Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n.9148/08) fissano un nuovo orientamento riguardante il cd. profilo esterno delle obbligazioni pecuniarie del condominio. Il quesito di fondo è sempre lo stesso: può il creditore agire esecutivamente per l’intero nei confronti del singolo condomino (salvo per questi il diritto di regresso, o deve agire nei confronti di tutti pro quota?
La Suprema Corte fa propria questa seconda soluzione negando legittimità ai contrari orientamenti.
Il Collegio ha preliminarmente ritenuto che la solidarietà passiva presuppone non solo la pluralità dei debitori e l’eadem causa obligandi ma anche l’indivisibilità della prestazione. Invero, allorché la prestazione sia divisibile (salvo che la legge non la consideri espressamente solidale), il principio della solidarietà passiva va contemperato con quello della divisibilità stabilito dall’art. 1314 c.c., secondo cui se più sono i debitori e vi è un’unica causa dell’obbligazione, ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.
Sicché nel caso dell’obbligazione pecuniaria riguardante il condominio si ravvisa la pluralità dei condebitori, può ravvisarsi l’eadem causa obligandi ma non la divisibilità della prestazione sicché non sussisterebbero i presupposti per l’applicazione delle regole in materia di solidarietà passiva.
La Corte sottolinea, ancora, che l’art.1123 c.c. non distingue tra cd. profilo interno ed esterno dell’obbligazione e che il Condominio, per orientamento consolidato, difetta di una struttura unitaria (essendo un mero ente di gestione) e la sua organizzazione non può incidere sui diritti, obblighi e responsabilità dei condomini che resta contenuta nei limiti delle rispettive quote
Tag:condominio