Secondo quanto già affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 1824/05), la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza della separazione (così come quelli attinenti al regime del divorzio), postulano la possibilità di adeguare l’ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali, e anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni (oltre che di disporne la modifica in un successivo giudizio di revisione).
Va escluso che la domanda di adeguamento vada proposta ex art. 710 c.p.c. (che presuppone la formazione del giudicato: Cass. sez. un. 27 luglio 1993, n. 8389; Cass. 22 aprile 2002, n. 5861) e ne consegue che il Giudice (anche in appello), nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l’evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio.
(Cass. n.16398/07)
Tag:divorzio, famiglia, mantenimento, procedura civile, separazione