Gestione del Condominio e regole per il trattamento dei dati personali

Con provvedimento del 18.05.06 il Garante per la Privacy ha dettato regole precise in ordine al trattamento dei dati personali da parte di chi è chiamato ad amministrare un Condominio.

In particolare il Garante ha prescritto una serie di misure idonee a rendere il trattamento dei dati personali da parte dell’amministratore di condominio conforme alle disposizioni vigenti. Ciò con particolare riferimento a:

  1. individuazione dei dati pertinenti e non eccedenti, nell’amministrazione condominiale e consistenti nei dati personali, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari, necessari all’attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni ed idonee a determinare le posizioni di dare ed avere dei singoli partecipanti, con particolare riguardo a:
  2. dati anagrafici e indirizzi dei partecipanti;
  3. quote millesimali attribuite a ciascuno dei condomini e dati personali necessari a commisurarle;
  4. dati personali relativi agli inadempimenti dei singoli condomini;
  5. dati relativi al numero di utenza telefonica del singolo partecipante;
  6. alle modalità di comunicazione dei dati personali dei partecipanti con particolare riguardo alla comunicazione dei dati riportati nei prospetti contabili o nei verbali assembleari o, ammettendo in assemblea soggetti non legittimati a parteciparvi e alla diffusione di dati personali effettuata mediante l’affissione di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) in spazi condominiali accessibili al pubblico;

Il Garante ha, altresì, individuato i casi nei quali il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’amministrazione di condomini può essere effettuato presso i condomini nei limiti e alle condizioni ivi indicate, al fine di perseguire i menzionati legittimi interessi e senza richiedere il consenso degli interessati.

Tag:,

Il rifiuto di sottoporsi al test dell’etilometro integra soltanto un illecito amministrativo

In seguito alla modifica dell’art. 186, comma 7, c.d.s., (sì come introdotta dal d.l. 3.8.2007, n. 117, convertito con modificazioni da l. 2.10.2007, n. 160), integra mero illecito amministrativo il rifiuto di sottoporsi al test con l’etilometro.

Detta norma, infatti, mentre ha stabilito un nuovo trattamento sanzionatorio per il reato della guida in stato di ebbrezza, commisurato alle diverse soglie di tasso alcolemico, ha invece depenalizzato (salvo che il fatto costituisca altrimenti reato) la condotta di chi si rifiuti di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.

In ragione di ciò la Corte di Cassazione, in applicazione dell’art. 2 c.p. in materia di successione delle leggi, ha annullato senza rinvio l’impugnata sentenza del Giudice di Pace di Clusone limitatamente al rifiuto dell’imputato di sottoporsi all’alcoltest perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

(Cass. Pen. n.43405/07)


Tag:,

Natura giuridica del mutuo di scopo e momento perfezionativo del negozio

Il mutuo di scopo è un contratto atipico che non può essere assimilato al mutuo in senso stretto quanto ad effetti e disciplina. Lo afferma la Cassazione con sent. n.25180/07, che si sofferma, altresì, sulla distinzione tra contratto consensuale e contratto reale.

Nel nostro ordinamento vige, in materia contrattuale, il principio consensualistico: in altre parole il contratto si perfeziona con l’accordo delle parti cioè con il consenso validamente prestato dalle stesse. Il consenso, poi, può comportare la stipula di contratti obbligatori (qualora abbia l’effetto di creare obbligazioni, ponendo in capo agli stipulanti l’obbligo all’esecuzione della prestazione); oppure di contratti traslativi (qualora dall’accordo discenda l’effetto del trasferimento della proprietà di un bene).

Accanto ai contratti consensuali si collocano, in funzione complementare, i contratti reali, per il cui perfezionamento non è sufficiente il mero consenso delle parti, occorrendo anche la “traditio rei”, cioè la consegna della cosa oggetto della stipulazione. Nei contratti reali, in altri termini, la consegna del bene non rappresenta un effetto obbligatorio del contratto (come, ad esempio, nei contratti consensuali traslativi), ma un elemento costitutivo dello stesso.

Poste tali premesse la Corte si è chiesta se il mutuo di scopo sia un contratto reale e, quindi, del tutto assimilabile al vicino mutuo ‘tradizionale’ oppure se si tratti di un contratto consensuale, data la particolare ed atipica disciplina. La Corte accoglie la seconda delle impostazioni suddette. Secondo i giudici di legittimità il mutuo di scopo è uno strumento finanziario diffuso nella prassi bancaria, attraverso il quale il prestito del denaro viene concesso al mutuatario a condizione che questi lo utilizzi per una determinata destinazione. Si tratta, pertanto di un contratto avente una funzione eminentemente creditizia (analoga all’apertura del credito), non assimilabile al mutuo in senso stretto. Tale forma di finanziamento si perfeziona con il semplice consenso delle parti, posto che la consegna della somma di denaro da parte del finanziatore è un effetto obbligatorio del contratto, e non un suo elemento costitutivo. La Corte specifica che con l’incontro delle volontà delle parti, sorge solo l’obbligazione a carico del finanziatore di erogare la somma mutuata ed a favore del mutuatario il diritto di credito a tale erogazione, ma non si trasferisce la proprietà di tale somma, che resta nella piena disponibilità patrimoniale e giuridica del finanziatore.

Tag:

Responsabilità del condominio per danni provocati dall’impresa appaltatrice (culpa in eligendo)

La scelta, da parte del Condominio, di un appaltatore assolutamente inidoneo, integra una violazione della regola di cautela imposta dal canone generale di cui all’art.2043 c.c. e – pertanto – è fonte di responsabilità civile nei confronti del danneggiato.

La cd. “culpa in eligendo” come tale, deve essere provata da colui che la invoca. Ogni valutazione deve essere necessariamente riferita al momento della scelta, cioè ex ante alla verificazione del fatto dannoso. Il Giudice, in particolare, deve accertare se al momento della scelta dell’impresa, questa effettivamente manifestasse caratteristiche tali da evidenziare la sua assoluta inidoneità a compiere l’opera oggetto di appalto. La sussistenza della “culpa in eligendo”, quindi, non può essere accertata attraverso una valutazione ex post, cioè esclusivamente sulla base della verificazione di un fatto dannoso imputabile all’impresa appaltatrice.

(Cass. n.25173/07)

Tag:, ,

Decesso di un condomino e convocazione dell’assemblea condominiale

Secondo un orientamento, al quale ha aderito la Corte di Cassazione con sentenza n.1215/69, in caso di decesso del condomino – ove gli eredi non dovessero rendersi attivi – correttamente l’amministratore indirizza l’avviso di convocazione dell’assemblea «collettivamente ed impersonalmente» agli eredi all’ultimo domicilio del defunto, anche se sia passato l’anno dal decesso, in applicazione analogica dell’articolo 303 c.p.c., il quale rivelerebbe l’atteggiamento del legislatore di fronte alla morte del protagonista di un rapporto.

In senso contrario si può osservare che la regola stabilita dall’articolo 303 c.p.c., la quale prevede come destinatari delle notifiche, dopo il decesso della parte, gli eredi (qualora ignoti) collettivamente ed impersonalmente» non solo è coordinata al rilievo che i successori nel processo sono soltanto gli eredi (mentre nel condominio il successore può essere anche un legatario), ma, in quanto è preordinata alla regolarità della prosecuzione del giudizio del quale era parte il defunto, costituisce una norma speciale propria del diritto processuale, che non può essere ritenuta applicabile (tra l’altro a pena di nullità) al di fuori del processo. E’ pertanto irrilevante il fatto che, secondo quanto sostenuto in dottrina, una lettera diretta agli eredi richiamerebbe l’attenzione e verrebbe subito aperta, a differenza di una lettera indirizzata al defunto.

Read the rest of this entry »

Tag:,