Pagamento della multa in misura ridotta e preclusione del ricorso
La Corte Costituzionale, con ordinanza n.46/07 è intervenuta sulla censura di costituzionalità sollevata dal Giudice di Pace di Gorizia ad avviso del quale risulterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione di chi, destinatario di una contravvenzione, paghi la sanzione in misura ridotta e quella di chi, destinatario di un’ordinanza-ingiunzione per violazioni del codice della strada, effettui il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta. Soltanto nella prima ipotesi, invero, il pagamento della sanzione pecuniaria preclude la proposizione del ricorso giurisdizionale.
La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dichiarando che
“il pagamento in misura ridotta è un beneficio offerto al contravventore in funzione deflattiva dei procedimenti contenziosi, sia amministrativi che giurisdizionali, alla pari di analoghi istituti presenti in altre discipline processuali, con la conseguenza che la situazione di chi non si avvale del rimedio del gravame per lucrare il beneficio – consentendo alla norma di raggiungere il suo effetto deflativo consistente nell’impedire l’insorgere di qualsiasi contenzioso avverso il verbale di contestazione – non può essere posta a raffronto con quella di chi, invece, si avvale del rimedio”
Sicché nel caso di pagamento in misura ridotta, l’interessato manifesta acquiescenza all’accertamento della responsabilità per le violazioni contestate (come affermato dal diritto vivente e, in particolare, dalle sentenze della Corte di cassazione n.3735/04 e n.2862/05), restando irrilevante che a ciò si sia eventualmente indotto al fine di impedire che il verbale di contestazione acquisti efficacia di titolo esecutivo «per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento» (art. 203, comma 3, c.d.s.).
Pertanto, la scelta del legislatore di attribuire l’effetto di precludere il ricorso giurisdizionale solo al pagamento in misura ridotta della multa, e non anche al pagamento della sanzione inflitta con l’ordinanza-ingiunzione, si giustifica per il fatto che la suddetta finalità deflattiva può essere compiutamente realizzata soltanto nella prima ipotesi e non nella seconda, nella quale non è stata prestata acquiescenza ed anzi è già stato instaurato un contenzioso.
Vedi anche Corte Cost. n.468/05.

