In tema di responsabilità professionale del medico la Corte di Cassazione, con sentenza n.14759, ha riaffermato il principio secondo cui il giudice di merito deve accertare separatamente dapprima la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita e l’evento di danno e, quindi, valutare se quella condotta abbia avuto o meno natura colposa o dolosa.
Sicché è viziata la decisione la quale escluda il nesso causale per il solo fatto che il danno non potesse essere con certezza ascritto ad un errore del sanitario, posto che il suddetto nesso deve sussistere non già tra l’errore ed il danno, ma tra la condotta ed il danno, mentre la sussistenza dell’eventuale errore rileverà sul diverso piano della imputabilità del danno a titolo di colpa.
Nel caso di specie il giudice del merito, chiamato ad accertare la natura iatrogena di una frattura pluriframmentaria della testa del femore con conseguente accorciamento dell’arto, aveva rigettato la domanda di risarcimento sul presupposto che il paziente già prima dell’intervento presentava una frattura scomposta.
L a S.C. ha ritenuto priva di motivazione sufficiente la decisione in quanto il giudice, per un verso, avrebbe confuso due patologie diverse (la frattura scomposta e quella pluriframmentaria), non equivalenti sul piano della idoneità causale a produrre l’evento di danno e, per altro verso, avrebbe trascurato di considerare che non la preesistenza all’intervento della frattura scomposta avrebbe escluso il nesso causale e, quindi, la responsabilità, ma solo la preesistenza della frattura pluriframmentaria.
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