Illegittimità dell’apertura del varco nel muro condominiale

La realizzazione da parte di un condomino di un varco di accesso, praticato in un muro condominiale, al fine di mettere in comunicazione lo spazio interno, anche comune, dallo stesso delimitato, con altri immobili confinanti, di proprietà esclusiva, ha più volte formato oggetto di esame da parte della giurisprudenza di legittimità, che è costantemente pervenuta alla conclusione dell’illegittimità, ai sensi dell’art. 1102 c.c., di siffatti interventi, nei casi nei quali il suolo, o il fabbricato, cui si sia dato accesso con le suddette modalità, costituisca un’unità immobiliare estranea al condominio, ancorché appartenente a taluno dei condomini (v., tra le altre, Cass. n. 9036/06, 360/95, 2773/92, 5780/88).

Il mutamento di destinazione d’uso che i beni condominiali, infatti, è realizzato senza il necessario consenso degli altri condomini ed in violazione dei concorrenti diritti degli stessi. Inoltre, con la creazione del varco di accesso, il muro perimetrale viene in parte distolto dalla sua funzione di recinzione dei beni comuni e, altresì, asservito al passaggio in favore dell’immobile confinante, con correlativa diminuzione della consistenza dei diritti di comunione.

(Cass. n.26796/07)

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Condominio e sopraelevazione dell’edificio

La nozione di sopraelevazione presa in considerazione dall’art. 1127 c.c., trova applicazione nei casi in cui il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio condominiale esegua nuovi piani o nuove fabbriche ovvero trasformi locali preesistenti aumentandone le superfici e le volumetrie, non anche quando egli intervenga con opere di trasformazione del tetto che, per le loro caratteristiche strutturali, siano idonee a sottrarre il bene comune alla sua destinazione in favore degli altri condomini e ad attrarlo nell’uso esclusivo del singolo condomino (Cass. n. 1737 del 2005; Cass. n. 4466 del 1997).

Tanto ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n.2865/08.

La ratio giustificatrice della norma che, sia pure a determinate condizioni, conferisce ai proprietario dell’ultimo piano dell’edificio condominiale il diritto di sopraelevazione va ricercata nel fatto che la sopraelevazione sfrutta lo spazio sovrastante l’edificio ed occupa la colonna d’aria su cui esso insiste, situazione ben diversa da quella in cui egli trasformi il tetto dell’edificio, eseguendo opere e manufatti tali da sottrarlo anche in parte alla sua destinazione e ad attrarlo nella sfera della sua disponibilità esclusiva.

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La nascita del supercondominio

Di recente la Corte di Cassazione (sent. n.2305/08) ha avuto modo di ribadire i presupposti e le modalità di costituzione del condominio e del supercondominio.

La particolare comunione (i.e. condominio) regolata dall’art. 1117 ss. c.c., si costituisce, ipso iure et facto, senza bisogno d’apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno d’approvazioni assembleari, nel momento in cui l’unico proprietario d’un edificio lo frazioni in più porzioni autonome la cui proprietà esclusiva trasferisca ad una pluralità di soggetti od anche solo al primo di essi, ovvero ove più soggetti costruiscano su un suolo comune, ovvero ancora quando l’unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento che ad esso da origine. (Cass. 4.10.04 n. 19829, 10.9.04 n. 18226, 19.2.04 n. 3257, 5.10.83 n. 5794, 18.1.82 n. 319, 18.12.78 n. 6073, 3.1.77 n. 1).

Allo stesso modo anche il supercondominio, istituto d’elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale basata sull’interpretazione estensiva delle norme dettate per il condominio negli edifici, viene in essere, del pari ipso iure et facto, se il titolo non dispone altrimenti, sol che singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini, abbiano in comune talune cose, impianti e servizi (viale d’ingresso, impianto centrale per il riscaldamento, parcheggio, locali per la portineria e/o per l’alloggio del portiere, ecc.) legati, attraverso la relazione di accessorio a principale, con gli edifici medesimi e per ciò appartenenti, pro quota, ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati (Cass. 18.4.05 n. 8066, 3.10.03 n. 14791, 7.7.00 n. 9096, 8.8.96 n. 7286). In tal caso, i comunisti debbono nominare un amministratore che dei detti beni, comuni a tutti i condomini dei vari condomini, assicuri la gestione, in difetto di che può intervenire, a richiesta degli interessati, il provvedimento dell’autorità giudiziaria ex art. 1129, primo comma, secondo periodo, c.c.

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Assegnazione della casa familiare e diritto a risiedervi dei figli maggiorenni non autosufficienti

Al fine dell’assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio la ragione de persistente diritto della ex moglie – già assegnataria – a permanere nella casa familiare può essere ravvisata nel persistente interesse a risiedervi proprio dei figli – maggiorenni (non autosufficienti), tuttora conviventi con la madre ed ancora in attesa del completamento degli studi – a tutela dei quali si pone l’istituto dell’assegnazione della casa familiare.

Sotto questo profilo non assume alcun rilievo l’accertamento di un possibile pregiudizio che possa derivare ai figli dal mutamento della residenza, atteso che la valutazione della sussistenza del pregiudizio dei figli è stata operata in astratto e in generale dal legislatore nella configurazione dell’istituto.

(Cass. n.25010/07)

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Separazione: l’addebito va richiesto nell’atto introduttivo

La Corte di cassazione (sent. n.25618/07), traendo le conseguenze dal consolidato principio secondo cui nel giudizio di separazione personale dei coniugi la domanda di addebito è autonoma, ha confermato che tale domanda, se presa dalla parte attrice, deve essere necessariamente inserita nell’atto introduttivo del giudizio, esorbitando dalla semplice “emendatio libelli” consentita in corso di causa . Tale domanda, invece, se presa dalla parte convenuta è soggetta ai tempi ed ai modi della riconvenzionale. Viene quindi esclusa la possibilità che sia configurabile la “reconventio reconventionis”.

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