Occupazione di suolo pubblico: la P.A. deve dimostrare la servitù di pubblico passaggio

E’ la pubblica amministrazione, che emette sanzione per occupazione di suolo pubblico, a dover dimostrare la proprietà della strada o la legittima costituzione di una servitù di pubblico passaggio.

Tanto ha stabilito il Giudice di Pace di Eboli, dott. Vingiani, con sentenza del 12.12.10.

Il giudice riconosce che  ”… sono soggette ad imposizione anche le occupazioni su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio” e fa riferimento alla dicatio ad patriam quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico che consiste “… nel comportamento del proprietario di un bene che denoti in modo univoco la volontà di mettere l’area privata a disposizione di una comunità indeterminata di cittadini, per soddisfare un’esigenza comune ai membri di tale collettività uti cives”.

In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, in assenza del titolo costitutivo, e al fine di escludere che l’uso sia frutto della mera tolleranza dominicale, la servitù si realizza quando vi sia stata la volontaria messa a disposizione dell’area alla collettività (Cfr. Cass. 24.3.2005 n.6401 e Cons. Stato 3316 del 21.6.2007)” e cioè che il bene risulti posto al servizio della generalità dei cittadini, che la collettività ne faccia autonomamente uso per la circolazione e che l’uso si sia protratto per il tempo necessario all’acquisto per usucapione.

Nella fattispecie però il giudice ha annullato il provvedimento sanzionatorio giacché l’amministrazione pubblica non ha dimostrato di essere proprietaria della strada, né che la stessa era oggetto di una servitù pubblica giacché non è stato possibile rilevare dal provvedimento impugnato e dagli atti preparatori, esplicitamente o implicitamente, da quale dato sia stata desunta la volontà di mettere la strada a disposizione dei cittadini.

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Danneggiamento del bene in leasing: i danni spettano all’utilizzatore

L’utilizzatore di un bene in leasing è legittimato ad agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante dal danneggiamento della cosa.

Invero, anche colui che per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa può dal danneggiamento di questa risentire un danno al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all’esercizio di quel potere e cioè senza che sia tenuto a dimostrare il titolo di proprietà (In termini, ad esempio, Cass. 5 luglio 2007, n. 15233, nonché Cass. 28 aprile 2000, n. 5421).

Non si dubita – infatti – che legittimato all’azione di risarcimento del danno ingiusto non è soltanto il proprietario del bene danneggiato, “… ma anche colui che al momento del verificarsi del fatto illecito ne abbia soltanto la materiale disponibilità e sia tenuto a riconsegnarlo integro al proprietario, non essendo necessaria l’identità tra titolo al risarcimento e titolo giuridico di proprietà (Cass. 25 settembre 1997, n. 9405, nonché Cass. 28 luglio 2001, n. 10334)”.

Proprio con riferimento all’eventualità che venga danneggiata una cosa concessa in leasing – del resto, “… è assolutamente incontroverso che la legittimazione ad agire nei confronti del danneggiante spetti all’utilizzatore e non alla società di leasing, proprietaria della cosa, specie nella eventualità l’utilizzatore sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa stessa nonché allo stesso al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res siano stati trasferiti tutti i rischi di questa (come del resto si verifica, ex art. 1523 c.c., in caso di vendita con riserva di proprietà) (cfr. Cass. 1 luglio 2002, n. 19554, specie in motivazione: la Corte territoriale ha correttamente affermato che la posizione di danneggiato dal sinistro competeva all’utilizzatore – in quanto obbligato, in forza del contratto di leasing e nonostante il grave danneggiamento della vettura da lui condotta, al pagamento dei canoni di leasing ed al ripristino del bene in favore della società concedente).

Sempre in questa ottica, del resto in moltissime occasioni si è affermato … che in caso di leasing finanziario il riutilizzatore, ancorché non possa – salvo che tale facoltà sia espressamente prevista nel contratto di leasing – chiedere la risoluzione del contratto stipulato tra il fornitore e la società di leasing, è legittimato a far valere, nei confronti del fornitore, la pretesa all’adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguente sofferto (Cass. 16 novembre 2007, n. 23794; Cass. 16 novembre 2007, n. 23794; Cass. 27 luglio 2006, n. 17145;Cass. 1 ottobre 2004, n. 19657)”.

(Cass. n.534/11)

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Mantenimento del figlio naturale e rimborso delle spese sostenute da uno solo dei genitori

Il genitore naturale che si accolla completamente le spese di mantenimento della prole ha diritto al rimborso pro quota delle stesse a carico dell’altro genitore sin dalla nascita del figlio.

L’obbligazione di mantenimento dei genitori verso i figli ha decorrenza dalla nascita del figlio. Il genitore che assume l’onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza dell’altro genitore ha diritto di essere rimborsato da quest’ultimo per la corrispondente quota, in relazione al periodo intercorso tra la nascita del figlio e l’introduzione del giudizio avente a oggetto la quantificazione dell’assegno di mantenimento.

Il diritto di regresso di un genitore nei confronti dell’altro presuppone l’accertamento del quantum dovuto in restituzione che, sebbene suscettibile di liquidazione equitativa, trova un limite negli esborsi in concreto o presumibilmente sostenuti dal genitore che ha per intero affrontato la spesa e che non può prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche, molteplici e nel tempo variabili esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo da considerare ai fini del rimborso, né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, quali all’epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.

(Cass. n.22506/10)

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Adozione per i “single”: apertura della cassazione

Anche il “single”, nel concorso di particolari circostanze, potrebbe adottare il minore straniero ma senza effetti “legittimanti”.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una donna che, ottenuta l’adozione di una bambina in Russia, si vedeva convalidare il provvedimento dal Tribunale italiano come adozione “speciale” e non come adozione “legittimante”.

Secondo gli “ermellini”, infatti, l’adozione legittimante è consentita solo a coniugi uniti in matrimonio. Tuttavia hanno anche stabilito che seppur “… deve escludersi che allo stato della legislazione vigente, soggetti singoli possano ottenere il riconoscimento in Italia dell’adozione di un minore pronunciata all’estero con effetti legittimanti … il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell’ambito di ammissibilità dell’adozione di minore da parte di una singola persona anche con gli effetti dell’adozione legittimante”.

(Cass. n.3572/11)

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Assegno di mantenimento: scatta l’ordine di pagamento anche per pochi giorni di ritardo

Il non puntuale adempimento dell’obbligo di mantenimento – anche se per pochi giorni di ritardo – legittima l’emanazione dell’ordine del giudice ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, di versare direttamente all’avente diritto una parte di esse.

Il potere di emanare il predetto ordine presuppone esclusivamente l’inadempimento del coniuge obbligato mentre non assume rilevanza a tal fine la gravità dell’inadempimento o eventuali comportamenti elusivi da parte dell’obbligato.

“… il prudente apprezzamento del giudice va esercitato con riguardo alla valutazione dell’idoneità dei comportamenti dell’obbligato a frustrare la finalità dell’assegno di mantenimento, e non, invece, alla considerazione delle esigenze dell’obbligato. Ne consegue che il non puntuale adempimento dell’obbligo di mantenimento, anche se di pochi giorni rispetto alla scadenza imposta, legittima la pronuncia di detto ordine, ove tale comportamento provochi fondati dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti”.

(Trib. Caltanissetta 07.02.11)

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