Separazione: non c’è addebito per il coniuge infedele se il matrimonio era già in crisi

La separazione non è addebitabile al coniuge infedele se, al momento del tradimento, il matrimonio era già in crisi.

La Suprema Corte ha così confermato la sentenza del giudice territoriale che – applicando il principio già espresso da Cass. n.25618/07 – sanciva che “… la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente grave in quanto di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza e giustifica ex se l’addebito della separazione al coniuge responsabile, non è causa d’addebito se risulti provato che comunque non ha avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, siccome essa già preesisteva (cfr. anche Cass. n. 8512/2006).

Il giudice di merito, pur incorrendo in errore per aver negato la violazione del’obbligo di fedeltà aveva comunque ritenuto giustamente di escludere l’anzidetto nesso causale tra il tradimento e la fine dell’unione coniugale, con valutazione adeguatamente motivata … “.

(Cass. n.2093/11)

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Blackout: l’Enel non è responsabile

Enel Distribuzione s.p.a. non è responsabile per i danni causati dal blackout elettrico essendo invece legittimata passiva della relativa azione risarcitoria la GRTN s.p.a.

Così ha stabilito la Suprema Corte contravvenendo alla decisione del Giudice di Pace di Nocera Inferiore (confermata in appello) che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale esistenziale.

Secondo la Corte ”… dalla normativa regolante il sistema elettrico nazionale all’epoca dei fatti di causa, e particolarmente del D.Lgs. n. 79 del 1999, artt. 1, 2, 3, 9 e 13, e dal D.M. Industria 7 luglio 2000, emerge che la trasmissione di energia, attraverso la Rete Nazionale (e perciò fino alle cabine primarie dell’Enel Distribuzione) è gestita obbligatoriamente ed in esclusiva dalla GRTN s.p.a. (soggetto del tutto autonomo rispetto ad Enel Distribuzione) … Enel Distribuzione non può procurarsi energia al di fuori della Rete Nazionale. Infatti, sono riservati allo Stato ed affidati in concessione, in base ad apposita convenzione, al Gestore della rete, la trasmissione (consistente nel trasporto e nella trasformazione sulla rete interconnessa ad alta tensione) ed il c.d. dispacciamento (consistente nell’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e nell’esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) dell’energia elettrica (con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto le domande proposte contro il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a. per il risarcimento dei danni cagionati dalla interruzione della somministrazione dell’energia elettrica sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (S.U. 14.6.2007 n. 13887).

La s.p.a. GRTN non può, quindi, considerarsi ausiliaria della convenuta ex art. 1228 c.c., poichè è un soggetto autonomo ed indipendente da questa e da qualsiasi altro soggetto operante nel settore elettrico, ed è posto in posizione di supremazia rispetto a tali soggetti, e di monopolista nella gestione della rete di trasmissione, controllando tutti i flussi di energia da chiunque immessa e prelevata sulla rete, senza alcun potere direttivo o di controllo dell’Enel Distribuzione nei confronti di GRTN. Non tutti i soggetti, della cui attività il debitore si avvalga per l’adempimento della propria obbligazione, sono suoi ausiliari nei termini indicati dall’art. 1228 c.c. Possono considerarsi tali soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore, ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra gli stessi ed il debitore, ovvero allorché sussista un collegamento tra l’attività del preteso ausiliario e l’organizzazione aziendale del debitore della prestazione (Cass. 14.6.2007 n. 13953).

Inoltre, la s.p.a. GRTN non può essere considerato ausiliaria dell’Enel Distribuzione, poiché non è stata liberamente scelta dall’Enel Distribuzione per la trasmissione di energia, ma è posta in posizione di monopolista. A questa l’Enel Distribuzione doveva necessariamente rivolgersi per la trasmissione dell’energia da distribuire agli utenti”.

(Cass. n.1090/11)

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La casa dei separati va restituita alla suocera

In caso di separazione va restituito l’immobile di proprietà della suocera concesso in comodato perché fosse adibito a casa familiare quando sopraggiunga un urgente bisogno.

Così ha deciso Cass. n.4917/11 per cui “Una volta chiarito che la madre di uno dei coniugi ha concesso in comodato l’immobile perché venisse adibito a casa familiare, il successivo provvedimento, intervenuto nel giudizio di separazione, di autorizzazione in favore di uno di essi ad abitare la casa stessa (in questo caso la nuora con i nipoti), non è opponibile al comodante (proprietario) allorchè lo stesso chieda la restituzione nell’ipotesi di sopravvenuto bisogno, segnato dai requisiti dell’urgenza e non della previsione, ai sensi dell’articolo 1809 c.c.“.

Questa sentenza non fa che confermare l’orientamento espresso da Cass. S.U. n.13603/04 e, successivamente ripreso dalla sentenza n.9253/05.

Nella pronuncia a sezioni unite la Corte, esprimendosi in termini più generali, aveva stabilito che “in ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la forma e il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, ma determina una concentrazione in capo alla persona dell’assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto dal contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno, ai sensi dell’art. 1809 c.c.”

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Mantenimento dei figli minori: il genitore non può autoridurre l’assegno

Non è permesso autoridurre l’assegno di mantenimento disposto a favore dei figli minori a meno che non sussista una comprovata incapacità di far fronte all’impegno.

Così stabilisce la Corte di Cassazione (sentenza 5752/11) che ha condannato il genitore inadempiente per il reato di cui all’art.570 c.p.

Secondo la Corte “… il corretto adempimento dell’obbligazione gravante sul genitore in favore dei minori consiste nella dazione (messa a disposizione del minore) dei mezzi di sussistenza, nella qualità e nel valore fissato dal giudice e comporta, di necessità ed agli effetti dell’applicazione dei disposti normativi dell’art. 570 cpv. c.p., n. 2, l’apprestamento solo ed esclusivamente di quel bene o di quel valore che il giudice della separazione o del divorzio ha ritenuto di determinare, nel dialettico confronto delle parti e nel superiore interesse del soggetto debole, oggetto di tutela privilegiata”.

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Fumo passivo: l’INAIL è tenuta all’indennizzo

E’ indennizzabile dall’INAIL anche la broncopatia derivante da esposizione al fumo passivo ancorché trattasi di malattia professionale non tabellata.

Secondo la Corte di cassazione, infatti

  1. la tutela antinfortunistica del lavoratore si estende alle ipotesi di c. d. rischio specifico improprio, definito come quello che, pur non insito nell’atto materiale della prestazione lavorativa, riguarda situazioni ed attività strettamente connesse con la prestazione stessa (cfr., ex multis, Cass. 131/1990 in tema di pause fisiologiche; ex multis, Cass. 12652/1998, Cass. 10298/2000, Cass. 3363/2001, Cass. 9556/2001, Cass. 1944/2002, Cass.6894/2002, Cass.5841 /2002, Cass.7633/2004, Cass. 5354/2002, Cass. 16417/2005, Cass. 10317/2006, Cass. 27829/2009 in tema di atti di locomozione interna; ed ancora Cass.3765/2004 in tema di attività prodromica e strumentale all’attività lavorativa);
  2. la nozione di rischio ambientale comporta che è tutelato il lavoro in sé e per sé considerato e non soltanto quello reso presso le macchine, essendo la pericolosità data dall’ambiente di lavoro (a partire da Cass. SU 3476/94);
  3. i fattori di rischio per le malattie non tabellate comprendono anche quelle situazioni di dannosità che, seppure ricorrenti anche per attività non lavorative, costituiscono però un rischio specifico per l’assicurato (v. Cass. 14565/99).

“.. invero, nel caso di malattia professionale non tabellata, come del resto per la malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, gravante sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità. A tale riguardo, il giudice deve non solo consentire all’assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni utile iniziativa ex officio, diretta ad acquisire ulteriori elementi (nuove indagini o richiesta di chiarimenti al consulente tecnico ecc.) in relazione all’entità ed all’esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta, con elevato grado di probabilità, dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell’ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall’assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia (ex multis, Cass. 11128/2004; Cass. 5352/2002).

Inoltre …  l’ausiliare nominato dal Giudice può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l’assenza di altri fattori extra-professionali, utilizzando, a tale scopo, congiuntamente anche dati epidemiologici, per suffragare una qualificata probabilità. Per questa via probabilistica il dato epidemiologico, che di per sé attiene ad una diversa finalità, può assumere un significato causale, tant’è che la mancata utilizzazione di tale dato da parte del giudice del merito, nonostante la richiesta della difesa corroborata da precise deduzioni del consulente tecnico di parte, è denunciatabile per Cassazione (vedine, per tutte, Cass. 20665/2005, Cass. 8073/2004, 8073/2004)”.

Nella specie la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte territoriale che ha espressamente fatto proprie le conclusioni cui il consulente pneumologo è pervenuto sulla base dell’anamnesi lavorativa e patologica e alla stregua dei più recenti studi epidemiologici che hanno confermato la stretta correlazione tra l’esposizione al fumo passivo e i sintomi respiratori cronici.

Inoltre, la Corte ha ritenuto documentalmente provato che negli uffici comunali ove il lavoratore svolgeva la prestazione non vigeva alcun di divieto di fumo, e ciò per decenni e fino al 4 maggio 1998 allorché, con ordinanza in pari data, veniva dettato il divieto di fumo negli uffici comunali di Linguaglossa. Ed ancora, la Corte territoriale, in difetto di prova in ordine all’esistenza di adeguati apparecchi di areazione e aspirazione
forzata, ha escluso che la presenza di finestre nel locale ove il dipendente lavorava consentisse comunque di pervenire ad un giudizio di salubrità ambientale, rimarcando tale valutazione sulla base del rilievo secondo cui la rigidità del clima della località ove si trovavano gli uffici del comune  e ove il lavoratore prestava la sua attività, non consentisse lo svolgimento della prestazione lavorativa a finestre aperte.

(Cass. n.3227/11)

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