Obbligazioni pecuniarie del condominio: ogni condomino risponde nei limiti della propria quota

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n.9148/08) fissano un nuovo orientamento riguardante il cd. profilo esterno delle obbligazioni pecuniarie del condominio. Il quesito di fondo è sempre lo stesso: può il creditore agire esecutivamente per l’intero nei confronti del singolo condomino (salvo per questi il diritto di regresso, o deve agire nei confronti di tutti pro quota?

La Suprema Corte fa propria questa seconda soluzione negando legittimità ai contrari orientamenti.

Il Collegio ha preliminarmente ritenuto che la solidarietà passiva presuppone non solo la pluralità dei debitori e l’eadem causa obligandi ma anche l’indivisibilità della prestazione. Invero, allorché la prestazione sia divisibile (salvo che la legge non la consideri espressamente solidale), il principio della solidarietà passiva va contemperato con quello della divisibilità stabilito dall’art. 1314 c.c., secondo cui se più sono i debitori e vi è un’unica causa dell’obbligazione, ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.

Sicché nel caso dell’obbligazione pecuniaria riguardante il condominio si ravvisa la pluralità dei condebitori, può ravvisarsi l’eadem causa obligandi ma non la divisibilità della prestazione sicché non sussisterebbero i presupposti per l’applicazione delle regole in materia di solidarietà passiva.

La Corte sottolinea, ancora, che l’art.1123 c.c. non distingue tra cd. profilo interno ed esterno dell’obbligazione e che il Condominio, per orientamento consolidato, difetta di una struttura unitaria (essendo un mero ente di gestione) e la sua organizzazione non può incidere sui diritti, obblighi e responsabilità dei condomini che resta contenuta nei limiti delle rispettive quote

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Vacanza rovinata (soggiorno) e disciplina applicabile

In merito alla richiesta del risarcimento dei danni per l’impossibilità di usufruire del soggiorno acquistato causa mancanza di disponibilità ddi alloggi della struttura alberghiera, non può essere applicata la normativa di cui al D.L.vo 06/09/05 n. 206 (codice del consumo) in l’acquisto del solo servizio di soggiorno non rientra nella disciplina di cui agli artt. 82 e segg. D.L.vo cit. Dette disposizioni, infatti, regolamentano i servizi turistici e si applicano ai pacchetti turistici tutto compreso, così come definiti dallart. 84: quelli che hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due dei seguenti elementi: a) trasporto, b) alloggio, c) servizi turistici non accessori al trasporto o allalloggio di cui allart. 86 lett. i) (itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche) che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico.

La pluralità di attività e servizi che compendiano la prestazione valgono, in particolare, a connotare la finalità che la stessa volta a realizzare. Il trasporto o il soggiorno o il servizio alberghiero assumono, infatti, al riguardo, rilievo non gi singolarmente e separatamente considerati, bensì nella loro unitarietà funzionale, non potendo al riguardo prescindersi dalla considerazione dei medesimi alla stregua della finalità turistica che la prestazione complessa di cui si sostanziano, appunto, quali elementi costitutivi, funzionalmente volta a soddisfare.

Nel caso in esame, invece, trova applicazione la Convenzione di Bruxelles del 23/4/70 (resa esecutiva in Italia con L. 27/12/77 n.1084) che regolamenta, tra l’altro, i contratti di intermediazione di viaggio: ciò, qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un’altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi.

Nel contratto così concluso, le prestazioni ed i servizi si profilano come separati e vengono in rilievo diversi tipi di rapporto, prevalendo gli aspetti dell’organizzazione e dell’intermediazione in cui il tour operator che fa eseguire da terzi la prestazione del relativo contratto tenuto alla diligenza di cui agli artt. 13 e 15 della legge citata. Perciò, detto tour operator, nella scelta del contraente esecutore deve valutare l’organizzazione e ogni circostanza concreta idonea a far presumere lo svolgimento del relativo servizio in conformità alla previsioni e all’affidamento fattone dal vacanziere nel rivolgersi ad esso quale organizzatore del soggiorno.

(Giudice di Pace di Pozzuoli sent. 09.04.08)

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Il comodato immobiliare. Comodato “vita natural durante” e diritto di abitazione

Il contratto di comodato è definito legislativamente all’art. 1803 cod. civ. come il contratto, essenzialmente gratuito, col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Sulla base di questa definizione, la dottrina ha posto in evidenza tre fondamentali requisiti del comodato: la realità, l’unilateralità, la gratuità.

Quanto alla gratuità va precisato che il negozio gratuito non necessariamente nasconde un atto di liberalità. Invero, come altre volte ritenuto dalla Corte di Cassazione, oggetto del rapporto di comodato può ben essere anche la concessione gratuita di un’abitazione per lungo tempo o finché viva il concessionario (Cass. n. 1384 del 1957; n. 1018 del 1976; n. 511 del 1978; n. 3834 del 1980; n. 11620 del 1990; n. 9909 del 1998). La concessione in comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario è un contratto a termine, di cui è certo l’an ed incerto il quando. Nell’ipotesi di comodato a termine – anche se di lunga durata -stante la natura obbligatoria del contratto, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto in pendenza del quale si sia verificata la morte del comodante (v. in tal senso, con riferimento ad ipotesi di comodato destinato a protrarsi per tutta la durata della vita del comodatario, Cass. 3/11/2004, n. 21059; Cass. 17 giugno 1980, n. 3834 e Cass. 4 dicembre 1990, n. 11620, e, con riferimento ad ipotesi di comodato comunque a termine, Cass. 12 settembre 1968, n. 2927; Cass. 10 aprile 1970, n. 986; Cass. 20 marzo 1976, n. 1018; Cass. 17 giugno 1980, n. 3834).

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Entra in vigore il regolamento sulla sicurezza degli impianti negli edifici

Dal 27 marzo 2008 sono operative le nuove norme sulla sicurezza degli impianti negli edifici.

Il decreto 22 gennaio 2008 n.37 emanato dal ministero dello Sviluppo economico, è stato predisposto da una commissione tecnica interministeriale con rappresentanti delle categorie economiche e professionali ed è stato messo definitivamente a punto dopo aver acquisito le osservazioni delle categorie e associazioni interessate.

Il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.Il decreto stabilisce requisiti ed imprese abilitate, obblighi del committente o del proprietario, modalità per regolarizzare i vecchi impianti con dichiarazione di conformità mai prodotta o irreperibile nonché le sanzioni previste per committenti ed installatori che arrivano fino alla sospensione dell’iscrizione nel registro delle imprese o nel relativo albo provinciale.

Tra le novità è previsto che, in caso di nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua negli edifici di qualsiasi destinazione d’uso, il committente dei lavori ha l’obbligo di consegnare, al momento dell’allacciamento, copia della dichiarazione di conformità dell’impianto all’azienda fornitrice del servizio.

E’ fatto obbligo, altresì, di consegnare la documentazione inerente agli impianti al soggetto che utilizza l’immobile a qualsiasi titolo (compreso l’avente causa nell’ipotesi di vendita).

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Danno da emotrasfusione. Ritardo nell’erogazione del benefici ex L. n.210/92

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (come la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero).

I benefici di cui alla legge n.210/92 riguardano, però, una prestazione di natura assistenziale, posta a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale, e che non ha quindi natura risarcitoria, né può essere qualificata, per la sua funzione, come strumento direttamente rivolto alla garanzia del diritto alla salute.

Non è fondata, quindi, la pretesa ad un risarcimento per il ritardo nella corresponsione della prestazione ulteriore a quello già attribuito a titolo di rivalutazione dell’indennizzo ed interessi.

(Cass. n.6436/08)

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