Matrimonio di lunga durata: la sentenza ecclesiastica di nullità non può essere delibata

Il giudice italiano non può delibare la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario quando la convivenza tra i coniugi si è protratta per lungo tempo. La convivenza successiva alle nozze rappresenta, infatti, una volontà di accettazione del rapporto che non può essere più posto nel nulla perché ciò contrasterebbe con i principi dell’ordine pubblico.

Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione (sent. n.1343/11) pronunciatasi sulla vicenda di un marito che – dopo venti anni dalle nozze – chiedeva che fosse delibata la sentenza di nullità pronunciata dalla Sacra Rota.

Secodno la Corte “… la rivisitazione della precedente giurisprudenza della Corte, compita in questa materia dalle sezioni unite con la sentenza 18.7.2008 n. 19809, ha consentito di mettere in rilievo che l’ordine pubblico interno matrimoniale evidenzia un palese “favor” per la validità del matrimonio, quale fonte del rapporto familiare incidente sulla persona e oggetto di rilievo e tutela costituzionali, con la conseguenza che i motivi per i quali esso si contrae, che, in quanto attinenti alla coscienza, sono rilevanti per l’ordinamento canonico, non hanno di regola significato per l’annullamento in sede civile.

Nella medesima decisione si è osservato come nella sentenza 6 marzo 2003 n. 3339 fosse stato dato implicito rilievo anche al matrimonio-rapporto, che nell’ordine pubblico italiano ha una incidenza rilevante per i principi emergenti dalla Costituzione e dalla riforma del diritto di famiglia, ed impedisce di annullare il matrimonio dopo che è iniziata la convivenza e spesso se questa è durata per un certo tempo (come si desume dagli artt. 120 cpv, 121 comma 3 e 123 cpv cod. civ.).

Si è quindi osservato che non appare condivisibile, alla luce della distinzione enunciata tra cause di incompatibilità assoluta e relativa delle sentenze di altri ordinamenti con l’ordine pubblico interno, qualificare come relative quelle delle pronunce di annullamento canonico intervenute dopo molti anni di convivenza e di coabitazione dei coniugi, ritenendo l’impedimento a chiedere l’annullamento di cui sopra mera condizione di azionabilità, da considerare esterna e irrilevante come ostacolo d’ordine pubblico alla delibazione.

La considerazione di fondo che sorregge tale scelta è in ciò, che, riferita a date situazioni invalidanti dell’atto matrimonio, la successiva prolungata convivenza è considerata espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito e con questa volontà è incompatibile il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge.“.

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Vittime della strada e mancata individuazione dell’auto pirata

Chi viene investito da un pirata della strada non deve dimostrare di non aver potuto prendere il numero di targa del veicolo per poter domandare il risarcimento del danno subito al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Secondo la Corte di Cassazione (sent. n.745/11) “… la prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, quanto all’avvenuto evento a opera di ignoti, non richiede da parte della vittima un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa e onerosa attuazione diretto all’identificazione del responsabile, dovendosi al riguardo valutare l’esigibilità di un idoneo suo comportamento avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto“.

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Immissioni di rumori: illecite anche se non superano i limiti di legge

Le immissioni rumorose intollerabili sono illecite ex art.844 c.c. anche se rispettano i limiti massimi di stabiliti da leggi e regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell’interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione (sent. n.939/11) per cui “… in materia di immissioni, mentre è senz’altro illecito il superamento dei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell’interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l’eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi previsti dall’articolo 844 del codice civile”.

La sentenza riguardava il caso di un soggetto che chiedeva “… l’eliminazione delle intollerabili immissioni, prodotte da un grande ventilatore, istallato dal locatore di un immobile in confine”.

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Solo il “vero” condomino è tenuto al pagamento delle spese

Annullato il decreto ingiuntivo per spese condominiali emesso contro chi si era sempre comportato come proprietario dell’immobile, senza esserlo in realtà in quanto l’immobile risultava di proprietà della moglie.

“In caso di azione giudiziale dell’amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non anche chi possa apparire tale, poiché difettano, nei rapporti fra condominio, che è un ente di gestione, ed i singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l’operatività del principio dell’apparenza del diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell’affidamento del terzo in buona fede, ed essendo, d’altra parte, il collegamento della legittimazione passiva alla effettiva titolarità della proprietà funzionale al rafforzamento e al soddisfacimento del credito della gestione condominiale (Cass. n. 1627/07; conformi, 17039/07, 22089/07 e 17619/07)”.

(Cass. n. 574/11)

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Consulta: ancora un NO ai matrimoni gay

Le disposizioni del codice civile che impongono che il matrimonio avvenga tra persone di sesso diverso non sono incostituzionali.

Tanto ha ribadito la Consulta con ordinanza n.4/11 confermando quanto già espresso con le ordinanze n.138/10 e 276/10.

Non è violato, quindi, l’articolo 29 della Costituzione che  si appunta sulla nozione di matrimonio fissata nel codice civile, come unione tra persone di sesso diverso.

Sbarrata, quindi, la strada “giurisprudenziale” alla istituzione dei matrimoni gay. L’unica alternativa teoricamente percorribile passa per un difficile e altamente improbabile iter parlamentare.

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