40 Kg di droghe leggere (hashish) non costituiscono “ingente quantità”

Non trova applicazione l’aggravante dell’ingente quantità per acquisto, detenzione e cessione di 40 Kg. di hashish.

“… per il concetto di ingente quantità di cui all’art. 80, comma 2, T.U. stup., va considerato che la sentenza delle Sezioni Unite Primavera ha posto il principio di diritto per cui, tenuto conto del pericolo per la salute pubblica che informa le disposizioni incriminatrici ih materia di sostanze stupefacenti, può definirsi ingente la ‘quantità di sostanza tossica (che) superi notevolmente, con accento di eccezionalità, la quantità usualmente trattata in transazioni del genere nell’ambito territoriale nel quale il giudice del fatto opera’, così da ‘creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicofili” e conseguentemente “un incremento del pericolo per la salute pubblica’”

“… la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha successivamente osservato che in proposito va dato rilievo primario al valore ponderale, considerato in relazione alla qualità della sostanza e specificato in ragione del grado di purezza, e, quindi, delle dosi singole aventi effetti stupefacenti, stabilendosi se esso possa dirsi di eccezionale dimensione rispetto alle usuali transazioni del mercato clandestino.

Tale carattere è certamente suscettibile di essere di volta in volta confrontato dai giudice di merito con la corrente realtà del mercato, ma, stando a dati di comune esperienza, apprezzabili a maggior ragione dalla Corte di cassazione, sede privilegiata in quanto terminale di confluenza di una rappresentazione casistica generale, deve ritenersi che non possono di regola definirsi ingenti quantitativi di droghe pesanti (in particolare, tra le più diffuse, eroina e cocaina) che, presentando un valore medio di purezza per il tipo di sostanza, siano al di sotto dei due chilogrammi; e quantitativi di droghe leggere (in particolare hashish e marijuana) che, sempre in considerazione di una percentuale media di principio attivo non superino i cinquanta chilogrammi” (v., tra le altre, Sez. 6, n. 20120/10,  n. 4202/10.

(Cass., sez. VI pen., n.12404/11)

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Sinistro stradale: se il guard-rail è difettoso l’ente gestore risponde dei danni

Se il sinistro è causato dal guard-rail difettoso, ne risponde l’ente gestore della strada.

Il caso riguarda un sinistro stradale nel quale era deceduto il conducente di un’auto che decedeva dopo aver impattato violentemente il guard-rail che si assumeva essere stato posizionato in maniera errata e pericolosa.

La Corte di Cassazione (Sez. III Civ. n.6537/11) ha cassato la sentenza di merito nella parte in cui attribuiva la esclusiva efficienza causale dell’evento alla condotta di guida abnorme del conducente.

Secondo al Corte “… la funzione del guard-rail è quella di impedire al conducente di uscire fuori di strada e tale funzione ovviamente è correlata a tutte quelle condotte di guida la cui conseguenza sarebbe quella per l’autovettura di uscire fuori della carreggiata di sua competenza. Quindi la funzione del guard-rail è ontologicamente quella di evitare che qualsiasi condotta di guida non regolare possa portare l’autovettura a pericolose uscite fuori dalla sede stradale.

Rispetto a tale funzione,non può essere considerata condotta abnorme quella del conducente che impatta violentemente contro il guard-rail,il quale è funzionalmente posto ad attutire le conseguenza degli impatti violenti.

Alla luce di tale considerazioni compito del giudice dovrà essere quello di valutare, tenendo conto degli accertamenti fattuali da cui risulta che il guard-rail dopo l’urto dell’autovettura si era ritorto in modo tale da penetrare nella stessa come una lama, se tale barriera, per la sua struttura e per il suo posizionamento rispetto alla carreggiata, era adeguata o meno ad assolvere la sua funzione di protezione e se, in tale prospettazione, la condotta del conducente abbia avuto una efficienza causale esclusiva ed autonoma tale da vincere la presunzione di responsabilità gravante sul custode”.

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Sciopero degli avvocati e dei giudici e sospensione della prescrizione

Nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l’uno riferibile all’imputato o al difensore, l’altro al giudice (nella specie sciopero), la predominante valenza di quest’ultima preclude l’operatività del disposto dell’art. 159 cod. pen. e la conseguente sospensione del corso della prescrizione.

Tanto ha stabilito la Suprema Corte per cui “con riferimento alla sospensione dei termini di prescrizione, nel caso di rinvio dell’udienza per il concomitante sciopero sia degli avvocati che dei magistrati, a cui abbiano aderito entrambi (nel caso di specie il giudice ha espressamente dichiarato di aderire allo sciopero di categoria, indicando nel verbale che il processo veniva trattato “ai soli fini del rinvio”), il decorso del termine di prescrizione del reato non è sospeso per effetto dell’astensione dalle udienze del difensore in quanto la concomitante astensione dell’attività giudiziaria del giudice del dibattimento avrebbe comunque impedito la celebrazione del processo, (cfr Sez. U, Sentenza n. 1021 del 28/11/2001 Ud. (dep. 11/01/2002) Rv. 220509 e Sez. 5, Sentenza n. 49647 del 02/10/2009 Ud. (dep. 28/12/2009) Rv. 245823, per il caso concernente il rinvio disposto per impedimento del difensore che aveva aderito ad una iniziativa di categoria di astensione dalle udienze e per l’escussione di un teste assente)”.

(Cass. Sez II Pen. n.11559/11)

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Investitori traditi: responsabile la Consob per omessa vigilanza

Condannata la Consob al risarcimento dei danni patiti dai risparmiatori per operazioni finanziarie sollecitate da una società autorizzata dalla stessa Consob, che, però, aveva omesso di svolgere compiutamente la propria attività di vigilanza.

Secondo la Corte la Consob, oltre al ruolo di controllo sul mercato dei valori, deve svolgere una funzione di garanzia dei risparmiatori non solo in base alle leggi specifiche (L. 1991, n. 1, art. 1, lett. F e art. 3, comma II e III) che ne regolamentano l’attività in una correlazione costituzionalmente orientata dagli artt. 41 e 47 della Costituzione, ma in modo tale da evitare, secondo un generale principio di buon senso, che i risparmiatori siano danneggiati. Ben poteva la CONSOB, infatti, esercitare un efficiente controllo sull’onorabilità del plesso amministrativo della società autorizzanda.

La Corte di Cassazione (sent. n.6681/11) ha precisato in merito alla responsabilità civile dell’ente che “… le attività della pubblica amministrazione, ed in particolare della Consob, ente pubblico di garanzia di controllo e vigilanza sul mercato dei valori mobiliari e sulla raccolta finanziaria del risparmio, deve svolgersi nei limiti e con l’esercizio dei poteri previsti dalle leggi speciali che la istituiscono, ma anche della norma primaria del neminem ledere, in considerazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione dettati dall’art. 97 Cost. in correlazione con l’art. 47, prima parte, della Costituzione; pertanto la Consob è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall’art. 2043 c.c., atteso che tali principi di garanzia si pongono come limiti esterni della sua attività discrezionale, ancorchè il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario. L’illecito civile, per la sua struttura, segue le comuni regole del codice civile anche per quanto concerne la c.d. imputabilità soggettiva, la causalità, l’evento di danno e la sua quantificazione.

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Lavoratore in malattia: no al licenziamento se esce di casa per consiglio del medico

E’ nullo il licenziamento disciplinare del lavoratore in malattia colto ad uscire di casa per fare shopping se lo ha fatto dietro consiglio del medico curante.

Nella fattispecie la vertenza era originata dall’impugnazione del licenziamento che faceva seguito ad una contestazione disciplinare. Al lavoratore veniva addebitato “… di avere tenuto … un comportamento incompatibile con la verosimile sussistenza dello stato patologico (distorsione della caviglia destra) denunciato … e comunque di avere tenuto un comportamento pregiudizievole per un buono e rapido recupero della integrità ed efficienza fisica”.

Secondo la Corte di Cassazione, però, nessun addebito può essere mosso al lavoratore che si è adeguato alle prescrizioni del suo medico curante. Nella fattispecie il medico prescriveva al lavoratore, nell’ultimo periodo della sua astensione lavorativa, di compiere del movimento e, in particolare, di camminare.

Sotto un profilo probatorio, prosegue la Corte, non può ritenersi che sussistesse l’onere per il lavoratore di provare, a ulteriore conferma della certificazione medica, la perdurante inabilità temporanea rispetto all’attività lavorativa. Né il datore di lavoro ha fornito la prova di una natura degli impegni lavorativi idonea ad evidenziare aspetti di illogicità e malafede nel comportamento del lavoratore.

(Cass. n.6375/11)

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