24 set 2007
La Cassazione ha accolto il ricorso di un uomo il quale chiedeva l’addebito della separazione alla ex moglie (di origini africane) in ragione degli anni di angherie e vessazioni a cui era stato sottoposto.
I giudici di merito avevano ritenuto che il comportamento della donna fosse giustificato dal disagio della stessa e cioè dalla sua difficoltà ad adattarsi a stili e costumi di vita diversi dai suoi, nonché dalla sostanziale tolleranza da parte del marito. La Suprema Corte (sent. n.19450/07) ha invece condiviso le doglianze dell’uomo sostenendo che la valutazione di addebito va basata sull’accertamento di comportamenti – assunti dal coniuge in piena coscienza e volontà, contrari ai doveri fondamentali del matrimonio – che abbiano una incidenza causale diretta nel determinare una condizione di oggettiva intollerabilità della convivenza ancorché spiegabili con la storia personale del coniuge stesso.
In altre parole la dichiarazione di addebito implica la sussistenza di comportamenti “oggettivamente” contrari ai valori sui quali la Costituzione italiana fonda il matrimonio, benché nella “soggettiva” opinione del coniuge agente siano conformi alla “propria” visione sociale o religiosa od ai propri costumi o siano espressivi di una spontanea reattività a stili di vita non condivisi.
L’eventuale tolleranza del marito, a fronte delle ventennali intemperanze della moglie, non può avere alcuna efficacia esimente oggettiva (il cd. consenso dell’avente diritto) ma può essere espressiva di una sostanziale cessazione della ‘affectio coniugalis’ e quindi della conversione del matrimonio in una protratta convivenza meramente formale.
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21 set 2007
Nelle aree riservate alle auto delle forze dell’ordine la sosta non è consentita neppure ai portatori di handicap.
Ciò in ragione del fatto che
una zona riservata alla sosta di peculiari categorie deputate alla tutela dell’ordine e della pubblica incolumità non può essere in alcun modo occupata da soggetti estranei, anche se disabili, proprio in ragione del fatto che ove diversamente si opinasse, alto sarebbe il rischio di serio intralcio all’opera di dette categorie, con evidenti ricadute negative su beni quali l’ordine e la sicurezza oltre che l’incolumità pubblica
Tanto ha disposto una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sent. n.17689/07) che – rigettando il ricorso presentato da un soggetto disabile – ha confermato il verbale di contestazione di infrazione al codice della strada elevatogli a motivo che, pur essendo portatore di grave handicap agli arti inferiori e in possesso di regolare autorizzazione nelle zone riservate ai disabili, aveva parcheggiato la sua auto in zona riservata alle forze dell’ordine dove – per esigenze istituzionali – la sosta non è consentita neppure ai portatori di handicap.
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20 set 2007
Approvata al Senato la legge di conversione del decreto sulla sicurezza stradale e del disegno di legge Bianchi sullo stesso tema. Il D.L. n.117/07, approvato al fine di arginare al più presto la serie di numerosi e gravi incidenti stradali verificatisi in questi ultimi mesi verrà sottoposto alla Camera, che salvo imprevisti dovrebbe convertirlo entro il prossimo 3 Ottobre.
Il senato, tuttavia, ha apportato qualche modifica al decreto. Meno severe le sanzioni per le violazioni che comportano uno “sforamento” dagli 11 ai 40 chilometri orari sopra i limiti. Confermato l’inasprimento delle sanzioni per gli eccessi di velocità più gravi.
N.B. Per il testo definitivo del decreto approvato il 02.10.07 clicca qui.
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20 set 2007
L’art.81 Reg. Att. c.d.s. stabilisce che
I segnali di prescrizione devono essere installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui inizia la prescrizione
Sulla base di tale disposto il Giudice di Pace di Trapani (sentenza del 23.12.04) accoglieva il ricorso proposto da un automobilista avverso un verbale di contravvenzione per divieto di sosta ritenendo che, nel caso di specie, la collocazione del cartello di divieto a nove metri di distanza dal punto interessato dalla prescrizione lo rendesse inidoneo ad imporre la prescrizione stessa.
Tale valutazione è stata considerata dalla Corte di cassazione (sent. n.19683/07) del tutto irrazionale e inficiata da un’erronea interpretazione della norma applicata essendo la predetta distanza del segnale dal luogo di inizio della prescrizione del tutto funzionale alla necessità di un adeguato preavviso dell’inizio del divieto.
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20 set 2007
La Cassazione è di recente intervenuta (sent. n.17619/07) per chiarire definitivamente la natura dei rapporti tra il Condominio e coloro che hanno in locazione le singole unità immobiliari. La questione posta all’attenzione del Giudice di legittimità è quella relativa alla possibilità di un’azione diretta del Condominio per il pagamento delle spese condominiali nei confronti dei conduttori, sulla base del presupposto che – nel passato – questi avevano sempre spontaneamente pagato le spese direttamente al Condominio.
La Corte, in merito, ha definitivamente chiarito che soltanto i proprietari delle porzioni di piano di un edificio sono obbligati verso il condominio al pagamento degli oneri condominiali, e non anche i conduttori sicché il Condominio non è legittimato alla proposizione di azioni dirette nei loro confronti per il pagamento delle spese.
Ciò vale anche nell’ipotesi in cui i cui conduttori abbiano provveduto in passato a pagare personalmente, e di propria spontanea volontà, gli oneri condominiali direttamente al condominio. Infatti può dirsi definitivamente tramontato in giurisprudenza (v. Cass. SS.UU. n.5035/02 e n.1627/07) l’orientamento che estende gli obblighi dei condomini a coloro che, senza esserlo, si siano comportati oggettivamente come tali (cd. condomino apparente).
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