Opposizione al riconoscimento del figlio naturale e compromissione dello sviluppo del minore

Il riconoscimento del figlio naturale minore infrasedicenne già riconosciuto da un genitore costituisce – come ripetutamente sottolineato dalla Corte di Cassazione – oggetto di un diritto soggettivo dell’altro genitore, costituzionalmente garantito dall’art. 30 Cost., entro i limiti stabiliti dalla legge (art. 250 c.c.), cui rinvia la Costituzione, che non si pone in termini di contrapposizione con l’interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, che è segnato dal complesso dei diritti che al minore derivano dal riconoscimento e, in particolare, dal diritto all’identità personale nella sua integrale e precisa dimensione psicofisica.

Pertanto il mancato riscontro di un interesse effettivo e concreto del minore non costituisce ostacolo all’esercizio del diritto del genitore ad ottenere il riconoscimento, nel caso di opposizione del genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, in quanto detto interesse va valutato in termini di attitudine a sacrificare la genitorialità, riscontrabile soltanto qualora si accerti l’esistenza di motivi gravi ed irreversibili che inducano a ravvisare la forte probabilità di una compromissione dello sviluppo del minore, che giustifichi il sacrificio totale del diritto alla genitorialità (v., sul punto, Cass., sentenze n. 23074 e n. 2878 del 2005, n. 21088 del 2004, n. 11949 del 2003). Read the rest of this entry »

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Irragionevole durata del processo: criteri di calcolo dell’indennizzo

Ai fini della liquidazione dell’indennizzo per durata eccessiva dei processi non deve aversi riguardo ad ogni anno di durata del processo presupposto ma solo al periodo eccedente il termine ragionevole di durata.

Essendo il giudice nazionale tenuto ad applicare la legge dello Stato (art. 2 legge n. 89 del 2001) non può darsi alla diversa giurisprudenza CEDU diretta applicazione nell’ordinamento giuridico italiano disapplicando la normativa interna giacché, come chiarito dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 348 e 349 del 2007, la convenzione CEDU è configurabile come un trattato internazionale multilaterale e non produce pertanto norme direttamente applicabili negli Stati contraenti.

(Cass. n.14/08)

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Irragionevole durata del processo: risarcimento del danno morale per gli enti giuridici

Con una recente sentenza (n.31/08) che si colloca nell’ambito di una ampliata attenzione alla tutela degli interessi, anche non patrimoniali, degli enti giuridici, la Corte di Cassazione ha confermato che anche le persone giuridiche e le società di persone hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall’illegittima durata del processo, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico.

Il diritto al risarcimento, in conformità alla giurisprudenza della C.E.D.U., è da ritenere conseguenza normale della violazione del diritto, di cui all’art. 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, a causa dei patemi d’anima e disagi psicologici che provoca tale lesione alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri, con la conseguenza che il giudice deve ritenere tale danno esistente, salvo circostanze particolari che lo escludano (Cass. 15 giugno 2006 n. 13829, 29 marzo 2006 n. 7145, 28 ottobre 2005 n. 21094 e 30 agosto 2005 n. 17550 e tutta la giurisprudenza di legittimità più recente).

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Tutela degli acquirenti degli immobili da costruire. Le novità della Legge 31/08

In sede di conversione, la Legge n. 31 del 2008, introduce anche disposizioni di carattere finanziario che apportano modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire.

Tale decreto, come è noto, ha istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire al fine di assicurare un indennizzo agli acquirenti che, a seguito dell’assoggettamento del costruttore a procedure implicanti una situazione di crisi, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore ovvero l’assegnazione in proprietà o l’acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa. Il D.Lgs. 122 del 2005, prevedeva nella sua originaria versione che

ai fini dell’accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore, a seguito della sua insolvenza, procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 né aperte in data successiva a quella di emanazione del presente decreto.

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Novità in tema di notifiche a mezzo posta

aggiornamentiAggiornamento del 25.01.11

La legge di conversione del cd. “decreto milleproroghe” (L. n.31/08), del tutto inaspettatamente, ha introdotto (art. 36, commi 2-quater e 2-quinquies) serie modifiche alla disciplina dettata dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, recante disciplina in materia di “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari” (in G.U. 4 dicembre 1982, n. 334).

Viene, in particolare, modificato l’art. 7 della legge citata, che, nella sua attuale stesura, così recita:

1. L’agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.
3. In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
4. L’avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo.
5. Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l’agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull’avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione.

Disciplina, questa, che ha superato indenne il vaglio di costituzionalità, prima con ordinanza n. 210 del 2005 e poi con ordinanza n. 131 del 2007.

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