5 mar 2008
In tema di responsabilità per danni causati dall’utilizzo di un veicolo, è riconosciuta la possibilità di usufruire della prova liberatoria dimostrando di aver fatto “tutto il possibile per evitare il sinistro”.
In particolare, nell’ipotesi di investimento di un pedone, anche quando il conducente non riesca a fornire la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l’art. 2054, comma 1, c.c., pone nei suoi confronti, non è preclusa l’indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l’imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., con quella presunta del conducente.
Si ammette, dunque, la possibilità del concorso tra una colpa presunta ed una colpa accertata in concreto (sentenze nn. 17397/07 e 11873/07).
Tag:
incidente stradale,
pedone,
risarcimento
2 mar 2008
In tema di responsabilità degli insegnanti per i danni patiti dagli allievi durante le ore di lezione, la Corte di Cassazione (sent. n.8067/07) ha ribadito il proprio orientamento ormai consolidato, secondo cui la colpa dell’insegnante è presunta tanto nel caso in cui il danno sia stato causato da altro allievo o da un terzo, quanto nell’ipotesi in cui sia stato proprio l’allievo a causare il danno a se medesimo.
Nel primo caso, infatti, la vittima (ovvero i suoi genitori) potrà invocare nei confronti dell’insegnante la presunzione di colpa di cui all’art. 2048, comma 2, c.c.;
Nel secondo caso, inquadrato nell’ambito di una responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante di natura contrattuale per violazione delle obbligazioni assunte in seguito dell’accoglimento della domanda d’iscrizione (cass. S.U. n.9346/02), troverà applicazione la presunzione di responsabilità di cui all’articolo 1218 c.c.
In sostanza incombe comunque sull’obbligato alla vigilanza sulla sicurezza ed incolumità dell’allievo l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile all’obbligato stesso, mentre alla controparte compete di provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto.
Tag:
amministrazione pubblica,
risarcimento,
scuola
26 feb 2008
In tema di danno alla persona conseguente a responsabilità contrattuale medica, con riferimento ad una fattispecie relativa a diagnosi errata con la quale era stato diagnosticato un carcinoma schneideriano in luogo di un papilloma transazionale, Cass. n.1511/07 ha affermato il principio secondo cui va risarcito, quale danno non patrimoniale, distinto dal danno morale soggettivo o pecunia doloris, quello derivante da errori diagnostici che compromettano, oltre alla salute fisica, l’equilibrio psichico della persona.
Nella specie l’attore aveva impostato la sua domanda risarcitoria a titolo di colpa professionale (errore diagnostico e conseguente terapia inadeguata) e che il Tribunale l’aveva qualificata come domanda di responsabilità contrattuale sia nei confronti del medico che dell’ente pubblico gestore del servizio sanitario (ASL), argomentando sul piano dell’articolo 2236 c.c. la Corte d’Appello rigettava la domanda sotto il profilo della mancanza del nesso causale tra errore nella diagnosi e terapia applicata in ragione del fatto che, in caso di esatta diagnosi, avrebbe dovuto essere applicata la medesima terapia.
La Corte di Cassazione ha confermato che l’assenza del nesso causale impedisce il risarcimento del danno patrimoniale ed del danno biologico ma non può precludere il risarcimento del danno non patrimoniale soggettivo e, cioè, il patema d’animo cagionato non dalla terapia asseritamente errata ma dalla diagnosi sbagliata con cui era stato dichiarato un carcinoma schneideriano in luogo di un papilloma transizionale.
In tale quadro si ripropone il problema della risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente alla responsabilità contrattuale.
Read the rest of this entry »
Tag:
danno morale,
danno non patrimoniale,
responsabilità medica,
responsabilità professionale,
risarcimento,
sanità
22 feb 2008
Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione incombe al cliente il quale assume di avere subito un danno, l’onere di provare la difettosa od inadeguata prestazione professionale dell’avvocato, l’esistenza del danno ed il rapporto di causalità tra la difettosa od inadeguata prestazione professionale ed il danno.Per quanto riguarda la difettosità o inadeguatezza della prestazione professionale, il cliente ha l’onere di fornire la prova di idonei dati obiettivi in base ai quali il giudice valuterà se, in relazione alla natura del caso concreto, l’attività svolta dal professionista possa essere giudicata sufficiente.
Secondo la più recente giurisprudenza (Cass., 4044/94, 1286/98, 21894/04, 16846/05, 6537 e 6967 del 2006), l’affermazione di responsabilità di un legale implica l’indagine sul sicuro fondamento dell’azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e perciò la “certezza morale” che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente.
Al criterio della certezza degli effetti della condotta si può pertanto sostituire quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli (Cass., 21894/04, 16846/05, 6967/06). Read the rest of this entry »
Tag:
risarcimento
21 feb 2008
Il risultato “anomalo” o anormale dell’intervento medico-chirurgico – in ragione dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull’esperienza – è da ravvisarsi e costituisce fonte di responsabilità non soltanto in presenza di aggravamento dello stato orboso, o in caso di insorgenza di una nuova patologia, ma anche quando l’esito non abbia prodotto il miglioramento costituente oggetto della prestazione cui il medico specialista è tenuto, producendo invece, conseguenze di carattere fisico e psicologico.
Tale principio è stato affermato dalla Cassazione – con riferimento ad intervento routinario di settorinoplastica effettuato in struttura sanitaria pubblica – con la sentenza n.8826/07 che ha cassato la sentenza d’appello la quale, pur dando atto che dall’intervento era conseguito un esito di “inalterazione” e, quindi, di sostanziale “insuccesso”, sotto il profilo del pieno recupero della funzionalità respiratoria, aveva ciononostante ritenuto la condotta del medico come non integrante ipotesi di responsabilità.
Tag:
responsabilità medica,
responsabilità professionale,
risarcimento,
sanità