Finanziaria 2008: prescrizione più breve per le multe?

L’art. 1, comma 153, della L. n.244/07 (Finanziaria 2008) ha innovato la L. n.248/05 – concernente misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria – introducendo all’art.1 della predetta un nuovo comma 35 bis, che recita testualmente:

A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

Immediatamente dopo la pubblicazione della legge la rete è stata invasa da commenti positivi riferiti ad una pretesa riduzione del termine prescrizionale delle contravvenzioni che, invece, è tuttora pari a 5 anni.

La novella, invero, pone semplicemente un divieto agli agenti della riscossione (es. Equitalia) di svolgere attività finalizzate al recupero delle somme iscritte a ruolo dai Comuni riferite a contravvenzioni non pagate, allorché siano passati più di due anni tra la consegna del ruolo e la notifica della cartella di pagamento. Tale disposizione ha l’evidente finalità di ridurre il cd. fenomeno delle “cartelle pazze”, imponendo l’utilizzo di una procedura più celere per la riscossione.

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Sinistro stradale provocato dal minore e responsabilità dei genitori

I criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono

  • nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, in relazione al quale potere-dovere assume rilievo determinante il perdurare della coabitazione;
  • nell’obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l’educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari (Cass. civ., Sez. I, 24 maggio 1994 n. 5063; Cass. civ., Sez. 3, 11 agosto 1997 n. 7459).

La responsabilità dei genitori non può ritenersi esclusa per il solo fatto del temporaneo allontanamento del minore dalla casa familiare, qualora l’illecito da lui commesso consista nel mancato rispetto delle regole di comportamento vigenti nel contesto sociale, in termini tali da manifestare oggettive carenze dell’attività educativa. La negligenza, l’indisciplina e l’irresponsabilità nella condotta di guida, in termini tali da mettere a rischio i beni o l’incolumità altrui, costituiscono per l’appunto manifestazione di tal genere di comportamenti.

Con tali argomentazioni, e in considerazione del fatto che le carenze educative protraggono i loro effetti anche per il tempo successivo alla cessazione della coabitazione, la Corte di Cassazione (sent. n.7050/08) ha censurato la sentenza della Corte territoriale secondo cui il mero fatto dell’allontanamento del minore dalla casa paterna valeva di per sé ad esonerare i genitori da siffatta responsabilità.

Cassata la sentenza impugnata, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto

“Ai sensi dell’art. 2048 cod. civ., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza; sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell’attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. L’eventuale allontanamento del minore dalla casa dei genitori non vale di per sé ad esimere i genitori stessi da responsabilità, ove l’illecito comportamento del figlio sia riconducibile non all’omissione della contingente e quotidiana sorveglianza sul comportamento di lui, ma alle suddette, oggettive carenze educative. In quest’ultimo ambito rientrano i danni provocati dalle manifestazioni di indisciplina, negligenza o irresponsabilità, nello svolgimento di attività suscettibili di arrecare danno a terzi, fra cui in particolare l’inosservanza delle norme della circolazione stradale”.

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Non sempre l’abbandono della casa coniugale è causa di addebito della separazione

In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’art. 143 c.c. pone a carico dei medesimi coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza.

Ne deriva che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass. 28 settembre 2001, n. 12130; Cass. 18 settembre 2003, n. 13747).

L’indagine circa l’intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e della comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell’uno formare oggetto di apprezzamento senza un raffronto con quella dell’altro, dal momento che solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano avuto, nelle loro reciproche interferenze, agli effetti della determinazione della crisi matrimoniale (Cass. 14 novembre 2001, n. 14162).

L’abbandono della casa familiare, in particolare, il quale, ove attuato dal coniuge senza il consenso dell’altro coniuge e confermato dal rifiuto di tornarvi, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione là dove provoca l’impossibilità della convivenza, non concreta una simile violazione quante volte sia stato cagionato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando risulti intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto, così da non spiegare rilievo causale ai fini della crisi matrimoniale (Cass. 28 agosto 1996, n. 7920; Cass. 29 ottobre 1997, n. 10648; Cass. 11 agosto 2000, n. 10682; Cass. 10 giugno 2005, n. 12373; Cass. 20 gennaio 2006, n. 1202, Cass. 10 Aprile 2008, n.9338).

(Cass. n.2740/08)

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Nessun obbligo di forma per la convocazione dell’assemblea condominiale

In materia di condominio degli edifici, per l’avviso di convocazione dell’assemblea (obbligatorio per tutti i condomini ai fini della sua regolare costituzione) non è previsto alcun obbligo di forma.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte e la prevalente dottrina, la comunicazione può essere fatta anche oralmente, in base al principio di libertà delle forme, laddove queste non siano prescritte dalla legge o convenute dalle parti, ai sensi degli artt. 1350 e 1352 c.c. (Cass. 875/1999; Cass. 2450/1994) ovvero, in materia di condominio, quando tale principio non sia derogato dal regolamento che imponga particolari modalità di notifica, in mancanza delle quali l’assemblea non può essere ritenuta regolarmente costituita (Cass. 1515/1988).

Qualora – pertanto – sia accertata l’esistenza di una prassi (correttamente intesa come regolare ripetersi di comportamenti precedentemente accettati nello svolgimento di analoghi rapporti) in base alla quale l’avviso di convocazione di assemblea condominiale, destinato ad uno dei condomini non abitanti nell’edificio condominiale viene consegnato ad altro condomino, suo congiunto, tale prassi non può ritenersi illegittima con la conseguenza che l’avvenuta consegna dell’avviso di convocazione al congiunto deve ritenersi regolare.

L’atto – recapitato in tal guisa e pervenuto nella sfera di normale ed abituale conoscibilità del destinatario – è pertanto idoneo a creare nello stesso una situazione giuridica di oggettiva conoscibilità con l’uso della normale diligenza, sua e del consegnatario designato, conforme alla clausola generale di buona fede che regola i rapporti giuridici intersoggettivi.

(Cass. n.8449/08)

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Contratto preliminare di compravendita immobiliare “ad effetti anticipati”

Le sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in tema di contratto preliminare cd. “ad effetti anticipati”, escludendo che l’immissione nella disponibilità del bene del promissario acquirente valga come possesso ai fini dell’acquisto della proprietà per usucapione, affermando invece che trattasi di mera detenzione.

In merito alla prassi contrattuale di anticipare alcuni effetti del contratto definitivo sin dalla stipula del preliminare, prassi affermatasi nel settore immobiliare per rispondere alle esigenze delle parti, la Corte l’ha ricondotta alla categoria dei contratti collegati qualificando i contratti accessori al preliminare come comodato (quanto alla concessione dell’utilizzazione del bene da parte del promittente venditore al promissario acquirente) e come mutuo gratuito (quanto alla corresponsione di somme da parte del promissario acquirente al promittente venditore).

Conseguentemente, con riferimento al primo, la materiale disponibilità del bene ha natura di detenzione qualificata esercitata nel proprio interesse ma alieno nomine e non di possesso. Possesso che può opporsi al promittente venditore solo dimostrando un’intervenuta interversione del possesso.

(Cass. SU n.7930/08)

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