2 gen 2008
La commissione Giustizia del Senato ha approvato un DDL con le nuove norme in materia di scioglimento del matrimonio e di separazione tra i coniugi.
E’ stato infatti raggiunto un accordo bipartisan sul DDL divorzio veloce che prevede, tra l’altro, una drastica riduzione del tempo necessario per ottenere il divorzio dopo la separazione che si ridurrebbe, dagli attuali tre anni, ad un anno.
Entro la fine del mese il passaggio in aula.
Aggiornamento del 06.06.09
Applicata per la prima volta in Italia la legge spagnola sul divorzio breve del 2005 che prevede la possibilità di chiedere lo scioglimento del matrimonio già tre mesi dopo le nozze (senza la necessità della preventiva separazione) e di ottenerlo in un tempo massimo di sei mesi. Il procedimento si è svolto dinanzi al Tribunale di Firenze e si è concluso in poco meno di un anno.
Aggiornamento del 25.02.10
E’ stata presentata una proposta di legge (a firma di Maurizio Paniz e Marcello De Angelis del PDL e Sesa Amici del PD) per la riduzione del i tempi che intercorrono tra la separazione dei coniugi e il divorzio che potrebbero passare dagli attuali tre anni fino ad un minimo di sei mesi.
Particolari condizioni per l’applicazione della (futura) normativa potrebbe essere la natura consensuale della separazione e l’assenza di figli minori.
Il testo si trova attualmente alla Commissione Giustizia della Camera.
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28 dic 2007
La Corte di Cassazione è intervenuta con una recente pronuncia (sent. n.25010/07) fissando alcune regole generali in tema di decorrenza dell’assegno di mantenimento attribuito in sede di separazione e dell’assegno divorzile.
L’assegno di mantenimento (separazione personale) decorre dalla data della domanda, se è assente una diversa determinazione in sentenza, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.
Diversa regola troverebbe applicazione per l’assegno divorziale che decorre dalla data della pronuncia, in mancanza di espressa deroga riconosciuta in sentenza.
La Corte di Cassazione ha escluso che possa ravvisarsi in tale ipotesi la violazione del principio di uguaglianza (art.3 Cost.), cioè un trattamento differenziato di situazioni analoghe, atteso che, mentre la sentenza di divorzio ha natura costitutiva, quella di separazione, come per gli alimenti, ha natura determinativa rispetto alla regolazione dei rapporti economici. La Corte ha anche escluso la violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo del trattamento uguale di situazioni economiche diverse nel tempo, essendo consentito al giudice l’individuazione della decorrenza unica o differenziata nel tempo in ragione dell’accertamento dei fatti nelle fattispecie concrete.
La sentenza n.15611/07 ha ribadito la portata generale del principio secondo cui il giudice di merito può far decorrere il diritto all’assegno dal momento della domanda, chiarendo che ciò rappresenta non già una deroga, ma un temperamento del principio secondo cui l’assegno decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, e conferisce al giudice un potere discrezionale che può essere esercitato non solo nel caso di pronuncia del divorzio con sentenza non definitiva, ma anche nel caso di contestuale pronuncia sull’assegno, senza peraltro che sia necessaria un’apposita domanda di parte.
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27 dic 2007
Secondo l’orientamento largamente prevalente nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’invio di assegni circolari o bancari da parte del debitore obbligato al pagamento di somme di denaro si configura come “datio in solutum” o più precisamente come proposta di “datio pro solvendo”, la cui efficacia liberatoria dipende dal preventivo assenso del creditore (che può manifestarsi anche con comportamento concludente) ovvero dalla sua accettazione che è ravvisabile quando trattenga e riscuota l’assegno; in tale ipotesi la prestazione diversa da quella dovuta è da ritenere accettata con riserva, quanto al definitivo effetto liberatorio, dell’esito della condizione “salvo buon fine” o “salvo incasso” inerente all’accettazione di un credito anche cartolare, in pagamento dell’importo dovuto in numerario.
Tale orientamento risale alla sentenza 22.7.1973, n. 2200, ed è stato seguito dalle sentenze 14.4.1975, n. 1412; 3.7.1980, n. 4205; 5.1.1981, n. 24; 16.2.1982, n. 971; 8.1.1987, n. 17; 19.7.1993, n. 8013; 3.2.1995, n. 1326; 3.4.1998, n. 3427; 21.12.2002, n. 18240; 10.2.2003, n. 1939; 10.6.2005, n. 12324; 14.2.2007, n. 3254.
La sua più completa espressione è nella sentenza 10.6.2005, n. 12324, il cui “iter” argomentativo si articola nelle seguenti proposizioni.
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27 dic 2007
E’ orientamento giurisprudenziale costante che, in tema di attribuzione dell’assegno di divorzio, l’impossibilità di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento per ragioni obiettive costituisce ipotesi non già alternativa, ma meramente esplicativa rispetto a quella della mancanza assoluta di tali mezzi, dovendosi, pertanto, trattare di impossibilità di ottenere mezzi tali da consentire il raggiungimento non già della mera autosufficienza economica, ma di un tenore di vita sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio, onde l’accertamento della relativa capacità lavorativa va compiuto non nella sfera della ipoteticità o dell’astrattezza, bensì in quella dell’effettività e della concretezza, dovendosi, all’uopo, tenere conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie in rapporto ad ogni fattore economico – sociale, individuale, ambientale, territoriale (v. Cass., sentenza n. 13169 del 2004).
Ciò posto, va evidenziato che nell’ipotesi in cui sia accertato che l’ex coniuge aveva rinunciato, sin dall’inizio della vita coniugale, alla propria attività lavorativa per dedicarsi alla cura della famiglia, deve conseguentemente e logicamente escludersi che lo stesso, ancora non occupato all’epoca della pronuncia della sentenza, e, pertanto estraneo al mondo del lavoro da molti anni, abbia concrete possibilità di riprendere la propria attività professionale, nè di reperire altra occupazione confacente alle sue inclinazioni.
Tanto ha stabilito la Corte di cassazione (sent. n.25436/07) confutando la censura per cui, ai fini del riconoscimento dell’assegno, andrebbe presa in considerazione anche l’astratta possibilità, per l’ex coniuge, di reperire un’idonea attività lavorativa che lo rendesse economicamente indipendente, avuto riguardo alla esigenza di evitare che l’assegno divorzile finisca per configurare una rendita parassitaria.
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27 dic 2007
Si è consumata una svolta epocale per quanto concerne il nostro diritto processuale e i rapporti tra consumatori e aziende.
Con il voto di fiducia al Senato, l’emendamento alla Finanziaria 2008 che disciplina l’azione collettiva risarcitoria («disciplina dell’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori», comunemente definita class action) è stato approvato in via definitiva. E’ riconosciuto, quindi, il diritto dei consumatori di partecipare a cause collettive contro società fornitrici di beni o servizi.
L’azione collettiva dovrà essere promossa dalle associazioni di consumatori ed utenti nei confronti di società fornitrici di beni e servizi, ed essere necessariamente finalizzata alla condanna al risarcimento del danno o alla restituzione di somme purché detti obblighi siano conseguenza, alternativamente:
- di atti illeciti commessi nello svolgimento di un rapporto giuridico fondato su un contratto per adesione (art.1342 c.c.);
- di atti illeciti extracontrattuali;
- di pratiche commerciali illecite;
- di comportamenti anticoncorrenziali.
sempreché detti atti ledano una pluralità di consumatori ed utenti.
L’eventuale sentenza di accoglimento che chiude il giudizio sarà sostanzialmente assimilabile ad una sentenza di condanna generica. Il Giudice determina i criteri in base ai quali dovrà essere fissata la misura dell’importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti. Contestualmente alla pubblicazione viene costituita presso lo stesso tribunale apposita Camera di conciliazione, cui tutti i cittadini interessati possono ricorrere affinché, dedotti i presupposti fissati in sentenza, possano ottenere la concreta liquidazione di quanto dovuto.
In caso di inutile esperimento della conciliazione ogni consumatore potrà agire giudizialmente, anche eventualmente con un procedimento monitorio, al fine di chiedere l’accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza e la liquidazione dell’importo dovuto.
La diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertati dall’autorità competente, rende nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli consumatori o utenti nel periodo di diffusione del messaggio stesso. Contestabile è la disposizione per cui la nullità potrà essere fatta valere solo dal promotore dell’azione di gruppo e non anche dai singoli consumatori ed utenti.
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