Condominio: limiti all’utilizzo delle parti comuni

Quanto ai limiti di utilizzo delle parti comuni, ai sensi dell’art.1102 c.c., la Corte di Cassazione (sentenza n.4617/07) ha precisato che è tutelabile l’uso paritetico della cosa comune quando sia compatibile con la ragionevole previsione della utilizzazione che in concreto faranno gli altri condomini della stesa cosa, e non della identica e contemporanea utilizzazione che in via meramente ipotetica e astratta essi ne potrebbero fare.

Per tale motivo la Corte ha ritenuto che non abusa della cosa comune il condominio che occupa con le proprie antenne metà di un tetto spiovente.

In forza del medesimo principio è stata ritenuta illegittima, dalla sentenza n.5753/07, la trasformazione, anche solo in parte, del tetto dell’edificio in terrazza ad uso esclusivo del singolo condomino, in tal modo sottratta all’uso degli altri condomini.

Mentre, in forza della sentenza n.4386/07 si è affermato che l’uso particolare che il comproprietario faccia del cortile comune, interrando nel sottosuolo una centrale termica del proprio impianto di riscaldamento, non è estraneo alla destinazione normale di tale area. Ciò a condizione, però, che per le dimensioni del manufatto e in rapporto alle relative condizioni contingenti, non venga alterata l’utilizzazione del cortile da parte degli altri ondomini né venga esclusa per gli stessi la possibilità di fare del cortile un medesimo e analogo uso particolare.

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Condominio minimo: precisazioni sulla disciplina applicabile

In tema di cd. condominio minimo, costituito di due soli condomini, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.16705/07, ha precisato che per esso è soltanto applicabile l’art.1105 c.c., che stabilisce le regole di amministrazione della cosa comune, in forza del rinvio contenuto nell’art.1139 c.c. in materia condominiale, giacché in tutte le altre ipotesi le deliberazioni condominiali vengono assunte con le modalità e maggioranze di cui all’art.1136 c.c. e alla ripartizione delle spese urgenti, eseguite senza preventiva autorizzazione assembleare, si applica l’art. 1134 c.c.

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Condominio e validità della delibera di approvazione del bilancio preventivo

In materia di validità dell’approvazione del bilancio preventivo, Cass. n.1405/07 ha ritenuto sufficiente che la relativa contabilità sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione (non occorrendo dunque una contabilità come quella per i bilanci delle società), potendosi procedere sinteticamente alla loro approvazione (non occorrendo che le suddette voci siano trascritte nel verbale assembleare né oggetto di analitico dibattito ed esame), potendosi prestare fede ai dati forniti dall’amministratore alla stregua della documentazione giustificativa.

Pertanto sono valide – afferma la Corte- le delibere con cui si stabilisce che il bilancio preventivo per il nuovo esercizio sia conforme al preventivo o al consuntivo dell’esercizio precedente, perché è determinante a tal fine il riferimento alle spese dell’anno precedente, alla somma complessivamente stanziata ed a quella destinata alle singole voci, derivando in tale caso automaticamente la ripartizione tra i singoli condomini dall’applicazione delle tabelle millesimali.

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Opposizione a decreto ingiuntivo e impuganzione della delibera condominiale. Assenza di pregiudizialità

In tema di pagamento degli oneri condominiali, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.4421/07, hanno risolto la ricorrente questione del rapporto tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per debiti verso il condominio e il giudizio di impugnazione della correlata delibera assembleare.

La Corte, in particolare, ha affermato che al giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto per la riscossione dei contributi condominiali in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea non è consentito di sospendere il giudizio in attesa della definizione del diverso giudizio di impugnazione, ex art.1137 c.c., della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio opposto.

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La disciplina applicabile agli enti privi di personalità giuridica. Lo studio professionale associato

Va registrato che un importante settore d’intervento della Corte di Cassazione nell’ultimo anno ha riguardato gli enti e le associazioni non riconosciuti, in relazione ai quali sono state emanate due importanti pronunce, volto a riconoscere una sempre più estesa autonomia agli enti non dotati di personalità giuridica (diversi dalle società commerciali) quali rilevanti centri d’imputazioni d’interessi.

Questo processo è stato attuato dalla Corte sia mediante il riconoscimento di un regime giuridico caratterizzato dalla continuità nella titolarità attiva o passiva di rapporti giuridici, sia mediante l’applicazione analogica del regime giuridico delle società.

Nel primo versante si colloca la sentenza Cass. n.8853/07, con la quale la Corte ha stabilito che lo studio professionale associato può essere ritenuto un autonomo centro d’imputazione d’interessi e di rapporti giuridici, dotato della capacità di stare in giudizio nelle persone dei componenti o di chi ne abbia la legale rappresentanza.

Nella sentenza Cass. n.1476/07, partendo dalla stessa premessa, la Corte ha poi ritenuto che in mancanza di diversa previsione di legge o di accordi associativi, deve essere applicata analogicamente la disciplina corrispondente delle associazioni riconosciute e delle società. E’ stata quindi ritenuta applicabile, in caso di unificazione di due associazioni non riconosciute, la disciplina normativa della fusione, nella nuova formulazione dell’art. 2504 bis c.c. in base al quale l’ente che risulta dalla fusione o quella incorporante assume i diritti e gli obblighi delle due partecipanti, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

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