No alle garanzie del credito al consumo per l’acquisto di corsi professionali

Esclusa la possibilità di invocare le tutele previste per il credito al consumo nel caso di contratto stipulato per il conseguimento di un corso professionale.

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di merito (seppur per motivazioni differenti) che condannava due studenti al pagamento delle rate residue per la frequenza di un corso per il conseguimento del diploma di economo dietista e di dirigente di comunità.

Ha ritenuto il collegio che non potesse essere invocata la nullità del contratto per violazione dell’art.124, comma 3, T.U. bancario (nella formulazione vigente ratione temportis).

“… Sul piano dei rapporti tra soggetti, il credito al consumo può attuarsi attraverso tre o attraverso due soggetti. Per esempio, intervengono tre soggetti nel finanziamento finalizzato (il finanziatore che consegna la somma al fornitore, il fornitore, il consumatore) e nel leasing (il finanziatore, il fornitore, l’utilizzatore). Intervengono due soli soggetti quando il credito al consumo assume la forma della dilazione di pagamento (da un lato il fornitore finanziatore, dall’altro il consumatore) o del finanziamento non finalizzato (da un lato il finanziatore, dall’altro il consumatore).

Ai soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari è riservato il credito al consumo nella sola forma di dilazione di pagamento del prezzo (art. 121, c. 2, lett. c). Quindi, nel nostro caso, di ipotizzata dilazione di pagamento da parte di un istituto di istruzione (ammettendo l’autorizzazione richiesta dalla legge, coincidente secondo interpretazione univoca in dottrina con la licenza di commercio), il rapporto è tra due soggetti ed è astrattamente configurabile l’applicabilità della disciplina del t.u. in argomento.

Tuttavia, oltre alla mancanza della licenza di commercio in capo al soggetto concedente (pure rilevata dal giudice di merito), non si rinviene, nella specie, la ricorrenza di un contratto implicante la concessione di un credito sotto forma di dilazione di pagamento”.

Il procedimento riguarda “… un contratto per un corso di studi di durata pluriennale (attraverso fornitura di materiale didattico, consulenze-lezioni, correzioni di compiti) per conseguire dei diplomi professionali, concordando un pagamento rateale”.

Con la stipulazione le parti “… hanno acquistato il diritto a cominciare a fruire di una controprestazione per sua natura erogabile nel tempo e il cui pagamento sarebbe stato naturalmente diluito nel tempo. Non importa qui stabilire se la durata della rateizzazione coincideva o meno con il corso di studi o se il pagamento anticipato dell’intero corso fosse o no minore dell’importo risultante dalla somma delle singole rate. Infatti, varie possono essere le ragioni economiche idonee a indurre le parti a concordare rateizzazioni ravvicinate, non sincroniche con la durata degli studi, e prezzi inferiori nel caso di pagamento dell’intero costo. Possono essere, la valutazione economica dell’alta probabilità di abbandono o il valore economico dell’immediata disponibilità del prezzo del corrispettivo (da parte dell’erogatore del servizio), o la sicurezza di frequentare l’intero corso e la valutazione del risparmio di un pagamento anticipato (da parte del fruitore). Queste possibili variabili non intaccano il dato centrale costituito dalla non ipotizzabilità di un credito, sotto forma di dilazione di pagamento, tutte le volte che è connaturale al contratto la diluizione nel tempo della prestazione erogata e del pagamento del corrispettivo.

Conferma della correttezza di tale interpretazione può ricavarsi dai casi in cui lo stesso t.u. esclude l’applicabilità della disciplina del credito al consumo.

Si pensi ai contratti di somministrazione (art. 121, c. 4, lett. b), relativi a prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 c.c.), in collegamento con l’art. 1677 c.c., in base al quale le norme relative alla somministrazione si applicano – se compatibili – anche all’appalto che ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi. Estensione che oggi trova conferma nell’art. 122 del t.u. (c. 1, lett. b), attualmente vigente, più aderente alla Dir 87/102/CEE, secondo cui (art. art. 1, c. 1, lett. c), “I contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio, pubblico o privato, in base ai quali il consumatore ha il diritto di versare il corrispettivo per tale servizio, per la durata della fornitura, mediante pagamenti rateali, non sono considerati contratti di credito ai fini della presente direttiva”.

Si consideri, ancora, l’esclusione dell’applicabilità della stessa direttiva (art. 2, c. 1, lett. b) “ai contratti di locazione purché non prevedano che il diritto di proprietà passi alla fine al locatario”; quindi, ai contratti per i quali è connaturata la diluizione nel tempo del pagamento del corrispettivo, con l’esclusione del leasing. La forzatura rispetto alla direttiva, presente nell’art. 121 lett. f), nella formulazione applicabile all’epoca dei fatti, che ha escluso solo i contratti di locazione che espressamente escludano un futuro acquisto della proprietà da parte del conduttore, è stata oggi eliminata dalla espressa esclusione dei soli contratti di leasing (art. 122, c. 3, attualmente vigente)”.

(Cass. Sez. III Civ. n.7233/11)

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Restituzione nel termine dell’imputato irreperibile difeso d’ufficio

Le notificazioni effettuate al difensore di ufficio sono di per sé inidonee a dimostrare che l’imputato irreperibile ebbe l’effettiva conoscenza del processo quando non c’è alcun elemento dal quale poter desumere che lo stesso difensore sia riuscito a rintracciare l’imputato e ad instaurare con il medesimo un effettivo rapporto professionale.

Per tale motivo la Corte di Cassazione ha restituito nel termine per la proposizione dell’impugnazione il soggetto giudicato in contumacia e difeso d’ufficio ritenendo che lo stesso non abbia avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico né abbia rinunciato volontariamente a comparire.

“… la nuova disciplina introdotta dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, di conversione del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, che ha modificato, tra l’altro, l’art. 175 c.p.p. riconosce al contumace il diritto alla restituzione nel termine per impugnare, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione (art. 175 c.p.p., comma 2). La suddetta norma è preordinata a porre riparo alla mancata effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell’imputato, qualora essa non sia il risultato di un comportamento doloso e volontario, la cui eventuale sussistenza deve essere congruamente motivata dal giudice (Cass. Sez. 2^, 21 febbraio 2006, n. 9105, Doum, rv. 233514).

Nel caso in cui, attraverso gli accertamenti compiuti, il giudice verifichi l’esistenza di entrambi i presupposti indicati dal secondo comma del novellato art. 175 c.p.p. (effettiva conoscenza e rinuncia) deve respingere la domanda, mentre, in caso contrario – ossia quando faccia difetto anche uno solo dei presupposti suindicati, come si desume dall’uso della congiuntiva e – deve restituire il richiedente nel termine per proporre impugnazione (Cass. Sez. 1^, 11 aprile 2006, n. 15543, Z. A. alias J. K., rv. 233879).

L’art. 175/2 c.p.p., quindi, richiede i seguenti requisiti:

1. pronuncia di una sentenza contumaciale (o decreto di condanna);
2. il condannato: a) non deve avere avuto conoscenza del procedimento o del provvedimento; b) non deve avere volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione.

La prova dei suddetti requisiti non è più a carico dell’imputato (come nel previgente testo), in quanto, ora, è l’autorità giudiziaria che è tenuta a compiere “ogni necessaria verifica”. La nuova disciplina ha, quindi, introdotto una vera e propria inversione dell’onere probatorio, nel senso che non spetta più all’imputato dimostrare di avere ignorato l’esistenza del procedimento o del provvedimento senza sua colpa, ma è l’autorità giudiziaria che deve provare, sulla base degli atti di causa, che l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e che abbia volontariamente rinunciato a comparire (Cass., Sez. 1^, 21 febbraio 2006, n. 10297, H., rv. 233515; Cass. Sez. 1^, 2 febbraio 2006, n. 7403, Russo, rv. 233137; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2006, n. 6381, P., cit.). Il novellato art. 175 c.p.p., non ha, però, inficiato la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notificazione dell’atto, limitandosi, infatti, ad escluderne la valenza assoluta e imponendo al giudice di verificare l’effettività della conoscenza dell’atto stesso e la consapevole rinuncia a comparire/impugnare (Cass., 14262/2006 rv. 233614 – Cass. 9104/2006, rv. 233611).

la sentenza deve essere passata in giudicato e le notifiche devono essere state regolarmente eseguite: infatti, presupposto per l’accoglimento dell’istanza è proprio la regolarità delle notifiche, perché, in caso contrario, il rimedio che la legge appronta per l’imputato è o l’impugnazione tardiva ovvero l’impugnazione del titolo esecutivo avanti il giudice dell’esecuzione (in terminis Cass. 36517/2009 riv 245082 – Cass. 19646/2007 riv 236660).

In ordine al concetto di “effettiva conoscenza” del procedimento o del provvedimento, costituisce consolidato principio di questa Corte, al quale va data continuità, quello secondo il quale, la suddetta locuzione deve essere intesa quale sicura consapevolezza della pendenza del processo e precisa cognizione degli estremi del provvedimento (autorità, data, oggetto), collegata alla comunicazione di un atto formale, che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si sia verificata (Cass., Sez. 1^, 11 aprile 2006, ric. Z. A., alias J. K., cit; Cass., Sez. 1^, 9 maggio 2006, n. 20036, rie. El Aidoudi, rv. 233864; Cass., Sez. 1^, 9 febbraio 2006, n. 14272, rie. Coppola; Cass., Sez. 2^, 14 febbraio 2006 rie. A. ed altri, n. 15903).

Nella prospettiva dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, la “conoscenza effettiva” del procedimento presuppone un atto formale di contestazione idoneo ad informare l’accusato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico, al fine di consentirgli di difendersi nel “merito” (Cass., Sez. 1^, 21 febbraio 2006, Dioum B., rv. 233514). Secondo la costante giurisprudenza della Corte Europea, “avvisare qualcuno delle azioni penali rivoltegli costituisce un atto giuridico di tale importanza da dover corrispondere a condizioni di forma e di sostanza idonee a garantire l’esercizio effettivo dei diritti dell’accusato”, non essendo sufficiente “una conoscenza vaga e non ufficiale” (sent. Corte eur. Dir. uomo, 12 ottobre 1992, T. e. Italia; sent. Corte eur. dir. uomo 18 maggio 2004, S.; sent. Corte eur. dir. uomo 9 giugno 2005, R.R. c. Italia).

In ordine al requisito della volontaria rinuncia a comparire, questa Corte, con giurisprudenza costante, ha statuito che la rinuncia può consistere in un comportamento concludente, purché inequivoco e rigorosamente accertato dal giudice con ogni necessaria diligenza (sent. Corte eur. dir. uomo 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia; sent. Corte eur. dir. uomo, 16 ottobre 2002, E. c. Francia; Cass., Sez. 1^, 9 marzo 2006, n. 14272, Coppola, rv. 233516; Cass., Sez. 3^, 1 febbraio 2006, n. 13215, Morgillo ed altri, rv. 233640; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2006, n. 6381, Picuti, rv. 234003; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2005, n. 19363, Braidic, rv. 231698), come del resto desumibile anche dalla circostanza che l’accertamento dei presupposti per la restituzione nel termine non è più effettuata sulla base di ciò che “risulta dagli atti” (secondo l’originaria previsione contenuta nel D.L. 21 febbraio 2005, n. 17), ma è affidato al giudice che, a tal fine, compie ogni “necessaria verifica”. La giurisprudenza di legittimità, quindi, rifuggendo da astratte generalizzazioni e valorizzando, piuttosto, un “metodo casistico”, ha individuato, quali elementi concorrenti, univocamente indicativi della conoscenza effettiva del procedimento e/o del provvedimento e della volontà di non comparire personalmente nel giudizio la nomina di un difensore di fiducia, l’elezione di domicilio presso lo stesso, l’effettività della difesa fiduciaria nel corso del processo, la notifica degli atti nel domicilio eletto (ex plurimis Cass. 29482/2006 rv. 235237 – Cass.25618/2006 rv. 234369 – Cass. 19907/2006 rv. 233868 – Cass.33935/2006 rv. 235252 – Cass. 16704/2008 riv 240118 – Cass. 3746/2009 riv 242535 – Cass. 66/2009 riv 245343). Ritenere che la rinuncia possa essere espressa mediante comportamenti concludenti non significa, però, ammettere presunzioni fondate su una conoscenza indiretta dell’apertura di un procedimento per poi inferire da esse una “volontaria” assenza dal processo: la rinuncia tacita deve consistere in un comportamento incompatibile con l’esercizio del diritto di partecipare al proprio processo preceduta, almeno, da una comunicazione all’imputato, che, secondo la Corte Europea, può essere fornita anche al difensore, qualora l’imputato abbia eletto domicilio presso quest’ultimo. In tale prospettiva, l’avviso deve contenere le imputazioni contestate, la data del processo e l’indicazione delle conseguenze cui il soggetto va incontro in caso di mancata presentazione all’udienza fissata, così da metterlo in condizione di scegliere “consapevolmente” come esercitare il proprio diritto di difesa (Cass. 29977/2006, rv. 235238 – Cass.25041/2005, rv. 231887)”.

(Cass. Sez. II Pen. n.11585/11)

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Scontro durante il torneo di calcetto: non sempre l’organizzatore risponde dei danni

In caso di lesioni riportate da un minore durante lo svolgimento di una partita di calcetto va esclusa la responsabilità dell’organizzatore del torneo (ex art.2047 c.c.) quando il fatto lesivo non possa essere considerato illecito perché giustificato dall’esercizio dell’attività sportiva.

La Suprema Corte ha così confermato la sentenza di merito che accertava come – nella fattispecie – il fatto avveniva “… nell’ambito del gioco ed era a questo collegato; che non vi era volontà di ledere, che tutti i giocatori erano dilettanti; che, tenuto conto di tutte le circostanze, il grado di irruenza dello scontro era compatibile con le caratteristiche di una partita di calcio”.

Secondo la Corte “… va, anzitutto, osservato quanto alla responsabilità del soggetto che ha la sorveglianza dell’incapace, che l’art. 2047 c.c. non fa riferimento al “fatto illecito” dell’incapace, ma esclusivamente al “fatto” e ciò conformemente all’art. 2046 c.c. che esclude l’imputabilità del “fatto dannoso” dell’incapace, salvo che l’incapacità dipenda da sua colpa. Invece l’art. 2048 c.c., in tema di responsabilità dei genitori e degli altri soggetti ivi indicati, presuppone che il danno sia stato cagionato da “fatto illecito” dei figli minori o delle persone soggette alla tutela. Il legislatore, seguendo l’ottica tradizionale, ha ritenuto che fosse risarcibile solo quel danno che derivasse da un atto qualificabile come doloso o colposo, per cui, non ritenendo di configurare una forma di responsabilità oggettiva a carico del soggetto incapace di intendere o di volere, non fa riferimento al “fatto illecito”, proprio per la mancanza dell’elemento psicologico.

Senonché, escluso questo elemento psicologico, per potersi avere la responsabilità del sorvegliante a norma dell’art. 2047, è tuttavia necessario che il fatto dell’incapace presenti tutte le altre caratteristiche di antigiuridicità, e cioè sia tale che, se fosse assistito da dolo o colpa, integrerebbe un fatto illecito. Proprio perché non ogni fatto dell’incapace espone il sorvegliante dello stesso all’obbligo del risarcimento (salva la prova liberatoria), ma solo quello che ha cagionato un danno ingiusto, è necessario che detto fatto sia antigiuridico e sia causativo della lesione di una posizione meritevole di tutela (Cass. 26/06/2001, n. 8740).

Ciò comporta che anche nel caso di cui all’art. 2047 c.c., contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, il giudice deve anzitutto accertare se il comportamento dell’incapace sia oggettivamente antigiuridico e se esso sia stato causativo del danno lamentato.

Solo se sussiste detta antigiuridicità del comportamento dell’incapace, per effetto della presunzione disposta dall’art. 2047 c.c., sussisterà la responsabilità del soggetto, cui è affidata la sorveglianza dell’incapace, salva la prova liberatoria.

In altri termini, per quanto non sia espressamente previsto dalla norma in questione, emerge dall’intero sistema di responsabilità aquiliana che, perché il sorvegliante sia tenuto al risarcimento, è necessario che il danno sia “ingiusto”. Occorre cioè che il danno sia arrecato “non iure”, e cioè sia inferto in assenza di una causa giustificativa (Cass. 17/05/2004, n. 9345) e che si risolva nella lesione di un interesse rilevante per l’ordinamento, nel bilanciamento delle posizioni, valutate dal giudice di merito.

La responsabilità del sorvegliante è una responsabilità per fatto altrui (dell’incapace), ma, proprio per ciò, presuppone che tale fatto altrui debba essere ingiusto, nei termini suddetti.

Con corretta applicazione dell’art. 2047 c.c., pertanto la corte di merito ha preliminarmente accertato se potesse definirsi “ingiusto”, nei termini suddetti, il danno inferto a R.G. da altro minorenne con una “testata” nel corso di una partita di calcio tra minorenni organizzata dalla convenuta. Nella valutazione del comportamento la corte di merito ha applicato i principi affermati da questa Corte in tema di risarcimento di danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo.

Questa Corte ha affermato che qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all’attività sportiva a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell’agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell’attività svolta; la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell’attività sportiva specificamente svolta, l’atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l’attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l’attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano (Cass. 08/08/2002, n. 12012; Cass. 22/10/2004, n. 20597).

Non vi è ragione per discostarsi da tale principio.

Né esso può essere mutato solo per la minor età degli atleti. Tale minore età (salva l’ipotesi che escluda in radice la praticabilità di quello sport da parte di atleti minori per la sua pericolosità) andrà valutata solo nell’ambito delle concrete caratteristiche in cui l’irruenza sportiva è stata espletata, e quindi costituisce una delle qualità delle persone che partecipano alla competizione e che il giudice di merito deve valutare al fine di affermare o escludere che vi sia bilanciamento tra il grado di irruenza applicato e la normalità dello sport praticato in quelle circostanze”.

(Cass. Sez. III Civ. n.7247/11)

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Aggressione a gioco fermo: i limiti del rischio consentito

E’ penalmente perseguibile chi aggredisce un avversario durante la partita di pallacanestro quando tale gesto (nella specie trattasi di un pugno al volto) – indipendentemente dal fatto che il gioco fosse fermo o attivo – travalichi il rischio consentito perché compiuto per finalità estranee alla competizione agonistica.

“… indipendentemente dal fatto che il gesto violento sia stato compiuto mentre il gioco era fermo a tutti gli effetti, oppure da considerarsi attivo secondo le regole della pallacanestro (ma comunque in un momento anteriore alla rimessa in gioco della palla dopo il fischio dell’arbitro), l’avere colpito con un pugno l’avversario non già per un eccesso agonistico nel contendergli il possesso della palla, ma per finalità estranee alla competizione, comporta il superamento del limite del c.d. “rischio consentito” e si rende penalmente perseguibile.

La giurisprudenza di legittimità infatti, è costante nell’escludere l’applicabilità della causa di giustificazione non codificata dell’esercizio di attività sportiva, ogniqualvolta sia ravvisabile nell’agente la consapevole e dolosa intenzione di ledere l’incolumità dell’avversario, approfittando della circostanza del gioco (oltre a Cass. 2 dicembre 1999 n. 1951/00, citata in modo impreciso dal Tribunale, vedansi le più recenti Cass. 20 gennaio 2005 n. 19473 e Cass. 13 febbraio 2009 n. 17923)”.

(Cass. Sez. V Pen. n.10138/11)

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Testamento valido anche senza firma

E’ valido il testamento quando la mancanza della firma del testatore sia giustificata da spossatezza e sfinimento, attestati alla presenza dell’ufficiale rogante, che di per sé non rivelano una incapacità di intendere e di volere in capo al de cuius.

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di merito basata sulla attestazione del notaio rogante, che ha dato contezza nel fatto delle ragione che avevano indotto il de cuius a non sottoscrivere il testamento pubblico.

“… invero, la presenza dell’Ufficiale rogante alla redazione di tutto l’atto, e la successiva attestazione delle dichiarazioni rese dal testatore circa il proprio stato di spossatezza e sfinimento sono state considerate elementi convergenti e sufficienti a dimostrare che la mancata apposizione della firma non dipendevano da volontà di invalidare l’atto né da incapacità di intendere e di volere.

Tale conclusioni, segnatamente rafforzate dalla presenza del notaio, che, ovviamente non sia ravvisato nel testatore segni di incapacità di intendere e di volere, possono essere certamente discusse, ma non private della intrinseca valenza che le contraddistingue…” atteso anche che le condizioni fisiche del testatore, “… ampiamente documentate, ben potevano essere causa di sfinimento e di spossatezza, fenomeni di incapacità fisica che non attingevano a profili di incapacità mentale”.

(Cass. sez. II civ. n.6978/11)

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