Risarcimento per forzata interruzione degli studi

La liquidazione del danno biologico e patrimoniale deve essere adeguata alle peculiarità del caso concreto che impongono di tenere conto anche delle opportunità di guadagno e di lavoro, oltre che di maggiori gratificazioni personali e sociali, che il danneggiato avrebbe potuto conseguire con la prosecuzione degli studi.

La suprema Corte ha così cassato la sentenza della Corte d’Appello che non ha tenuto conto del fatto che, a causa del lungo periodo di invalidità temporanea (protrattosi per oltre un anno) che il ricorrente ha dovuto patire in seguito al suo coinvolgimento in un sinistro stradale, questi ha dovuto interrompere gli studi universitari di giurisprudenza, che stava seguendo come studente-lavoratore, perdendo la possibilità di laurearsi: possibilità che gli avrebbe dato opportunità di maggiori gratificazioni personali e di maggiori guadagni futuri.

(Cass. Sez. III Civ. n.7868/11)

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Servizio “autocomplete” del motore di ricerca e diffamazione

Il Tribunale di Milano, respingendo il reclamo proposto da un noto motore di ricerca, ha confermato il provvedimento che lo aveva ritenuto responsabile di comportamento diffamatorio per non aver modificato o impedito che il servizio “suggest search” del motore suggerisse termini “truffa” e “truffatore” a chi ricercasse il nome del ricorrente, imprenditore del settore finanziario.

Il Giudice milanese ha ritenuto che “… I motori di seconda generazione … sono sicuramente banche dati in quanto gestiscono un catalogo manuale e/o automatico delle migliori pagine selezionate dal web… dunque i motori di ricerca sono vere e proprie raccolte di dati, informazioni, opere, consultabili attraverso la digitazione di parole chiave”

In particolare il motore di ricerca coinvolto nel giudizio è stato definito come “… un’enorme banca dati di pagine web prelevate dagli spiders quasi per intero dal web e memorizzate su enormi sistemi di storage residenti presso il suo web-farm”

Secondo il Tribunale “se – come è pacifico – l’associazione tra il nome del ricorrente e le parole “truffa” e “truffatore” è opera del software messo a punto appositamente e adottato … per ottimizzare l’accesso alla sua banca dati operando con le modalità ora descritte e volutamente individuate e prescelte per consentirne l’operatività allo scopo voluto (quello appunto di agevolare l’utilizzo del motore di ricerca …), non può che conseguirne la diretta addebitabilità alla società, a titolo di responsabilità extracontrattuale, degli eventuali effetti negativi che l’applicazione di tale sistema può determinare”.

“… è innegabile che il servizio Suggest/Autocomplete opera tramite il trattamento dei dati presenti sulle pagine web immesse da soggetti terzi, adottando come criterio di individuazione del termine utile a completare la ricerca (impostata dall’utente) i termini di ricerca più utilizzati dagli utenti – calcolando in via automatica e con cadenze regolari il numero di volte in cui la parola o la frase è stata inserita dagli utenti nella stringa di ricerca.

Ed è proprio questo il meccanismo di operatività del software … che determina il risultato rappresentato dagli abbinamenti che costituiscono previsioni o percorsi possibili di ricerca e che appaiono all’utente che inizia la ricerca digitando le parole chiave.

Dunque è la scelta a monte e l’utilizzo di tale sistema e dei suoi particolari meccanismi di operatività a determinare – a valle – l’addebitabilità … dei risultati che il meccanismo così ideato produce; con la sua conseguente responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) per i risultati eventualmente lesivi determinati dal meccanismo di funzionamento di questo particolare sistema di ricerca.

Si tratta di una scelta che ha chiaramente una valenza commerciale ben precisa, connessa con l’evidenziata agevolazione della ricerca e quindi finalizzata ad incentivare l’utilizzo (così reso più facile e rapido per l’utente) del motore di ricerca …”

Il Collegio ha così condiviso la valutazione del giudice di prime cure che ha ritenuto diffamatoria la semplice associazione al nome del ricorrente delle parole “truffa” e “truffatore”. “Non pare revocabile in dubbio – anche solo sulla base della comune esperienza – che l’utente che legge tale abbinamento sia indotto immediatamente a dubitare dell’integrità morale del soggetto il cui nome appare associato a tali parole ed a sospettare una condotta non lecita da parte dello stesso”.

(Tribunale di Milano, Ordinanza del 31.03.11)

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Furto da impalcatura e prova del nesso causale

Nel caso di furto in abitazione effettuato utilizzando un’impalcatura (generalmente apposte per l’esecuzione di lavori di manutenzione) se è vero che è ipoteticamente invocabile la responsabilità per cose in custodia ex art.2051 c.c. ciò non vale a ritener presunto il nesso causale tra cosa e danno la cui prova resta esclusivo onere del danneggiato.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione che ha confermato la sentenza di merito che rigettava la domanda di risarcimento nei confronti di un soggetto che non rimuovendo per lungo tempo le impalcature che aveva fatto apporre in un cortile interno per l’esecuzione di lavori sulla propria facciata, avrebbe agevolato l’accesso di ignoti che avevano perpetrato un furto nell’abitazione del danneggiato.

Il Giudice di merito ha ritenuto non sussistesse la prova, “in relazione alla possibilità di tre diverse modalità di accesso alla casa del derubato, del nesso causale tra la presenza delle impalcature ed il furto”.

Invero “quanto alla presunzione di responsabilità che graverebbe sul custode (ex art. 2051 c.c. …), poiché il criterio di imputazione di cui alla disposizione citata comporta bensì la responsabilità del custode (salvo che provi il fortuito) per i danni cagionati dalla cosa, ma non comporta affatto la presunzione di nesso causale fra la cosa ed il danno, che va comunque provato dal danneggiato. Il che è certamente possibile anche tramite un procedimento di inferenza induttiva (presunzione) …”.

(Cass. III Sez. Civ. n.7722/11)

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Danno da lutto complicato

Segnaliamo una sentenza del Tribunale di Modena (sez. II n.490/11) che si sofferma sull’inquadramento giuridico del “danno da lutto complicato”, cioè del danno biologico patito in conseguenza alla lesione della salute di uno stretto congiunto (nella specie trattasi di azione di risarcimento esercitata dai genitori del neonato deceduto poco dopo la nascita per errate manovre dell’ostetrica).

Nel caso di danno da lutto complicato “… la pretesa relativa al danno biologico attiene alla lesione della salute sofferta da un soggetto legato da un rapporto dì stretta parentela con il soggetto passivo dell’azione lesiva, e concerne un fenomeno anch’esso riconducibile, anche secondo la attuale giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione sul danno non patrimoniale, ad un danno ad interessi primari della persona quali la salute e la vera e propria integrità fisica, e non solo alla sfera delle sofferenze morali;

ciò in quanto in ceti casi il lutto determina una lesione dell’integrità psicofisica, paragonabile al cd danno biologico, e quindi in passato liquidato secondo lo schema risarcitorio peculiare di detta figura, e suscettibile di prova secondo i criteri ordinati, mediante rigorosa dimostrazione nella sua concreta verificazione.

Trattandosi, infatti, di una lesione del diritto di salute conseguente non ad una lesione diretta dell’integrità fisica, ma ad esiti patologici di una afflizione spirituale quale quella conseguente ad un lutto, simile dimostrazione è subordinata, sul piano probatorio, ad un rigoroso vaglio critico sia in ordine alla sussistenza di detta fenomenologia di danno (dovendo quindi essere sostenuta da un supporto non soltanto indiziario ma definibile in termini di certezza scientifica, o quantomeno di apprezzabile grado di attendibilità e percettibilità, se non altro per differenziare la fattispecie dal semplice” lutto inquadrabile nel danno morale subiettivo), sia in ordine alla derivazione causale.

In altri termini, il danno alla salute in simili ipotesi è individuabile in via autonoma a condizione che risulti una fattispecie diversa ed ulteriore dalla cosiddetta “sindrome da lutto”, cioè sia accertato un effettivo danno alla salute quale momento terminale di un processo patologico originato dal medesimo turbamento dell’equilibrio psichico che sostanzia il c.d. danno morale soggettivo, e che, anziché esaurirsi in un paterna d’animo o in uno stato di angoscia transeunte, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente alle cui conseguenze in termini di qualità personali va, allora, commisurato il risarcimento.

Nella riferita impostazione la questione si risolve, dunque, nell’individuazione dei criteri di ricerca del nesso causale tra il citato danno alla salute e l’evento luttuoso, criteri che non potranno fondarsi, se non in casi limite, su presunzioni semplici e considerazioni di comune esperienza (come è possibile fare in ordine al lutto da definire “semplice” o “non complicato”), e dei criteri di accertamento di esiti psicologico-psichiatrici (quando non addirittura fisiologici) stabili, riconducibili cioè ad mia patologia mentale o nervosa nota”.

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Rubare in uno studio professionale configura un “furto in abitazione”

Rubare in uno studio professionale configura un furto in abitazione ex art.624 bis c.p.

“… è da ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata, come studi professionali, stabilimenti industriali ed esercizi commerciali (vedi Cass., Sez. 5, 18 settembre – 22 novembre 2007, n. 43089, CED 238493).

La riportata interpretazione dell’art. 624 bis c.p. appare del tutto corretta non solo sul piano letterale, ma anche su quello logico – sistematico perché il legislatore con la L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 2, che ha introdotto l’art. 624 bis c.p. – ha voluto ampliare la portata della originaria previsione del furto in abitazione di cui all’art. 625 c.p., n. 1, in modo da comprendere tutti i luoghi destinati in tutto – abitazioni – o in parte – gli altri luoghi indicati in precedenza – a privata dimora (vedi anche Cass., Sez. 4, 17 settembre – 14 novembre 2003, n. 43671, CED 226415).

E in tale ottica la giurisprudenza ha ritenuto luogo destinato in parte a privata dimora i luoghi ove si compiono attività lavorative (Cass., Sez. 4, 16 aprile – 19 maggio 2008, n. 20022, CED 239980) e, quindi, anche gli studi professionali, come nel caso di specie, la farmacia durante l’orario di apertura (Cass., Sez. 4, 25 giugno – 25 settembre 2009, n. 37908, CED 244980), la sagrestia (Cass., Sez. 4, 30 settembre – 28 ottobre 2008, n. 40245, CED 241331) etc.”.

(Cass. Sez. V Pen. n.10187/11)

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