Con provvedimento del 18.05.06 il Garante per la Privacy ha dettato regole precise in ordine al trattamento dei dati personali da parte di chi è chiamato ad amministrare un Condominio.
In particolare il Garante ha prescritto una serie di misure idonee a rendere il trattamento dei dati personali da parte dell’amministratore di condominio conforme alle disposizioni vigenti. Ciò con particolare riferimento a:
- individuazione dei dati pertinenti e non eccedenti, nell’amministrazione condominiale e consistenti nei dati personali, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari, necessari all’attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni ed idonee a determinare le posizioni di dare ed avere dei singoli partecipanti, con particolare riguardo a:
- dati anagrafici e indirizzi dei partecipanti;
- quote millesimali attribuite a ciascuno dei condomini e dati personali necessari a commisurarle;
- dati personali relativi agli inadempimenti dei singoli condomini;
- dati relativi al numero di utenza telefonica del singolo partecipante;
- alle modalità di comunicazione dei dati personali dei partecipanti con particolare riguardo alla comunicazione dei dati riportati nei prospetti contabili o nei verbali assembleari o, ammettendo in assemblea soggetti non legittimati a parteciparvi e alla diffusione di dati personali effettuata mediante l’affissione di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) in spazi condominiali accessibili al pubblico;
Il Garante ha, altresì, individuato i casi nei quali il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’amministrazione di condomini può essere effettuato presso i condomini nei limiti e alle condizioni ivi indicate, al fine di perseguire i menzionati legittimi interessi e senza richiedere il consenso degli interessati.
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