30 nov 2007
In ordine ai danni subiti dall’utente della strada in conseguenza dell’omessa o insufficiente manutenzione delle strade pubbliche il referente normativo per l’inquadramento della responsabilità della P.A. è costituito dall’art. 2051 c.c. che sancisce una presunzione inapplicabile nei confronti della P.A. con riferimento ai beni demaniali quando siano oggetto di un uso generale ed ordinario da parte dei terzi, e non dall’art. 2043 c.c., che impone invece, nell’osservanza della norma primaria del “neminem laedere”, di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l’utente una situazione di pericolo occulto.
L’opposto orientamento giurisprudenziale deve considerarsi ormai obsoleto perché non tiene conto dell’evoluzione che si è avuta partire dalla nota pronuncia della Corte Costituzionale n.156/99, la quale ebbe, infatti, ad affermare il principio che alla P.A. non era applicabile la disciplina normativa dettata dall’art. 2051 c.c. solo allorquando
sul bene di sua proprietà non sia possibile – per la notevole estensione di esso e le modalità di uso, diretto e generale, da parte di terzi – un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti.
Il fattore decisivo per l’applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c., quindi, deve individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l’impossibilità di siffatto potere non può ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all’uso generale e diretto da parte dei terzi, considerati meri indici di tale impossibilità, ma all’esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto degli indici suddetti.
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29 nov 2007
“Anche nel vigore della L. 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha sostituito la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, la disposizione del sesto comma di quest’ultima norma, in tema di assegnazione della casa familiare, non attribuisce al giudice il potere di disporre l’assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto – reale o personale – sull’immobile e che non sia affidatario della prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri” (Cass., S.U., 28 ottobre 1995, n. 11297).
Il principio affermato dalle Sezioni Unite è stato recepito dalla giurisprudenza maggioritaria di questa Corte, la quale ha ribadito che, “in materia di separazione e di divorzio, l’assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dalla L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6 (come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 11), risulta finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta e non può essere disposta, come se fosse una componente degli assegni rispettivamente previsti dagli artt. 156 cod. civ. e L. n. 898 del 1970, art. 5, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, alle quali sono destinati unicamente gli assegni sopra indicati; pertanto, la concessione del beneficio in parola resta subordinata all’imprescindibile presupposto dell’affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ad economicamente non autosufficienti” (così, Cass., n. 1545 del 2006).
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27 nov 2007
La Corte di Cassazione si è di recente pronunciata (sent. n.23304/07) sul caso riguardante una richiesta del risarcimento dei danni subiti a causa del mancato funzionamento della linea telefonica. Nella fattispecie veniva lamentata la perdita di ingenti guadagni determinata dalla concreta impossibilità di utilizzare il servizio telefonico (lucro cessante) assumendo in particolare di avere perso ingenti possibilità di guadagno.
Nel motivare la propria decisione la Cassazione si è soffermata su alcuni importanti principi in materia di liquidazione equitativa del lucro cessante, onere della prova e fatto notorio.
Secondo la Corte la liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., richiede la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale (Cass. n. 15676 del 2005, Cass. n. 1443 del 2003).
Liquidazione equitativa del lucro cessante e onere della prova
Occorre pertanto che risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chances, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece – anche semplicemente in considerazione dell’id quod plerumque accidit – connesso all’illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità.
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27 nov 2007
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza S.U. n.13226-2007) hanno statuito che, in caso di incidente stradale con lesioni colpose, il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente, ai sensi dell’art. 223 del codice della strada, non può essere adottato a tale distanza dal fatto da essere venute meno le esigenze cautelari alla cui salvaguardia lo stesso è preordinato. Nel caso di specie, infatti, il provvedimento di sospensione era avvenuto a distanza di ben otto mesi dal fatto generatore di responsabilità (incidente stradale).
In linea di principio, tuttavia, per la Corte è irrilevante l’inosservanza dei termini di cui all’art.223 c.d.s. previsti per la trasmissione del rapporto al Prefetto e alla direzione generale della MTCT (la motorizzazione) e per la trasmissione del parere di quest’ultima all’autorità prefettizia.
Di recente, peraltro, i Giudici di legittimità sono intervenuti sullo stesso tema considerando pienamente valida l’ordinanza di sospensione emessa nel termine di gg. 90 dal fatto generatore di responsabilità proprio in considerazione dei termini procedurali previsti dall’art.223 c.d.s e del fatto che l’art.2 della legge n.241/90 sul procedimento amministrativo, nella formulazione novellata attualmente in vigore, considera normale per l’adozione di una determinazione da parte della P.A. per l’appunto il termine di 90 giorni (Cass. n.19955/07).
La sentenza delle Sezioni Unite, inoltre, si segnala per aver confermato l’orientamento per cui può essere disposta la sospensione della patente quando l’incidente sia stato causato dell’apertura dello sportello della autovettura senza la dovuta attenzione. Ciò in quanto nell’ampio concetto di circolazione stradale deve ritenere compresa anche la situazione di arresto o di sosta di un veicolo su strada o area pubblica di pertinenza della stessa (sent. 6 giugno 2002 n. 8216).
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26 nov 2007
Chi paga un debito altrui potrà ripetere quanto versato soltanto dimostrando l’esistenza di un rapporto sottostante con il debitore che giustifichi il predetto pagamento (es. un rapporto di mandato, mutuo, delegazione, etc.)
È quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 23292/07 con la quale è stata chiarita la ratio dell’art. 1180 c.c. in tema di adempimento del terzo.
La pronuncia è stata occasionata dal ricorso avverso sentenza emessa nel 2003 dalla prima sezione civile della Corte d’appello di Firenze che aveva accolto la richiesta di pagamento avanzata da un uomo nei confronti di una donna, di cui aveva pagato un debito, pur confermando che la domanda non poteva essere riferita alla restituzione di una somma di denaro mutuata. La vicenda era stata inquadrata in una diversa norma giuridica – art. 1180 c.c. – ritenendo verificatasi l’ipotesi del pagamento del terzo.
Secondo I giudici del Palazzaccio, invece, la norma in esame ha lo scopo di sancire l’effetto solutorio dell’adempimento, ma non disciplina i rapporti tra il debitore ed il terzo solutore. In pratica il terzo, per avere titolo d’azione nei confronti del debitore deve far riferimento al rapporto diretto tra loro intercorrente. Se non c’è quest’ultimo, quindi, manca la causa in base alla quale il primo agisce nei confronti del secondo. L’adempimento del terzo – conclude quindi la Cassazione – non conferisce titolo al terzo adempiente per agire nei confronti del debitore al fine di ripetere la somma versata in adempimento, essendo necessario, a tal fine, che sia allegato e dimostrato il rapporto sottostante tra terzo e debitore.