Responsabilità per furto in appartamento con passaggio da un’impalcatura

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione

nell’ipotesi di furto in appartamento ad opera di ladri che vi si siano introdotti servendosi di un’impalcatura per lavori edilizi installata lungo la facciata di un contiguo edificio, è configurabile, a carico del proprietario di quest’ultimo, la responsabilità prevista dall’articolo 2051 Codice Civile, la quale può essere esclusa mediante la prova, incombente al soggetto tenuto alla custodia, che l’evento dannoso è dipeso dal fortuito, inteso in senso lato e comprensivo, quindi, del fatto del terzo o della colpa esclusiva del danneggiato.

Tale orientamento è stato ribadito di recente con sentenza n.4591/08.

Il caso di specie si caratterizza per il fatto che l’edificio attiguo era di proprietà del Comune

ente preposto al governo del territorio, alla sicurezza ed alla viabilità cittadina

Secondo la Corte, quindi,

il giudice doveva necessariamente valutare che così poderose strutture poste a servizio delle opere da svolgersi sull’edificio comunale, con restrizione della pubblica via, formazione di tunnel di passaggio ed appoggi su edifici privati non potevano sfuggire al potere d’autorizzazione e di controllo dell’amministrazione municipale. Si tratta insomma, di quella doverosa ingerenza che esclude l’esonero di responsabilità per la stazione appaltante

Sulla base di tali argomentazioni la Corte di Cassazione ha, quindi, affermato che in tema di appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della p.a. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni possibile esenzione da responsabilità per l’ente committente.

Tag:, ,

Responsabilità della Banca per il fatto del dipendente

Relativamente ad un caso di responsabilità di un istituto bancario per fatto del dipendente infedele addetto alla gestione titoli della clientela, la Corte di Cassazione (sent. n.6632/08) ha statuito che il rapporto di occasionalità necessaria, richiesto dall’art. 2049 c.c., ai fini della responsabilità del datore di lavoro per fatti compiuti dal dipendente, può riscontrarsi anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, o persino trasgredendo gli ordini ricevuti, purché sempre entro l’ambito delle proprie mansioni.

Tag:,

Vacanza rovinata: responsabili anche l’organizzatore e il venditore del viaggio

La Corte di Cassazione si è di recente pronunciata su un caso di “vacanza rovinata”.

Le parti, acquirenti di un pacchetto turistico, si recavano puntualmente in aeroporto per l’imbarco che, per cause imprecisate, avveniva soltanto il giorno successivo causando gravi disagi alle parti medesime che pativano una notte insonne, perdevano una cena ed un pernottamento nella città di destinazione.

Secondo la Corte il secondo comma dell’art. 14 del D.Lgs. 11 marzo 1995, n. 111, emanato in attuazione Direttiva n. 90/314/CEE (ora art.93, comma 2, del Codice del Consumo) stabilisce che

l’organizzazione o il venditore del pacchetto turistico che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti

Alla luce di ciò la Suprema Corte ha cassato la sentenza del Giudice territoriale perché ha violato della predetta disposizione assolvendo l’organizzatore e il venditore del viaggio a motivo che

se eventuale responsabilità potesse essere individuata, la stessa sarebbe imputabile al vettore Aeroflot, non chiamato in giudizio …

senza tener conto che, in via di principio, l’organizzazione o il venditore del pacchetto sono tenuti a risarcire il danno, benché la responsabilità possa essere fatta risalire al vettore del quale si sono avvalsi.

(Cass. n.5531/08).

Tag:, , ,

Risarcimento danni da trasfusioni e vaccinazioni. Responsabilità della struttura sanitaria

In una controversia in cui il danno da emotrasfusione veniva inquadrato come ipotesi di responsabilità contrattuale del medico e della struttura sanitaria, le Sezioni unite della Corte di Cassazione (sent. n.577/08) hanno dettato i seguenti principi di diritto:

  1. in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l’aggravamento della patologia, o l’insorgenza di un’affezione, e allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante;
  2. i verbali della Commissione medico ospedaliera di cui all’art. 4 della legge n.210/92 fanno prova, ex art. 2700 c.c., dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenute costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuire loro il valore di un vero e proprio accertamento.
Tag:, , , , ,

Natura solidale delle obbligazioni verso l’erario (imposta di registro)

Le obbligazioni verso l’erario (nella specie, relativa al pagamento dell’imposta di registro su una sentenza di divisione ereditaria) hanno natura solidale. Ne consegue che ciascuno degli obbligati è tenuto e può provvedere di sua iniziativa al pagamento dell’intero, e successivamente agire in regresso nei confronti dei condebitori solidali.

Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione (sent. n.21482/07) confermando la decisione della Corte territoriale.

La sentenza impugnata, premessa la natura solidale dell’obbligazione sorta a carico delle parti nei confronti dell’erario riguardo all’imposta di registro dovuta in base a sentenza di divisione ereditaria, riteneva che ciascuno degli obbligati era tenuto per l’intero verso l’Amministrazione Finanziaria, ed avrebbe dovuto e potuto provvedere al pagamento nel termine fissato nell’avviso di liquidazione dell’imposta salvo il diritto di regresso ex art. 1299 c.c.

Tale convincimento è stato ritenuto condivisibile dalla Suprema Corte in quanto conforme alla natura ed alle finalità dell’obbligazione solidale passiva, tendente a rafforzare il vincolo obbligatorio ed a garantire in maniera più efficace le ragioni del creditore, consentendogli di ottenere l’adempimento dell’intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre la solidarietà passiva non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali (Cass. 22.11.1985 n. 5802).

Pertanto, se da un lato il creditore può agire a sua discrezione nei confronti dell’uno piuttosto che dell’altro dei condebitori per ottenere l’intero soddisfacimento del suo credito, dall’altro lato ciascuno dei debitori solidali può attivarsi per l’adempimento dell’intera obbligazione esercitando poi il diritto di regresso ai sensi dell’art. 1299 primo comma c.c.; quindi nella fattispecie ognuna delle parti avrebbe potuto e dovuto provvedere al pagamento in favore dell’erario dell’intero debito di natura tributaria salva l’azione di regresso nei confronti degli altri condebitori.