La relazione sulla legge di conversione del decreto “milleproroghe”

La Corte di Cassazione ha di recente pubblicato una relazione sugli interventi adottati dal legislatore con la L. n.31/08, di conversione del cd. decreto “milleproroghe”.

Tag:,

Figlio maggiorenne e cessazione dell’obbligo di mantenimento

Va escluso l’obbligo di mantenimento in favore del figlio trentatreenne, che non svolge più da molto tempo alcuna attività di studio e che ha già iniziato a lavorare, sia come dipendente (guardia giurata, ma solo per alcuni mesi) sia come imprenditore (attività di edicolante in proprio, anch’essa dimessa dopo circa un anno).

La Corte di Cassazione (sent. n.1761/08) conferma il principio secondo cui non sussiste il diritto ad essere mantenuto del figlio maggiorenne, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, il quale abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità, atteso che non può avere rilievo il successivo abbandono dell’attività lavorativa da parte del figlio, trattandosi di scelta che, se determina l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti sono già venuti meno, ferma restando invece l’obbligazione alimentare, ove ne ricorrano le condizioni (Cass., Sez. I, 2 dicembre 2005, n. 26259; Cass., Sez. II, 7 luglio 2004, n. 12477; Cass., Sez. I, 5 agosto 1997, n. 7195).

Sotto quest’ultimo profilo la Corte ha ritenuto che nel procedimento di revisione delle condizioni dell’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, promosso dal genitore divorziato per ottenere l’esonero dal relativo obbligo, la richiesta di alimenti da parte del figlio è necessariamente ricompresa in quella, dal medesimo avanzata in via riconvenzionale, di aumento dell’importo dell’assegno di mantenimento. Pertanto, non costituisce domanda nuova, vietata in sede di reclamo, quella di alimenti, quando in primo grado, da parte del figlio convenuto nel giudizio di revisione, sia stato chiesto di non escludere, ma anzi di innalzare l’importo dell’assegno di mantenimento (cfr. Cass., Sez. I, 16 giugno 1997, n. 5381; Cass., Sez. I, 19 giugno 1996, n. 5677; Cass., Sez. I, 3 marzo 1994, n. 2128).

Tag:, , ,

Il pagamento in misura ridotta non preclude il ricorso del coobbligato in solido

La Corte Costituzionale, in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in relazione alla norma di cui all’articolo 204 bis c.d.s. nel caso in cui, pagata la sanzione nella misura ridotta da parte di uno dei coobbligati in solido indicati dall’articolo 196 c.d.s., sia proposta opposizione dal conducente del veicolo (anche al fine di far venire meno le eventuali sanzioni personali accessorie: es. decurtazione dei punti dalla patente) ha chiarito, con sentenza n.471/05, che

nessuna norma prelude al conducente dei veicolo, autore materiale dell’infrazione stradale, di adire le vie giudiziali per escludere l’applicazione a suo carico della sanzioni personali suddette

Ha, altresì, chiarito la corte che tale sanzione

non riveste più carattere accessorio, ma assume un valore di sanzione principale per il contravventore, per tale motivo presentandosi come l’unica suscettibile di sanzione in sede giudiziaria; contestazione invece preclusa per la sanzione pecuniaria…

La corte ha altresì chiarito che l’iniziativa intrapresa dal contravventore non può essere considerata

propriamente diretta all’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione stradale ex articolo 204 bis del codice della strada, bensì al mero accertamento della sua illegittimità, al solo e specifico scopo di escludere che io stesso possa fungere da titolo per irrogare a tale soggetto la sanzione della decurtazione del punteggio della patente di guida…

Pertanto il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria da parte del proprietario del veicolo, coobbligato in solido, non preclude all’autore materiale della violazione di proporre opposizione quando dalla violazione consegua anche l’irrogazione della autonoma sanzione della decurtazione di punti dalla patente.

(Cass. n.3948/08)


Tag:, , ,

Accertamento del nesso causale e presunzione ex art.2054 c.c.

Un vero profilo di contrasto – già, peraltro, emerso negli anni precedenti – si rinviene in Cass. n.195/07, la quale ha stabilito che la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c. svolge una funzione sussidiaria ed opera non soltanto quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire la sequenza causale del sinistro (vedi anche Cass. n.1198/97).

E’ stata pertanto confermata la sentenza impugnata, nel senso che l’accertamento della colpa sia pure grave di uno dei conducenti non esonera l’altro dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare l’evento al fine di concludere la configurazione di concorso di colpa a suo carico (vedi anche Cass. n.764/82).

In tal modo la norma appena ricordata, quindi, è stata interpretata nel senso che essa consente di presumere sia la colpa, sia il nesso causale. Tale affermazione si pone in contrasto con altri precedenti della Corte, nei quali si era per contro ritenuto che le presunzione di cui all’art. 2054 c.c. esonerino la vittima dall’onere di provare la colpa del conducente, ma non da quello di provare il nesso causale tra la condotta del conducente ed il danno patito (così la sentenza n.8249/98).

Tag:,

Terzo trasportato e presunzioni ex art.2054 c.c.

Con riferimento alla posizione del terzo trasportato, La Corte di Cassazione ha ribadito l’ormai decennale orientamento secondo cui il suddetto terzo può invocare tutte le presunzioni previste dall’art. 2054 c.c., tanto nei confronti del proprio vettore e del proprietario del veicolo da questi condotto, quanto nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo di controparte.

Tale possibilità non è menomata dal fatto che il sinistro sia ascrivibile a responsabilità concorsuale di ambedue i conducenti (sentenze nn.22336/07 e 3937/07), né costituisce ostacolo all’accoglimento della domanda proposta dal trasportato nei confronti del proprietario la circostanza che la responsabilità del conducente sia stata riconosciuta soltanto in via presuntiva (sentenza n.17848/07).

Tag:, ,