Il giudice italiano non può delibare la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario quando la convivenza tra i coniugi si è protratta per lungo tempo. La convivenza successiva alle nozze rappresenta, infatti, una volontà di accettazione del rapporto che non può essere più posto nel nulla perché ciò contrasterebbe con i principi dell’ordine pubblico.
Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione (sent. n.1343/11) pronunciatasi sulla vicenda di un marito che – dopo venti anni dalle nozze – chiedeva che fosse delibata la sentenza di nullità pronunciata dalla Sacra Rota.
Secodno la Corte “… la rivisitazione della precedente giurisprudenza della Corte, compita in questa materia dalle sezioni unite con la sentenza 18.7.2008 n. 19809, ha consentito di mettere in rilievo che l’ordine pubblico interno matrimoniale evidenzia un palese “favor” per la validità del matrimonio, quale fonte del rapporto familiare incidente sulla persona e oggetto di rilievo e tutela costituzionali, con la conseguenza che i motivi per i quali esso si contrae, che, in quanto attinenti alla coscienza, sono rilevanti per l’ordinamento canonico, non hanno di regola significato per l’annullamento in sede civile.
Nella medesima decisione si è osservato come nella sentenza 6 marzo 2003 n. 3339 fosse stato dato implicito rilievo anche al matrimonio-rapporto, che nell’ordine pubblico italiano ha una incidenza rilevante per i principi emergenti dalla Costituzione e dalla riforma del diritto di famiglia, ed impedisce di annullare il matrimonio dopo che è iniziata la convivenza e spesso se questa è durata per un certo tempo (come si desume dagli artt. 120 cpv, 121 comma 3 e 123 cpv cod. civ.).
Si è quindi osservato che non appare condivisibile, alla luce della distinzione enunciata tra cause di incompatibilità assoluta e relativa delle sentenze di altri ordinamenti con l’ordine pubblico interno, qualificare come relative quelle delle pronunce di annullamento canonico intervenute dopo molti anni di convivenza e di coabitazione dei coniugi, ritenendo l’impedimento a chiedere l’annullamento di cui sopra mera condizione di azionabilità, da considerare esterna e irrilevante come ostacolo d’ordine pubblico alla delibazione.
La considerazione di fondo che sorregge tale scelta è in ciò, che, riferita a date situazioni invalidanti dell’atto matrimonio, la successiva prolungata convivenza è considerata espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito e con questa volontà è incompatibile il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge.“.
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