Separazione consensuale: deducibilità della simulazione e dei vizi del consenso

La Corte di Cassazione (Cass. 5 marzo 2001, n.3149; Cass. 4 settembre 2004, n.17902) ha affermato che, applicandosi l’art. 156, comma 7, c.c. in via analogica alla separazione consensuale, i “giustificati motivi” che autorizzano il mutamento delle condizioni di separazione consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati.

Ne deriva che, rispetto all’atto di separazione omologato, né gli eventuali vizi del consenso né la sua eventuale simulazione sono deducibili attraverso il giudizio camerale attivato a norma del combinato disposto degli artt. 710 e 711 c.p.c.

Infatti costituisce presupposto del ricorso a detta procedura l’allegazione dell’esistenza di una valida separazione consensuale omologata, equiparabile alla separazione giudiziale pronunciata con sentenza passata in giudicato sicché la denuncia degli eventuali vizi dell’accordo di separazione, ovvero della sua simulazione, resta rimessa al giudizio ordinario, secondo le regole generali.

E’ pacifica, infatti, la natura negoziale dell’accordo che dà sostanza e fondamento alla separazione consensuale tra coniugi, natura che non è contraddetta dalla necessità di un’omologazione dell’accordo in cui non può ravvisarsi una funzione sostitutiva o integrativa della volontà delle parti, rappresentando invece la procedura ed il decreto di omologazione soltanto condizioni di efficacia del sottostante accordo tra coniugi (salvo che per quanto riguarda i patti relativi all’affidamento ed al mantenimento dei figli minorenni, sui quali il giudice è dotato di un potere d’intervento più penetrante).

Alla luce di ciò deve ritenersi ammissibile l’azione di annullamento della separazione consensuale omologata per vizi della volontà, la cui esperibilità -non limitata alla materia contrattuale, ma estensibile ai negozi relativi a rapporti giuridici non patrimoniali, genus cui appartengono quelli di diritto familiare – presidia la validità del consenso come effetto del libero incontro della volontà delle parti.

(Cass. n.24231/07)

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Il coerede può agire per la riscossione dell’intero credito del de cuius? Rassegna giurisprudenziale

Di recente la Corte di Cassazione (sent. n.24657/07) si è pronunciata sulla configurabilità di un litisconsorzio necessario tra gli eredi del creditore nell’azione per il pagamento di somme dovute al loro dante causa.

In materia, si sono registrati orientamenti contrastanti della giurisprudenza, perché secondo un primo, tradizionale indirizzo i debiti e i crediti del de cuius si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, operando nel nostro ordinamento il principio del diritto romano in base al quale nomina et debita ipso iure dividuntur. In questa linea, Cass. 5 gennaio 1979 n. 31 ha affermato che i prossimi congiunti di persona deceduta a causa di fatto illecito altrui, ove agiscano iure ereditario, possono chiedere il ristoro del danno ciascuno nei limiti della propria quota, per far valere il diritto al risarcimento già entrato nel patrimonio del defunto; Cass. 28 febbraio 1984 n. 1421 ha escluso, con riguardo alla domanda di risarcimento del danno proposta da un coerede nei confronti di altri coeredi o di un terzo, la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i coeredi.

Cass. 5 maggio 1999 n. 4501 ha affermato che la prestazione assistenziale o previdenziale può essere richiesta, dopo la morte dell’avente diritto, da ciascun coerede nei limiti della propria quota ereditaria; nello stesso senso si esprimono Cass. 9 agosto 2002 n. 12128, 29 marzo 2004 n. 6237, 5 aprile 2004 n. 6659.

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Multa annullata: la restituzione di quanto pagato va richiesta all’ente impositore

Nel caso di riscossione di somme a mezzo dei ruoli del servizio di riscossione, legittimato passivo, nel giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dal concessionario, è soltanto l’ente impositore, quale titolare del relativo credito, e non il soggetto incaricato della riscossione, in quanto soltanto al primo spetta la titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio, mentre il concessionario può considerarsi un mero destinatario del pagamento, ma non il contitolare del diritto di credito, la cui inesistenza costituisce l’oggetto della domanda di accertamento.

Il principio è del tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimità (vedi Cass., n.23701/04; Cass., n.11746/04) ed ha come conseguenza che l’azione di restituzione di somme indebitamente versate deve essere proposta esclusivamente nei confronti del suddetto soggetto che, proclamandosi titolare del credito, ne pretende l’indebita riscossione per il tramite del concessionario, considerato, peraltro, che il concessionario medesimo di dette somme, dopo averne effettuato l’incasso, non ha più la disponibilità per averle trasmesse all’ente impositore.

La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare il suddetto principio con sentenza n.24735/07 riguardante caso di un soggetto che reclamava in restituzione la somma corrisposta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria relativa ad infrazione a norma del codice della strada, in ordine alla quale era intervenuto l’accertamento dell’insussistenza della infrazione contestata.

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Età avanzata, disoccupazione e diritto del coniuge all’assegno di divorzio

Ai fini dell’attribuzione dell’assegno di divorzio, l’impossibilità del coniuge richiedente di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento per ragioni obiettive (ipotesi non alternativa, bensì esplicativa rispetto a quella della mancanza dei mezzi, in quanto rivolta a chiarire che detta impossibilità non deve essere imputabile al richiedente) va accertata con riferimento alla finalità perseguita dal legislatore di far sì che le condizioni economiche del coniuge più debole non risultino deteriorate per il solo effetto del divorzio.

Una tale indagine deve essere condotta in sede di merito e deve esprimersi sul piano della concretezza e dell’effettività, tenendo conto degli aspetti ambientali, territoriali, economico-sociali relativi alla specifica fattispecie (Cass. n.432/02, n.13169/04). L’indagine del Giudice di merito nella valutazione della capacità economica del coniuge richiedente l’assegno va condotta secondo criteri di particolare rigore e pregnanza, non potendo – ad esempio- un’attività lavorativa concretamente espletata soltanto saltuariamente, concretizzare l’esistenza di un’adeguata fonte di reddito. In altre parole il carattere meramente episodico ed occasionale dell’attività espletata non può fondare la presunzione dell’effettiva capacità del coniuge a procurarsi un reddito adeguato. Tale presunzione – invero – sarebbe condivisibile in un regime economico di piena occupazione ma si palesa del tutto astratta ed inappagante in relazione all’attuale contesto sociale, alla luce del quale si rende, invece, necessaria un’indagine compiuta con riferimento alle concrete possibilità lavorative del soggetto (Cass. n.6468/98).

Pertanto, considerato l’alto livello di disoccupazione in Italia e le notevolissime difficoltà di trovare lavoro, anche per i più giovani, è indubitabile che un’età piuttosto avanzata costituisce un serio ostacolo al reperimento dell’attività lavorativa.

Nella fattispecie la Corte di Cassazione (sent. n.24938/07) ha censurato la decisione della Corte d’Appello di Genova che aveva negato il diritto all’assegno ad una donna di 56 anni che aveva perso la propria occupazione per il fallimento del proprio datore di lavoro (e che si era iscritta senza esito alle liste di collocamento) escludendo che la sua età (relativamente avanzata per il mercato del lavoro), la sua esperienza e lo svolgimento di saltuarie attività lavorative potessero far presumere la sussistenza di un’adeguata capacità di procurarsi adeguati redditi.

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Opposizione a cartella esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative (violazioni c.d.s.)

Come affermato dalla Corte di Cassazione in numerose sentenze (cfr. sentt. nn. 489/2000, resa a Sezioni Unite, che hanno risolto un contrasto registratosi nella soggetta materia, 491/2000, 562/2000, nn. 1162/2000, anch’esse emesse a sezioni unite, 9087/2003, 9482/2003, 6119/2004, 15149/2005) e confermato poi dall’art. 29 del D.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che ha riordinato la disciplina della riscossione a mezzo ruolo, le azioni proponibili da colui al quale è stata notificata una cartella di pagamento o un avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, in rapporto agli artt. 27 legge n. 689/81 e 206 del codice della strada, sono:

  1. opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 legge n. 689/81
  2. opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
  3. opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

1. Opposizione ex art.23 Legge n.689/81
La prima opposizione è esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell’ordinanza – ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, onde consentire all’interessato di “recuperare” l’esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l’opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella.

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2. Opposizione ex art.615 c.p.c.
L’opposizione all’esecuzione è, invece, il rimedio processuale da adottare quando l’opponente o contesta l’illegittimità della iscrizione al ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione al ruolo, o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione o il pagamento di quest’ultima. Con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell’inizio dell’esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall’art. 615, primo comma, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio. E quindi, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il giudice di pace.

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3. Opposizione agli atti esecutivi
Infine, l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., deve essere attivata (nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti da parte dell’interessato la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. Deve rilevarsi, in proposito, che la proponibilità delle suesposte opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. davanti al giudice ordinario non risulta preclusa, per ormai costante indirizzo giurisprudenziale anche del Giudice delle leggi (Corte Cost. n. 29/1998, n. 372/97 e n. 239/1997), dal disposto dell’art. 27 della legge n. 689/81, da interpretarsi nel senso che il rinvio, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette non si deve intendere esteso agli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 602 del 1973, riguardanti esclusivamente la materia tributaria.

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