11 feb 2008
Il provvedimento giudiziario con cui in sede di separazione personale si stabilisca, si sensi dell’art. 155, comma 2, c.c., quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese straordinarie relative ai figli, non costituisce titolo esecutivo.
Esso richiede, al fine di legittimare l’esecuzione forzata nell’ipotesi di non spontanea attuazione da parte dell’obbligato, stante il disposto dell’art.474, comma 1, c.p.c. un ulteriore intervento del giudice volto ad accertare l’avveramento dell’evento futuro e incerto cui è subordinata l’efficacia della condanna, ossia la effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, non suscettibili di essere desunte sulla base degli elementi di fatto contenuti nella prima pronuncia.
(Cass. n.1758/08)
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11 feb 2008
La centralità del nucleo cognitivo e volitivo della persona anche se in condizioni di minorità psico-fisica costituisce il fondamento della recente riforma dell’amministratore di sostegno.
la ratio dell’istituto si realizza anche consentendo al soggetto in condizione d’inferiorità fisica o psichica di potere agevolmente richiedere l’intervento degli organi dell’amministrazione di sostegno e ove necessario, ricorrere direttamente all’intervento del giudice tutelare. Questa peculiarità della posizione dell’amministrato sia all’interno del procedimento di nomina dell’amministratore che nel corso dell’amministrazione, in quanto scandita dalla sua partecipazione alle scelte più rilevanti e dalla sua diretta facoltà di interloquire con il giudice tutelare è stata valorizzata dalla sentenza n.27473/07, con la quale la Corte di Cassazione non ha ritenuto applicabile all’amministrazione di sostegno l’art. 343, comma 2, c.c. che riconosce il potere discrezionale del giudice tutelare, nell’ambito del procedimento d’interdizione, di spostare la tutela presso il domicilio del tutore, modificando il giudice competente.
Si è affermata, quindi, la non applicabilità in via analogica all’amministrazione di sostegno delle disposizioni relative all’interdizione, essendo contrapposte le finalità delle due discipline: la prima fondata sulla valorizzazione e il coinvolgimento del soggetto in condizione di non poter esercitare appieno la sua capacità e la seconda sulla piena sostituzione del rappresentante dell’incapace. Peraltro, alla conferma della scelta di preservare l’autonomia dei due sistemi, si è aggiunta anche quella di dare effettività alla salvaguardia e alla promozione del le possibilità di coinvolgimento dell’amministrato nelle scelte che lo riguardano mediante un’attiva e d anche critica partecipazione alle scelte che lo riguardano. Opportunamente è stato ritenuto necessario mantenere la maggiore contiguità possibile tra la sede del giudice tutelare e il domicilio dell’amministrato.
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8 feb 2008
Con la sentenza n. 3471/07 la Corte di Cassazione ha fatto applicazione del principio dell’apparenza del diritto, affermando che il terzo che abbia contrattato con uno solo dei coniugi può sostenere a proprio favore di aver confidato nel fatto che l’altro contraente agisse anche in nome e per conto del coniuge, soltanto a condizione che provi la propria buona fede e la ragionevolezza di tale affidamento.
In mancanza di tale prova, la finalità di soddisfare bisogni familiari, posta a fondamento dell’assunzione dell’obbligazione, non è sufficiente a porre l’altro coniuge nella veste di debitore solidale, assumendo rilievo al solo fine di consentire al creditore di soddisfarsi sui beni della comunione o del coniuge non stipulante, nei casi e nei limiti di cui agli artt. 189 e 190 (nuovo testo) c.c.
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7 feb 2008
La Corte di Cassazione ha affrontato di recente la questione relativa al coniuge (in regime di comunione legale) che, non avendo assunto la qualità di parte del contratto stipulato dal marito e inerente i beni della comunione, asseriva di non essere chiamato a rispondere dell’inadempimento delle obbligazioni da esso contratto derivanti (nella specie, un contratto preliminare di vendita).
Secondo la Corte tale assunto si scontra con il particolare sistema di disciplina degli atti dispositivi di immobili in regime di comunione legale tra i coniugi.
Nel quadro di detta disciplina, il bilanciamento degli opposti interessi in gioco quello del coniuge pretermesso all’amministrazione congiunta del patrimonio comune ed alla conservazione delle proprie ragioni e quello dei terzi contraenti alla certezza dei rapporti giuridici ed alla sicurezza dei traffici è realizzato appunto dallo strumento dell’azione di annullamento dell’atto dispositivo attribuito al coniuge pretermesso nel più breve tempo prescrizionale (di un anno) di cui all’ articolo 184 c.c. decorso il quale il processo formativo del negozio dispositivo è regolarmente concluso, con ciò definitivamente consolidandosi la validità del negozio e delle obbligazioni che ne costituiscono il contenuto effettuale. Dette obbligazioni, in quanto relative a beni immobili facenti parte del compendio di una comunione legale tra i coniugi, non possono quindi non ricadere su entrambi i coniugi, di quei beni appunto contitolari.
Per cui, la mancata partecipazione di un coniuge ad un atto dispositivo di beni della comunione ex articolo 177 c.c. non esclude che dei correlativi effetti anch’egli risenta ove non abbia tempestivamente esercitato l’azione di annullamento di quell’atto. Pervenendosi, altrimenti, all’assurdo di ritenere che, nella specie, da un pur valido (perché non invalidato dal coniuge pretermesso) preliminare di vendita derivi una obbligazione di stipula del definitivo non validamente eseguibile, perché facente carico (in tesi) ad uno soltanto dei coniugi, mentre occorre il consenso di entrambi per la stipula dell’atto pubblico di trasferimento di beni facenti parte di quella particolare comunione (c.d. senza quote ) che è la comunione legale di cui al citato articolo 177.
(Cass. n.88/07)
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6 feb 2008
La comunione ordinaria, quale regolata dagli artt. 1100-1116 CC, si configura come comunione pro indiviso o proprietà plurima parziaria, nella quale il diritto di proprietà è unico ed ha ad oggetto il bene nella sua interezza e, tuttavia, il diritto di ciascuno dei partecipanti non ha per oggetto né il bene nella sua interezza, né una parte fisicamente individuata di esso, bensì una quota ideale, proporzionata al suo diritto di partecipazione, del quale costituisce la misura.
In tale situazione, la promessa di vendita di un bene in comunione (come hanno evidenziato le SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza 8.7.93 n. 7481) è, di norma, considerata dalle parti attinente al bene medesimo come un unicum inscindibile e non come somma delle singole quote che fanno capo a ciascuno dei comproprietari – salvo che l’unico documento predisposto per il detto negozio venga redatto in modo tale da farne risultare la volontà di scomposizione in più contratti preliminari in base ai quali ognuno dei comproprietari s’impegna esclusivamente a vendere la propria quota al promissario acquirente, con esclusione di forme di collegamento negoziale o di previsione di condizioni idonee a rimuovere la reciproca insensibilità dei contratti stessi all’inadempimento di uno di essi – di guisa che i detti comproprietari costituiscono un’unica parte complessa e le loro dichiarazioni di voler vendere si fondono in un’unica volontà negoziale; onde, quando una di tali dichiarazioni manchi (o sia invalida), non si forma (o si forma invalidamente) la volontà di una delle parti del contratto preliminare, escludendosi, pertanto, in toto la possibilità per il promissario acquirente d’ottenere la sentenza costitutiva di cui all’art. 2932 CC nei confronti dei soli comproprietari promittenti, sull’assunto di una mera inefficacia del contratto stesso rispetto a quelli rimasti estranei, dacché, da un lato, non è configurabile un interesse alla sua esecuzione parziale da parte del promissario acquirente (per mancanza del diritto su cui tale interesse si dovrebbe fondare) e, dall’altro, il comproprietario promittente venditore che ha espresso il suo consenso (o lo ha espresso validamente) non oppone un semplice interesse contrario (giuridicamente apprezzabile o meno) all’avversa richiesta d’esecuzione parziale, ma invoca l’insussistenza stessa del diritto vantato dalla controparte.
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