I nuovi orientamenti sulla natura del regolamento condominiale

Di recente la Corte di Cassazione (sent. n.17694/07) è intervenuta nuovamente sulla natura del regolamento condominiale. La questione non è di poco conto perché dalla soluzione prescelta derivano importanti conseguenze in ordine al calcolo del quorum deliberativo richiesto all’Assemblea dei Condomini per la sua modifica. In altre parole, per modificare il regolamento condominiale di natura contrattuale è necessario il consenso unanime dei condomini argomentando ex artt. 1321 e 1372 c.c.

La pronuncia in esame è interessante perché riconduce la natura contrattuale del regolamento condominiale non più a fattori legati alla modalità di predisposizione del regolamento medesimo (es. regolamento predisposto dal costruttore-venditore o predisposto dall’unanimità dei partecipanti alla comunione edilizia) bensì a caratteri inerenti il suo contenuto. In particolare, la natura contrattuale del regolamento condominiale va riconosciuta allorché detto regolamento presenta clausole che:

  • limitino i diritti dei condomini sulle loro proprietà esclusive (es. divieto di attribuire all’immobile una determinata destinazione: circolo, laboratorio radiologico etc.) o sui beni comuni;
  • attribuiscono ad alcuni condomini maggiori diritti rispetto ad altri.

In secondo luogo questa pronuncia va segnalata perché riconosce la possibilità che soltanto queste clausole, e non l’intero regolamento nel suo complesso, possano rivestire natura contrattuale. Ne deriva che soltanto per la modifica di queste clausole è necessaria l’unanimità dei consensi e non per le altre per cui sarà sufficiente una deliberazione assembleare maggioritaria.

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Condominio e presunzione di contitolarità dei beni

Nel condominio degli edifici affinché possa ravvisarsi il diritto dell’intero condominio su un determinato bene, un impianto o un servizio comune, è necessario che sussista, una relazione di accessorietà tra questi e l’edificio in comunione ed un collegamento funzionale tra i primi e le unità immobiliari di proprietà singola (Cass. n.15791/03).

La destinazione all’uso e al godimento comune di taluni servizi, beni o parti dell’edificio comune, risultante dall’attitudine funzionale del bene al servizio dell’edificio e dal godimento collettivo, ne fa presumere la condominialità a prescindere dal fatto che il bene sia o possa essere utilizzato da tutti i condomini o solo da taluni di essi. In tal caso, quindi, opera la presunzione di contitolarità necessaria di tutti in condomini cui il bene serve.

Detta presunzione (art. 1117 c.c.) può essere vinta soltanto da un titolo contrario, la cui esistenza deve essere dedotta e dimostrata da colui che vanti la proprietà esclusiva sul bene, da cui si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la comunione.

(Cassazione sent. n.9093/07)

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Natura del contratto di posteggio e clausole vessatorie

Il Giudice di Pace di Salerno, Dott.ssa Veronica La Mura, ha condannato la società che aveva in gestione un parcheggio di automobili, al risarcimento dei danni subiti da un’autovettura lasciata in custodia. Nella fattispecie un automobilista aveva parcheggiato la propria autovettura all’interno dell’area di sosta ma, al ritiro della stessa, rinveniva la presenza di svariati danni al cofano ed al paraurti, prontamente fatti rilevare agli addetti del parcheggio.

Nel motivare la propria pronuncia il Giudice si è soffermato sulla natura del contratto di “posteggio” e, seguendo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, lo ha qualificato come contratto atipico, da ricondurre allo schema generale del contratto di deposito, ex art. 1766 c.c. Da tale contratto, quindi, deriva l’obbligo per il depositario di custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e di riconsegnarla nello stato in cui è stata lasciata.

L’orientamento minoritario, ormai per lo più disatteso, qualifica il contratto di posteggio alla stregua di un contratto atipico ricondotto allo schema normativo del contratto di locazione (dell’area di sosta) o della locazione mista a deposito.

Per quanto riguarda l’esclusione della responsabilità per danni prescritta nelle condizioni generali di contratto (nelle specie denominate “regolamento di posteggio”) essa è priva di rilevanza giacché trattasi di clausola vessatoria inserita in un contratto tra professionista e consumatore. E’ noto infatti che, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b), D.Lgs. n.206/05

sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista.

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Conflitto tra mancata accettazione dell’eredità e giudicato inerente i debiti ereditari

Com’è noto, il semplice chiamato all’eredità (il quale, cioè, non l’abbia ancora accettata), che si trovi nel possesso di beni ereditari, è legittimato a stare in giudizio esclusivamente per rappresentare l’eredità ex art. 486 c.c. Egli non è erede e non è soggetto passivo delle obbligazioni del suo dante causa: dunque contro di lui non può essere rivolta una domanda di condanna al pagamento di un debito ereditario.

Si dà il caso, però, del chiamato all’eredità che, destinatario della domanda di pagamento di un debito ereditario a mezzo decreto ingiuntivo, è rimasto inerte pur essendosi potuto opporre al decreto stesso e nel giudizio di opposizione dedurre di trovarsi ancora nella condizione di semplice chiamato all’eredità e che, soltanto in seguito all’inutile scadere dei termini per l’opposizione, ha rinunciato definitivamente alla stessa.

E’ indubitabile che la mancata opposizione al decreto ingiuntivo non può produrre l’effetto di accettazione dell’eredità e che, comunque, gli effetti della rinunzia sono retroattivi, ma è pur vero che la rinunzia è sopravvenuta al momento in cui il decreto è divenuto definitivo e la relativa statuizione è stata coperta dal giudicato.

Secondo la Corte di Cassazione (sent. n.18534/07) in questo caso gli effetti della rinunzia trovano ostacolo a dispiegarsi, quanto al singolo rapporto di cui si discute, proprio in virtù del giudicato. Infatti più volte la Corte ha enunciato il principio di diritto per cui

una volta che attraverso il giudicato è stato accertato un diritto di una parte in confronto di un’altra, tutte le questioni che, avrebbero potuto essere fatte nel giudizio e che, se lo fossero state, avrebbero potuto condurre a negare quel diritto, non possono esserlo più e non possono perciò costituire oggetto di opposizione all’esecuzione.

Pertanto, già quando contro il chiamato all’eredità è stata proposta la domanda d’ingiunzione, egli avrebbe potuto e dovuto sostenere di non essere erede ed avrebbe con ciò potuto conseguire il risultato di non essere condannato al pagamento del debito, sicché non rileva che quella medesima posizione abbia trovato ulteriore e definitivo fondamento nella successiva rinunzia all’eredità.

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Clonazione del Bancomat e responsabilità della Banca

La Banca può essere responsabile del malfunzionamento del Bancomat e della clonazione della carta di credito. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Sent. n.13777/07) su ricorso di una correntista che, a causa di un malfunzionamento del macchinario, si era vista prima catturare il Bancomat, poi clonare la scheda e, infine, diminuire il conto di alcuni milioni di euro.

Secondo i Giudici la Banca, svolgendo attività professionale, deve usare la diligenza richiesta dall’art.1176, comma 2, c.c. nei confronti dei propri clienti adottando le misure necessarie ad evitare manomissioni e deve adempiere le obbligazioni assunte nei confronti dei propri clienti.
Per il momento resta però impregiudicata la questione della misura di tale diligenza in relazione espletamento del servizio bancomat, rimessa dalla Corte al Giudice di rinvio.

Il secondo comma dell’art. 1176 c.c., infatti, lascia imprecisata la questione della misura della diligenza nelle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, facendone dipendere la valutazione dalla natura dell’attività esercitata: di qui il carattere tecnico della diligenza secondo il quale il buon padre di famiglia deve assumere la figura dell’accordo professionista dedito a quel particolare ramo di affari.

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