Il coniuge affidatario trasferitosi in altra città non ha diritto all’assegnazione della casa familiare

La giurisprudenza della Corte di Cassazione (a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 11297 del 28 ottobre 1995, condivisa da Cass. 17 gennaio 2003, n. 661; Cass. 18 settembre 2003, n. 13736; Cass. 6 luglio 2004, n. 12309; Cass. 1 dicembre 2004, n. 22500) si è ormai consolidata nel senso che, anche sotto il vigore della L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 11 ha sostituito la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6 la disposizione contenuta nel comma 6 della norma appena richiamata consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull’immobile adibito ad abitazione familiare, mediante assegnazione di siffatta abitazione in sede di divorzio all’altro coniuge, solo alla condizione dell’affidamento a quest’ultimo di figli minori o della convivenza con esso di figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri, laddove, in assenza di tali condizioni, coerenti con la finalizzazione dell’istituto alla esclusiva tutela della prole e del relativo interesse alla permanenza nell’ambiente domestico in cui essa è cresciuta, l’assegnazione medesima non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva dell’assegno divorzile, ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenuto economicamente più debole, a garanzia delle quali è destinato unicamente l’assegno anzidetto, onde la concessione del beneficio in parola resta subordinata agli imprescindibili presupposti sopra indicati (Cass., n. 8221 del 2006).

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Contributo della casalinga alla conduzione della vita familiare e quantificazione dell’assegno di divorzio

Quanto ai criteri da seguire per la determinazione in concreto dell’assegno divorzile, l’accertamento del diritto all’assegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice è chiamato a verificare l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, o all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontate ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso dal matrimonio, fissate al momento del divorzio, e quindi procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l’inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell’assegno; e che, nella seconda fase, il giudice deve procedere alla determinazione in concreto dell’assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5 comma 6 (nel testo modificato dalla legge n. 74 del 1987) – e cioè delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio – i quali criteri, quindi, agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto e possono, in ipotesi estreme, valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurata dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (Cass. 16 maggio 2005 n. 10210, 19 marzo 2003 n. 4040).

Con riguardo alla quantificazione dell’assegno di divorzio, se è vero che deve escludersi la necessità di una puntuale considerazione, da parte del giudice che dia adeguata giustificazione della propria decisione, di tutti, contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dall’art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall’art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, per la determinazione dell’importo spettante all’ex coniuge, anche in relazione alle deduzioni e alle richieste delle parti, resta salva però la valutazione della loro influenza sulla misura dell’assegno (Cass. 16 maggio 2005 n. 10210, 16 luglio 2004 n. 13169).

In particolare, nella determinazione dell’assegno divorzile, vanno esaminate le rispettive posizioni economiche delle parti ma va fatto puntuale riferimento anche al contributo dato dalla moglie casalinga e madre alla conduzione familiare durante la convivenza a meno che il Giudice, con adeguata motivazione, non manifesti l’intenzione di considerare comunque prevalente il criterio basato sulle condizioni economiche delle parti (Cass. 28 aprile 2006 n. 9876).

Cass. n.593/08

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Risarcimento dei danni derivanti da emotrasfusione

Le Sezioni unite della Corte sono intervenute con dieci sentenze (dalla 576 alla 585 del 2008) a definire, quali questioni di massima di particolare importanza, numerose controversie relative al risarcimento danni da trasfusioni di sangue infetto.

E’ stato stabilito che, nelle ipotesi di infezioni da HBV, HCV e HIV a seguito di trasfusioni con sangue infetto, eseguite da strutture pubbliche o private, non si configura il reato di epidemia colposa, per la mancanza dell’elemento della volontaria diffusione di germi patogeni, bensì quello di lesioni o di omicidio colposi. Il termine di prescrizione è quindi di norma quinquennale, a meno che non sia intervenuta la morte del trasfuso.

La prescrizione dell’azione di danno nei confronti del Ministero della Salute per omessa vigilanza sulla “tracciabilità” del sangue decorre non dal giorno della eseguita trasfusione, né da quello in cui si sono rilevati i primi sintomi della malattia, bensì dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto consapevolezza della riconducibilità del suo stato morboso alla trasfusione subita.

L’onere della prova della provenienza del sangue utilizzato e dei controlli eseguiti grava non solo sul danneggiato, ma anche sulla struttura sanitaria che dispone per legge o per regola tecnica della documentazione sulla “tracciabilità” (c.d. principio della vicinanza alla prova).

Il nesso di causalità è regolato, anche in materia civile, dall’applicazione dei principi generali che regolano la causalità di fatto, delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e temperati dalla “regolarità causale”, in assenza di altre norme nell’ordinamento in tema di nesso eziologico configurabile; tale applicazione va adeguata alle peculiarità delle singole fattispecie normative della responsabilità civile. In particolare, muta la regola probatoria : mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, nel processo civile vige la regola della preponderanza dell’evidenza, o del “più probabile che non”.

La responsabilità ministeriale decorre sia per l’HBV che per i casi di infezione da HCV e da HIV (scoperti negli anni ’80) dalla scoperta del virus dell’epatite B (primi anni ’70), trattandosi in tutti i casi di un unico evento lesivo, cioè la lesione dell’integrità fisica dell’individuo.

Cass. n. 581/08

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Irragionevole durata del processo e quantificazione del danno

In più occasioni la Corte Europea, in occasioni di sentenze (del 10 Novembre 2004) emesse a carico dell’Italia, ha affermato che il termine, da prendere in considerazione ai fini della liquidazione dell’indennizzo per la eccessiva durata del processo, è quello della intera durata del procedimento. Tra queste in particolare le pronunce sul ricorso n. 62361/00 e sul ricorso n. 64897/01.

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Novità nei rapporti tra Banche e clienti: maggiori tutele per i risparmiatori

Ecco le novità in materia di conti dormienti, assegni e contanti, libretti di risparmio, Mfid

Conti dormienti
Banche, intermediari finanziari, assicurazioni, Sim, Sgr e Poste hanno tempo fino al 17 febbraio per contattare i titolari dei conti non movimentati da 10 anni. Tali depositi sono infatti destinati ad alimentare il fondo che verrà utilizzato per risarcire le vittime di frodi finanziarie (come Parmalat e Cirio) ma anche per stabilizzare i precari del settore pubblico. Il Dpr 116/07 prevede che, a fronte di un conto non movimentato, gli intermediari debbano contattare il titolare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Una volta ricevuta la lettera, ci sono altri 180 giorni di tempo entro i quali movimentare le somme, bloccando così la procedura di trasferimento. In mancanza di operazioni, le banche e gli altri intermediari hanno quattro mesi per dirottare gli importi sul fondo. Tenuto conto del fatto che il titolare del conto potrebbe aver cambiato indirizzo o essere deceduto, la notifica potrebbe riservare qualche difficoltà (non a caso tra i provvedimenti previsti dal Bersani ter che potrebbe vedere la luce nel 2008 è incluso l’obbligo di indicare, in fase di apertura di un rapporto, tre persone da contattare a fronte di due anni di inattività di un conto).
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