Di recente la Corte di Cassazione (sent. n.17694/07) è intervenuta nuovamente sulla natura del regolamento condominiale. La questione non è di poco conto perché dalla soluzione prescelta derivano importanti conseguenze in ordine al calcolo del quorum deliberativo richiesto all’Assemblea dei Condomini per la sua modifica. In altre parole, per modificare il regolamento condominiale di natura contrattuale è necessario il consenso unanime dei condomini argomentando ex artt. 1321 e 1372 c.c.
La pronuncia in esame è interessante perché riconduce la natura contrattuale del regolamento condominiale non più a fattori legati alla modalità di predisposizione del regolamento medesimo (es. regolamento predisposto dal costruttore-venditore o predisposto dall’unanimità dei partecipanti alla comunione edilizia) bensì a caratteri inerenti il suo contenuto. In particolare, la natura contrattuale del regolamento condominiale va riconosciuta allorché detto regolamento presenta clausole che:
- limitino i diritti dei condomini sulle loro proprietà esclusive (es. divieto di attribuire all’immobile una determinata destinazione: circolo, laboratorio radiologico etc.) o sui beni comuni;
- attribuiscono ad alcuni condomini maggiori diritti rispetto ad altri.
In secondo luogo questa pronuncia va segnalata perché riconosce la possibilità che soltanto queste clausole, e non l’intero regolamento nel suo complesso, possano rivestire natura contrattuale. Ne deriva che soltanto per la modifica di queste clausole è necessaria l’unanimità dei consensi e non per le altre per cui sarà sufficiente una deliberazione assembleare maggioritaria.
Tag:condominio, regolamento condominiale