Responsabilità medica, accertamento del nesso causale e imputabilità

In tema di responsabilità professionale del medico la Corte di Cassazione, con sentenza n.14759, ha riaffermato il principio secondo cui il giudice di merito deve accertare separatamente dapprima la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita e l’evento di danno e, quindi, valutare se quella condotta abbia avuto o meno natura colposa o dolosa.

Sicché è viziata la decisione la quale escluda il nesso causale per il solo fatto che il danno non potesse essere con certezza ascritto ad un errore del sanitario, posto che il suddetto nesso deve sussistere non già tra l’errore ed il danno, ma tra la condotta ed il danno, mentre la sussistenza dell’eventuale errore rileverà sul diverso piano della imputabilità del danno a titolo di colpa.

Nel caso di specie il giudice del merito, chiamato ad accertare la natura iatrogena di una frattura pluriframmentaria della testa del femore con conseguente accorciamento dell’arto, aveva rigettato la domanda di risarcimento sul presupposto che il paziente già prima dell’intervento presentava una frattura scomposta.

L a S.C. ha ritenuto priva di motivazione sufficiente la decisione in quanto il giudice, per un verso, avrebbe confuso due patologie diverse (la frattura scomposta e quella pluriframmentaria), non equivalenti sul piano della idoneità causale a produrre l’evento di danno e, per altro verso, avrebbe trascurato di considerare che non la preesistenza all’intervento della frattura scomposta avrebbe escluso il nesso causale e, quindi, la responsabilità, ma solo la preesistenza della frattura pluriframmentaria.

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Responsabilità professionale dell’avvocato e termine prescrizionale

In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, la Corte di Cassazione – con la sentenza n.10578/07 – ha affermato che il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento del danno da responsabilità professionale decorre dal momento in cui si verifica il fatto dannoso.

La pronuncia della Corte è riferita all’azione proposta contro un avvocato che, in difformità dell’incarico ricevuto, non aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo, bensì opposizione all’esecuzione immobiliare già iniziata. Secondo la Corte il dies a quo del termine prescrizionale coincide, in questo caso, con la scadenza del termine per la proposizione dell’opposizione all’ingiunzione e, quindi, con la data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto irrevocabile.

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Nulle le cartelle esattoriali che non indicano il responsabile del procedimento

Di recente la Corte Costituzionale si è pronunciata con un’interessante ordinanza (n.277/07) sulla legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), della legge n.212/00 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), sollevata dalla Commissione tributaria regionale di Venezia.

Il giudizio principale aveva ad oggetto la legittimità o meno della cartella di pagamento, in quanto – secondo uno dei motivi di ricorso proposti dal ricorrente – essa non avrebbe contenuto l’indicazione, obbligatoria per legge, del «responsabile del procedimento» (da intendere come il responsabile del procedimento che mette capo all’esattore, e non del procedimento, culminante nella consegna del ruolo all’esattore, che si svolge presso l’amministrazione finanziaria).

La Corte, pur riconoscendo la questione manifestamente infondata, ha avuto modo di precisare che l’eventuale declaratoria di incostituzionalità del censurato art. 7 della legge n. 212 del 2000 avrebbe comportato il rigetto del motivo di appello proposto dal contribuente (atteso che verrebbe meno l’obbligo di indicare, nella cartella di pagamento, il responsabile del procedimento).

Ciò in considerazione del fatto che ogni provvedimento amministrativo è il risultato di un procedimento, sia pure il più scarno ed elementare, richiedendo, quanto meno, atti di notificazione e di pubblicità e che l’art. 7 della legge n. 212 del 2000 si applica ai procedimenti tributari (oltre che dell’amministrazione finanziaria) dei concessionari della riscossione, in quanto soggetti privati cui compete l’esercizio di funzioni pubbliche, e che tali procedimenti comprendono sia quelli che il giudice a quo definisce come «procedimenti di massa» (che culminano, cioè, i provvedimenti di contenuto omogeneo o standardizzato nei confronti di innumerevoli destinatari), sia quelli di natura non discrezionale. Del resto, fin da epoca precedente l’entrata in vigore della legge n. 212 del 2000, recante lo statuto dei diritti del contribuente, la Corte ha ritenuto l’applicabilità ai procedimenti tributari della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990 (ordinanza n. 117 del 2000, relativa all’obbligo di motivazione della cartella di pagamento).

Ne deriva, secondo la Corte, che l’obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall’art. 97, primo comma, Cost. (si veda, ora, l’art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa»).


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Dovere di consiglio e limiti della responsabilità del notaio

In tema di responsabilità professionale del notaio, la S. C., con sentenza n.7707/07, ha affermato che poiché detto professionista non è un destinatario passivo delle dichiarazioni delle parti, contenuto essenziale della sua prestazione professionale è il c.d. dovere di consiglio, che peraltro ha ad oggetto questioni tecniche, cioè problematiche, che una persona non dotata di competenza specifica non sarebbe in grado di percepire, collegate al possibile rischio, ad esempio, che una vendita immobiliare possa risultare inefficace a causa della condizione giuridica dell’immobile trasferito.

Il contenuto dei doveri del notaio non può essere peraltro dilatato fino al controllo di circostanze di fatto il cui accertamento rientra nella normale prudenza, come la solvibilità del compratore nella vendita con pagamento dilazionato del prezzo, o l’inesistenza di vizi della cosa. Pertanto, qualora in sede di stipula di un atto di compravendita immobiliare, l’alienante abbia dichiarato estinto il debito a garanzia del quale sia stata iscritta un’ipoteca sul bene, deve ritenersi che l’acquirente abbia controllato, secondo la diligenza normale del padre di famiglia, la veridicità di tale circostanza attraverso la richiesta di esibizione della relativa quietanza, senza che sia configurabile a carico del notaio l’obbligo professionale avente ad oggetto il consiglio di effettuare la relativa verifica.

Parimenti con la sentenza n.2485/07 è stato ritenuto che non incorre in responsabilità per negligenza professionale il notaio il quale, nell’ipotesi di vendita di terreni dei quali l’alienante assumeva di avere acquistato la proprietà per usucapione senza il relativo accertamento giudiziale, non abbia avvertito l’acquirente che l’acquisto poteva essere a rischio, ove nell’atto venga espressamente inserita una clausola dalla quale possa desumersi che l’acquirente era comunque consapevole di tale rischio.

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Sinistro per omessa manutenzione stradale: le pronuncie più rilevanti per il 2007

Il tema dei danni causati dalle imperfette condizioni di una strada, o comunque di un luogo aperto al pubblico transito, aveva dato luogo negli anni appena trascorsi a vari contrasti.

Tre in particolare, le questioni controverse:

  • se la presunzione di cui all’art. 2051 c.c. fosse invocabile nei confronti della pubblica amministrazione per i danni causati da beni demaniali;
  • se, a prescindere dalla natura (demaniale o meno) della cosa che ha causato il danno, la suddetta presunzione fosse invocabile nei confronti dei proprietari di beni di ampie dimensioni (boschi, ponti, strade od autostrade, ecc.);
  • se la condotta della vittima che, per imprudenza, non si avvede dell’esistenza d’una insidia oggettivamente avvistabile, valga di per sé ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.

In merito a ciascuno di questi tre profili la Corte nel 2007 ha confermato i propri orientamenti più recenti, senza alimentare nuovi contrasti: sicché questi ultimi sembrerebbero in via di superamento.

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