Stato di adottabilità: non basta la mera disponibilità dei nonni all’affido

Per giurisprudenza consolidata (es. Cass. n. 18219/09), non è sufficiente una mera disponibilità dei parenti (ivi compresi i nonni) a farsi carico dei minori per evitare che ne sia dichiarata l’adottabilità, “… dovendo comunque sussistere un rapporto sottostante di familiarità ed accudimento, ovvero, al limite, un tentativo di contrastare la condizione di degrado dei minori, con interventi sostitutivi dei genitori od eventualmente con denunce alle autorità di controllo”.

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello che con ampia ed articolata narrativa e con una altrettanto ampia ed approfondita motivazione, evidenziava la sussistenza dello stato di abbandono dei minori “… con riferimento alla condizione degradata dei bambini, sporchi, affamati ed infermi, quando si trovavano presso la madre, condizione che aveva inciso in modo gravemente negativo sul loro sviluppo psicofisico”.

La Corte ha escluso la sussistenza di rapporti significativi della nonna e degli altri parenti e ha pertanto ritenuto l’assoluta irrilevanza della mera disponibilità all’affidamento dichiarata dai medesimi.

(Cass. Sez. I Civ. n.7504/11)

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Pubblicazione dell’elenco di presunti evasori e segreto processuale

Annullata la sentenza di condanna ex art.684 c.p.relativa alla pubblicazione sul sito internet di un’agenzia giornalistica di un’informativa dell’Agenzia delle entrate al Procuratore della Repubblica di Roma contenente una lista di nomi,qualità e possidenze di cittadini italiani presso una banca estera.

Secondo la Corte di Cassazione “… la lista resa pubblica sul sito internet … è stata si acquisita al procedimento, ma non costituisce in sé atto o documento compiuto dal P.M. o dalla p.g.; è pacifico, invero, che l’organo amministrativo Agenzia delle Entrate non riveste qualifica di polizia giudiziaria; tale lista, contenente nomi e qualifiche, nonché disponibilità su conti esteri, in sé neppure integra notizia di reato in senso proprio, rappresentando solo un, sia pur corposo, spunto investigativo per reati tutti da verificare. Trattasi dunque, di elenco che ha una sua matrice, oggettiva e soggettiva, extraprocessuale ed una sua vita anche autonoma fuori del processo (si pensi solo agli sviluppi in sede amministrativa). Sempre salvi, ovviamente, altri profili (la comprensibile preoccupazione del primo giudice in punto reputazione delle parti private ben può trovare rifugio in altre disposizioni di legge, quali – se del caso – il reato di diffamazione), deve però dirsi che, per quanto risulta in atti, non si tratta di documento coperto da segreto ai sensi e per i fini di cui alle norme in questione …”.

Motiva la Corte che “… per l’individuazione di atti e documenti coperti dal segreto, per i quali vige il divieto di pubblicazione (ex art. 114 Cpp) e che dunque costituiscono materia del reato di cui all’art. 684 c.p., occorre far riferimento all’art. 329, comma 1, c.p.p. che qualifica come coperti dal segreto “gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria”. Si deve trattare, dunque, di atti di indagine effettuati direttamente o per iniziativa (o delega) dei predetti organi pubblici”.

“… Non possono, dunque, rientrare nella categoria del segreto, ai fini in esame, i documenti che non siano stati compiuti dal P.M. o dalla p.g., come recita l’art. 329, primo comma, c.p.p., ma siano entrati nel procedimento per disposta acquisizione. Tale conclusione si impone da un lato per il principio di tipicità, stante il tenore letterale di una norma integratrice di quella penale (“atti di indagine compiuti dal P.M., ecc.”), dall’altro per la logica giuridica che impone di escludere che qualità e matrice genetica di un documento perdano valore e significato, o li cambino, in forza della disposta acquisizione processuale. Né può darsi, a detto termine “compiuti”, di cui alla norma in esame, significato così ampio da uscire dal suo intrinseco valore semantico”.

(Cass. Sez. I Pen. n.13494/11)

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Rimozione di opere abusive dal cortile condominiale: vanno citati tutti i condomini

La domanda diretta alla rimozione delle opere illegittimamente realizzate nel cortile condominiale, trattandosi di azione reale, va proposta nei confronti dei singoli condomini che, quali litisconsorti necessari, debbono essere evocati in giudizio.

Infatti “… l’azione diretta non al semplice accertamento dell’esistenza o inesistenza dell’altrui diritto, ma al mutamento di uno stato di fatto mediante la demolizione di manufatti o costruzioni, da luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra i proprietari dei beni interessati (Cass. 12767/1999; 5603/2001), perché altrimenti la sentenza – che non potrebbe essere eseguita conto i proprietari non partecipi al giudizio – sarebbe inutiliter data”.

Secondo la Corte di Cassazione (Sez. II Civ. n.6177/11), il fatto che la società convenuta (costruttrice dell’immobile) fosse anche condomina, “… perché rimasta proprietaria di alcune unità immobiliari, come pure che la medesima avesse realizzato l’immobile … , erano circostanze irrilevanti e che … non avrebbero potuto legittimare la condanna della medesima alla demolizione di parti dell’edificio condominiale, tenuto conto al riguardo – in relazione alla natura reale dell’azione di ripristino – della sussistenza di un litisconsorzio che rendeva necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i comproprietari e, in particolare, di coloro che erano proprietari delle singole unità abitative edificate su porzione del cortile comune”.

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Sospensione condizionale della pena per l’imputato non identificato con certezza

Può essere disposta la sospensione condizionale della pena anche nei confronti dell’imputato che non è stato possibile identificare con certezza.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del PM il quale riteneva non potesse essere disposta la sospensione condizionale della pena nei confronti dell’imputato non identificato con certezza in ordine alle sue generalità, “… non essendo in tal caso possibile verificare se i dati dichiarati corrispondano a quelli reali e, conseguentemente, se il beneficio sia già stato concesso e l’interessato sia meritevole di fiducia in relazione al futuro comportamento”.

La Suprema Corte ha invece ritenuto che tale interpretazione implicitamente pone a carico dell’imputato un deficit di accertamento da parte dell’Ufficio e implicitamente nega che possa trovare applicazione la regola in dubio pro reo.

“… è allora da ritenere che, quando sia rimasta dubbia l’identificazione, il giudice debba accordare fiducia alle generalità fornite dal prevenuto e, rilevato che esse non sono ostative alla sospensione condizionale, egli possa concedere il beneficio, ove ritenga che dalla condotta accertata si tragga una prognosi favorevole sulla recidiva”.

(Cass. Sez. VI Pen. n.12425/11)

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Il decreto ingiuntivo emesso contro la società di persone ha piena efficacia anche contro i soci illimitatamente responsabili

Il decreto ingiuntivo emesso contro la società di persone ha piena efficacia anche contro i soci illimitatamente responsabili sicché è onere di questi impugnare il decreto per eccepire, ad esempio, l’avvenuta prescrizione del credito.

La Corte di Cassazione ha stabilito, con sentenza n.6734/11, che “… la sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall’esistenza dell’obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e quindi ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l’art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato (Cass. 14 giugno 1999 n. 5884, Cass. 17 gennaio 2003 n. 613, Cass. 6 ottobre 2004 n. 19946 e Cass. 16 gennaio 2009 n. 1040);

un tale approdo esegetico può confermarsi, del resto, alla stregua della considerazione della imperfetta soggettività giuridica delle società di persone, che si risolve e sostanzialmente si identifica e si risolve in quella dei soci, i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi e dei creditori soltanto dal fragile diaframma della sussidiarietà della loro responsabilità rispetto a quella del patrimonio sociale: sicché, in considerazione della normale coincidenza della pienezza del potere di gestione e della responsabilità illimitata in capo a ciascuno dei soci di società di persone, i debiti della prima finiscono col risolversi in quelli dei secondi; ne consegue ulteriormente che, per l’interesse e la legittimazione da riconoscersi a questi ultimi, avverso ed in vista del loro riconoscimento giudiziale essi hanno uno specifico onere appunto personale di preventiva reazione;

può pertanto concludersi nel senso che, per la struttura delle società personali, il debito della società resta essenzialmente un debito che fa capo anche al singolo socio;

tanto consente di ritenere, siccome direttamente suscettibile di divenire il destinatario della condanna da quello recata, interessato e legittimato ad opporsi al decreto ingiuntivo pronunciato contro una società di persone anche il socio di questa che sia – come nel caso di specie – illimitatamente responsabile; in tal modo si tempera il generale principio della necessaria coincidenza tra parti del 1 monitorio e parti del processo di esecuzione (ribadito da Cass. 8 settembre 1997 n. 8731 e Cass. 18 agosto 2004 n. 16069) con l’estensione dell’efficacia del giudicato al di là dei limiti formali del titolo, resa possibile dalla particolare natura – e sostanzialmente dalla carenza di una soggettività giuridica perfetta – del soggetto destinatario della sentenza; e non piuttosto in virtù del principio … della legittimazione di ogni socio ad opporsi al decreto ingiuntivo emesso contro una società in nome collettivo (affermata da Cass. 7 settembre 1993 n. 9381), visto che una tale fattispecie si riferisce all’azione per contestare il debito sociale consacrato nel titolo e non quello gravante sul socio – illimitatamente responsabile – in proprio;

il riconosciuto principio dell’efficacia riflessa, nei confronti del socio illimitatamente responsabile, del titolo esecutivo conseguito nei confronti della società di persone impone poi di ricondurre nell’alveo delle reazioni avverso il titolo stesso le questioni che il primo potrebbe, quale coobbligato solidale, sviluppare contro di questo;

è poi principio generale che, ove non sia stata i proposta opposizione, neppure tardivamente, il decreto ingiuntivo acquista autorità equiparabile al giudicato e preclude definitivamente le eccezioni relative a fatti anteriori, i quali andavano fatti valere esclusivamente nel giudizio di opposizione (per tutte, v. Cass. 25 febbraio 1994 n. 1935, Cass. 28 febbraio 1999 n. 9061, Cass. 19 dicembre 2006 n. 27159): qualora il titolo posto a base di una qualunque azione esecutiva sia di formazione giudiziale, il giudice dell’esecuzione – e dell’opposizione ad esecuzione – non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziario, che sia diretto cioè ad invalidarne l’efficacia in base ad eccezioni che andavano dedotte nel giudizio definito con il titolo medesimo, dovendosi egli soltanto limitarsi a controllare l’eventuale validità ed esistenza del titolo stesso, così da potere stabilire se esso stia effettivamente a base dell’esecuzione o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione (e tranne solo i casi – che con tutta evidenza qui non sono addotti e non ricorrono – di vera e propria inesistenza della pronunzia);

una tale conclusione va applicata anche all’eccezione di prescrizione del credito consacrato nel decreto ingiuntivo (Cass. 10 settembre 1974 n. 2455), tipico fatto estintivo anteriore alla definitività del titolo esecutivo che afferma invece la sussistenza del diritto di credito;

il socio illimitatamente responsabile deve quindi opporre la prescrizione del credito verso la società dispiegando opposizione avverso il decreto ingiuntivo che lo riconosce, anche, beninteso ove ne ricorrano i presupposti, con il rimedio dell’opposizione tardiva: in mancanza, gli è preclusa l’eccezione di prescrizione in sede meramente esecutiva;

deve quindi concludersi nel senso che il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di una società in nome collettivo estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e, pertanto, anche ciascuno di questi ha l’onere di proporvi opposizione, con la conseguenza che, in mancanza, il monitorio stesso diviene definitivo anche nei confronti del socio e questi non può opporre l’eventuale prescrizione maturatasi in precedenza”.

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