità dell’organizzatore del viaggio verso il consumatore direttamente discenderebbe dal disposto del cit. art. 14, comma 2, salvo il suo diritto di rivalersi verso il prestatore di servizi.
Dovrà in proposito considerarsi che l’assunzione dell’obbligazione di somministrare vitto e alloggio non esaurisce l’ambito della prestazione alberghiera, che necessariamente implica anche doveri accessori di salvaguardia dell’incolumità dei clienti (in relazione alle caratteristiche proprie del contesto in cui il soggiorno ha luogo), la cui violazione può comportare una responsabilità di natura contrattuale.
Né è rilevante che la scelta di tenere la scimmia fosse stata fatta dal responsabile dell’albergo come soggetto privato anziché come gestore (secondo la distinzione effettuata dalla Corte d’appello), volta che gestore egli comunque era e che la scimmia comunque girovagava nella struttura dove al consumatore era prestato il servizio alberghiero, che non può ragionevolmente ipotizzarsi essere stato implicitamente dedotto in obbligazione come potenzialmente pericoloso per la non esplicitamente esclusa presenza di animali non domestici.
Ed è improprio, per le ragioni sopra esposte, il rilievo conferito dalla Corte d’appello alla inconfigurabilità di un obbligo dell’organizzatore del viaggio di controllare le modalità dell’esecuzione della prestazione anche in ordine ad aspetti dell’attività del prestatore di servizi (albergatore) esulanti dalle promesse caratteristiche del viaggio”.
(Cass. n.25396/09)

