La realizzazione da parte di un condomino di un varco di accesso, praticato in un muro condominiale, al fine di mettere in comunicazione lo spazio interno, anche comune, dallo stesso delimitato, con altri immobili confinanti, di proprietà esclusiva, ha più volte formato oggetto di esame da parte della giurisprudenza di legittimità, che è costantemente pervenuta alla conclusione dell’illegittimità, ai sensi dell’art. 1102 c.c., di siffatti interventi, nei casi nei quali il suolo, o il fabbricato, cui si sia dato accesso con le suddette modalità, costituisca un’unità immobiliare estranea al condominio, ancorché appartenente a taluno dei condomini (v., tra le altre, Cass. n. 9036/06, 360/95, 2773/92, 5780/88).
Il mutamento di destinazione d’uso che i beni condominiali, infatti, è realizzato senza il necessario consenso degli altri condomini ed in violazione dei concorrenti diritti degli stessi. Inoltre, con la creazione del varco di accesso, il muro perimetrale viene in parte distolto dalla sua funzione di recinzione dei beni comuni e, altresì, asservito al passaggio in favore dell’immobile confinante, con correlativa diminuzione della consistenza dei diritti di comunione.
(Cass. n.26796/07)
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