Adeguamento dell’assegno di mantenimento nelle more del giudizio di separazione

Secondo quanto già affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 1824/05), la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza della separazione (così come quelli attinenti al regime del divorzio), postulano la possibilità di adeguare l’ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali, e anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni (oltre che di disporne la modifica in un successivo giudizio di revisione).

Va escluso che la domanda di adeguamento vada proposta ex art. 710 c.p.c. (che presuppone la formazione del giudicato: Cass. sez. un. 27 luglio 1993, n. 8389; Cass. 22 aprile 2002, n. 5861)  e ne consegue che il Giudice (anche in appello), nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l’evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio.

(Cass. n.16398/07)

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Mantenimento del figlio maggiorenne: apprendistato ed autosufficienza economica

Quanto al contributo dovuto dal coniuge separato o divorziato per il mantenimento della prole, la Corte di Cassazione, confermando che il relativo obbligo non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio ma perdura fino al conseguimento dell’indipendenza economica, ha preso in esame l’ipotesi particolare in cui il figlio sia occupato come apprendista, osservando che le peculiarità di tale rapporto di lavoro (caratterizzato dall’obbligo di istruzione professionale del datore di lavoro e da una riduzione dell’orario di lavoro) non consentono di ricollegarvi automaticamente l’acquisizione di una piena autosufficienza, dovendo provarsi, a tal fine, che il trattamento economico percepito risulta idoneo, per entità e stabilità, ad assicurare al figlio i mezzi necessari per il proprio mantenimento.

(Cass. n. 407/07)

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Rassegna della giurisprudenza civile di legittimità 2007

L’ufficio del massimario della Suprema Corte di Cassazione ha pubblicato la rassegna della giurisprudenza civile 2007.

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Tombino e insidia stradale

La Corte di Cassazione (con sent. n.390/08) ha di recente chiarito gli aspetti relativi alla ripartizione dell’onere probatorio tra attore ed ente convenuto in caso di domanda di risarcimento del danno (ex art.2043 c.c.) per insidia stradale costituita da un tombino mal posizionato.

Secondo la Corte, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell’art. 2043 c.c., la parte danneggiata ha l’onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva.

Da parte sua l’ente pubblico (nella specie il Comune) preposto alla sicurezza dei pedoni e detentore del dovere di vigilanza sulla sicurezza dei tombini che si trovano sui marciapiedi, ha l’onere di dimostrare o il concorso di colpa del pedone o la presenza di un caso fortuito che interrompe la causalità tra l’evento ed il comportamento colposamente omissivo dell’ente (cfr. Cass. 12 gennaio 1996, n. 191, Cass. 3 dicembre 2002, n. 17152).

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Col contrassegno per invalidi si può circolare e sostare nelle ZTL ed aree pedonali di tutto il territorio nazionale

Dispongono il D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 12 ed art. 11, commi 1 e 2, che alle persone detentrici dello speciale contrassegno, rilasciato dai comuni alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (oltre che ai non vedenti), è consentita la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità, e che detto contrassegno deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo ed è valido per tutto il territorio nazionale.

Nel prevedere, inoltre, il rilascio da parte del sindaco di “apposita autorizzazione in deroga”, avente validità di cinque anni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, l’art. 381 reg. esec. C.d.S., commi 2 e 3, come modificato dal cit. D.P.R. n. 619 del 1996, art. 217, specifica che l’autorizzazione è resa nota mediante apposito “contrassegno invalidi” e che il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.

La persona invalida, dunque, può servirsi del contrassegno per circolare con qualsiasi veicolo in zone a traffico limitato, con il solo onere di esporre il contrassegno, che denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto si trova a viaggiare e nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita relativamente alle zone dei centri abitati nelle quali, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b), il comune abbia limitato la circolazione di tutte od alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.

(Cass. n.719/08)

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