E’ la pubblica amministrazione, che emette sanzione per occupazione di suolo pubblico, a dover dimostrare la proprietà della strada o la legittima costituzione di una servitù di pubblico passaggio.
Tanto ha stabilito il Giudice di Pace di Eboli, dott. Vingiani, con sentenza del 12.12.10.
Il giudice riconosce che ”… sono soggette ad imposizione anche le occupazioni su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio” e fa riferimento alla dicatio ad patriam quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico che consiste “… nel comportamento del proprietario di un bene che denoti in modo univoco la volontà di mettere l’area privata a disposizione di una comunità indeterminata di cittadini, per soddisfare un’esigenza comune ai membri di tale collettività uti cives”.
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, in assenza del titolo costitutivo, e al fine di escludere che l’uso sia frutto della mera tolleranza dominicale, la servitù si realizza quando vi sia stata la volontaria messa a disposizione dell’area alla collettività (Cfr. Cass. 24.3.2005 n.6401 e Cons. Stato 3316 del 21.6.2007)” e cioè che il bene risulti posto al servizio della generalità dei cittadini, che la collettività ne faccia autonomamente uso per la circolazione e che l’uso si sia protratto per il tempo necessario all’acquisto per usucapione.
Nella fattispecie però il giudice ha annullato il provvedimento sanzionatorio giacché l’amministrazione pubblica non ha dimostrato di essere proprietaria della strada, né che la stessa era oggetto di una servitù pubblica giacché non è stato possibile rilevare dal provvedimento impugnato e dagli atti preparatori, esplicitamente o implicitamente, da quale dato sia stata desunta la volontà di mettere la strada a disposizione dei cittadini.
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