Diffamazione on-line: l’indirizzo IP identifica il responsabile

L’indirizzo IP costituisce elemento idoneo a identificare l’autore del reato commesso sulla rete, nella specie, della dichiarazione diffamatoria pubblicata su un forum.

La Corte di Cassazione ha recentemente confermato la sentenza di merito in cui, con valutazioni ritenute pienamente fedeli alle risultanze processuali e improntate a evidente razionalità, si giungeva alla dimostrazione che per l’invio del predetto  messaggio diffamatorio veniva utilizzato un certo numero IP a cui era associato, attraverso il servizio prestato dal gestore telefonico, la linea relativa all’abitazione del responsabile.

La Corte ha ritenuto inverosimile la linea difensiva che assumeva il presunto intervento di terzi atto a “modificare” un innocuo messaggio precedentemente pubblicato dall’imputato.

La CTU, infatti, aveva posto in luce che:

  • il numero identificativo sulla rete internet mondiale è assegnato in via esclusiva ad un determinato computer connesso;
  • un altro utente delle rete, per realizzare l’intromissione modificativa, dovrebbe esattamente conoscere dettagliati particolari di tempi e modalità della connessione in cui intromettersi;
  • questo scorretto utente avrebbe dovuto compiere una complessa e difficile serie di interventi finalizzati all’eliminazione di tracce dell’irregolare intervento invasivo.

La corte ha ritenuto contrario al senso comune che tanto impiego di tempo e tanto impegno tecnico siano stati profusi da questo sconosciuto per offendere le vittime.

La corte ha poi messo in luce – ai fini dell’identificazione del responsabile – che nella famiglia dell’imputato solo questi era capace di utilizzare internet e che esisteva un dissidio tra l’imputato e la famiglia delle vittime.

(Cass. n.8824/11)

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Cattiva coibentazione del solaio: il condominio non è responsabile

Non è responsabile il condominio per la cattiva coibentazione del solaio divisorio tra l’appartamento di uno dei condomini ed il sottostante portico comportante una sensibile dispersione termica nei mesi invernali.

La Corte di Cassazione che ha affrontato il caso di specie ha ribadito che “… ai fini dell’attribuzione della responsabilità prevista dall’articolo 2051 cod. civ. e’ necessaria una relazione tra la cosa in custodia e l’evento dannoso (sent. 10 marzo 2009 n. 5741) e che nella specie il danno lamentato non è una conseguenza diretta delle modalità costruttive del predetto solaio, ma dal fatto che le stesse, in determinate condizioni climatiche ed ove il riscaldamento condominiale venga effettuato rispettando la normativa in tema di risparmio energetico … non garantisce una comoda vivibilità …” dell’appartamento sovrastante.

Incidentalmente la Corte non ha potuto fare a meno di menzionare incidentalmente anche al fatto che gli inconvenienti denunciati dagli attori derivano dalla insufficiente coibentazione di un solaio intermedio di cui peraltro essi stessi sono comproprietari ex art. 1125 cod. civ., e perciò eventualmente corresponsabili ex art. 2051 c.c. nell’ipotesi di ritenuta applicabilità della responsabilità da cose in custodia.

(Cass. n.4012/11)

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I permessi lavorativi ex legge 104/92

1. Soggetti aventi diritto
2. Modalità di fruizione dei permessi
2.1 Disposizioni comuni
3. La certificazione di disabilità grave (verbale di accertamento)
4. Assenza di ricovero

Con la circolare 45/11 – di cui riportiamo il contenuto fondamentale – l’Inps si pronuncia sull’applicazione delle modifiche introdotte dal collegato lavoro (art.24 legge 183/10) in materia di permessi per assistenza dei disabili ex art.33 legge 104/92.

Ecco le le principali novità:

  1. Viene ristretta la platea dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in situazione di disabilità grave.
  2. Non è ammessa l’alternatività tra più beneficiari, in quanto i permessi possono essere accordati soltanto ad un unico lavoratore. La sola eccezione è prevista per i genitori di figli con disabilità grave ai quali è riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi in argomento alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per persona disabile.
  3. Non sono più richiesti i requisiti della convivenza, della continuità ed esclusività dell’assistenza.
  4. Il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.
  5. Viene prevista la decadenza dal diritto alle agevolazioni in caso di accertamento di insussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa in materia.
  6. Viene istituita una banca dati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica relativa ai benefici in argomento.

1. Soggetti aventi diritto
Per la fruizione del diritto ai permessi di cui all’art. 33 della legge 104/1992 il dipendente interessato deve presentare apposita domanda al Presidio risorse umane della sede territoriale o al team risorse umane della sede regionale, conformemente al modello organizzativo adottato al riguardo da ciascuna Direzione Regionale.

I dipendenti della Direzione Generale, interessati alla fruizione dei predetti permessi, devono inoltrare la relativa istanza, per il tramite della segreteria della Struttura di appartenenza, alla Direzione centrale Risorse Umane – Area normativa e contenzioso del lavoro.

Per la formulazione della domanda sono stati predisposti appositi  modelli che gli interessati avranno cura di compilare integralmente e correttamente al fine di consentire all’Istituto la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la fruizione dei benefici in argomento.

I lavoratori legittimati a fruire di detti permessi sono :

  • Il dipendente in situazione di disabilità grave;

  • I dipendenti genitori che assistono figli di età inferiore ai tre anni in situazione di disabilità grave;

  • Il dipendente per assistere ciascun familiare in situazione di disabilità grave, ivi compresi i dipendenti genitori che assistono figli di età superiore ai tre anni.

In base al nuovo dettato normativo, ampiamente illustrato con la circolare della Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito n. 155/2010, hanno ora diritto ai permessi retribuiti per assistere un soggetto in situazione di disabilità grave, oltre il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado.

Per maggiore chiarezza si rammenta che sono:

  • parenti di primo grado: genitori, figli;
  • parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli di figli);
  • affini di primo grado : suocero/a, nuora, genero;
  • affini di secondo grado: cognati.

Solo in particolari condizioni le agevolazioni possono essere estese ai parenti e affini di 3° grado delle persone da assistere.

A tal fine  si precisa che sono:

  • parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle);
  • affini di terzo grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti.

Le eccezioni per le quali l’art. 24 della citata legge n. 183/2010 prevede l’estensione del  diritto a fruire dei benefici in parola ai parenti e affini di terzo grado, sono rappresentate dai casi in cui il coniuge  e/o i genitori della persona in situazione di disabilità grave:

  • abbiano compiuto i sessantacinque anni di età;
  • siano affetti da patologie invalidanti;
  • siano deceduti o mancanti.

Con l’espressione “mancanti,” come precisato nella circolare della Direzione Centrale  Prestazioni a sostegno del reddito n. 155/2010 e nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010, deve intendersi non solo una situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto) ma anche ogni altra condizione ad essa assimilabile (divorzio, separazione legale, abbandono) debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

Per quanto concerne le patologie invalidanti, non avendo la legge esplicitato tale nozione si fa riferimento alle patologie indicate nell’art. 2, comma 1, lettera d),  del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000.

Al riguardo si chiarisce che il parente o affine di terzo grado, se interessato a fruire dei benefici in argomento dovrà allegare alla domanda, in busta chiusa, la documentazione medica attestante la sussistenza della patologia invalidante da cui sono affetti il coniuge e/o il/i genitore/i del soggetto da assistere.

Pertanto, con riferimento ai chiarimenti di carattere operativo forniti con il messaggio n.1740 del 25.01.2011 e alla luce delle nuove disposizioni normative, i competenti uffici dovranno riesaminare le domande presentate dai parenti e affini di terzo grado dei soggetti in situazione di disabilità grave nonché quelle presentate da più familiari per l’assistenza  allo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità.

Qualora in tale fase i predetti uffici accertino l’insussistenza dei requisiti richiesti dalla recente normativa, dovranno invitare gli interessati, nel più breve tempo possibile, a rinnovare le domande corredate dalle dichiarazioni  del soggetto disabile, utilizzando i modelli  allegati alla presente circolare.

In particolare, nell’ipotesi in cui i permessi siano stati accordati a più dipendenti per lo stesso soggetto disabile, dovrà essere acquisita la dichiarazione di quest’ultimo da cui risulti la scelta del dipendente beneficiario dei permessi.

Invece, nell’ipotesi in cui i permessi siano stati accordati a parenti o ad affini di terzo grado del soggetto in situazione di disabilità grave, si dovrà acquisire la dichiarazione del dipendente dalla quale risulti la relazione di parentela con il soggetto disabile e che il coniuge e/o i genitori di quest’ultimo abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Qualora le dichiarazioni richieste non vengano presentate entro il 31 marzo 2011 gli uffici dovranno inviare agli interessati la comunicazione attestante la revoca, con effetto da tale data, del provvedimento di autorizzazione alla fruizione dei permessi di cui alla legge 104/1992.

Per i dipendenti della Direzione generale la predetta verifica verrà effettuata dalla Direzione centrale risorse umane – Area normativa e contenzioso del lavoro.

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2. Modalità di fruizione dei permessi
Il dipendente in situazione di disabilità grave ha la possibilità di fruire alternativamente in ogni mese di:

  • 2 ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese;
  • 3 giorni interi di permesso al mese;
  • 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un’ora; le predette ore, se fruite per l’intera giornata, comporteranno  un abbattimento dell’orario teorico giornaliero (pari a 7 ore e 12 minuti).

Il dipendente per l’assistenza a ciascun familiare in situazione di disabilità grave ha la possibilità di fruire alternativamente di:

  • 3 giorni interi di permesso al mese;
  • 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un’ora; le predette ore, se fruite per l’intera giornata, comporteranno un abbattimento dell’orario teorico giornaliero (pari a 7 ore e 12 minuti).

I genitori che assistono figli di età inferiore ai tre anni in situazione di disabilità grave possono fruire  alternativamente:

  • del prolungamento del congedo parentale retribuito fino al terzo anno di vita del bambino, ad avvenuta fruizione del congedo di maternità e del congedo parentale ordinario;
  • di due ore di permesso giornaliero;
  • di tre giorni interi di permesso al mese.

Si precisa che, trattandosi di istituti finalizzati all’assistenza del minore, inferiore a tre anni, in situazione di disabilità grave, la fruizione degli stessi deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.

Conseguentemente, nel mese in cui uno o entrambi i genitori, anche alternativamente, abbiano fruito di uno o più giorni di permesso ai sensi dell’art. 33 comma 3 della legge 104/1992, gli stessi non potranno beneficiare per il medesimo figlio delle ore di permesso giornaliero o del prolungamento del congedo parentale.

Nell’ipotesi di assistenza di un minore di età inferiore ai tre anni, il nuovo dettato normativo prevede, altresì, la possibilità di fruire dei permessi lavorativi in argomento, in alternativa ai genitori, anche per i parenti e gli affini aventi diritto, sempre nel limite previsto di tre giorni  mensili.

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2.1. Disposizioni comuni
Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile,  la relativa programmazione,

Si evidenzia che le nuove norme non precludono la possibilità per lo stesso dipendente di assistere più persone in situazione di disabilità grave, con la conseguenza che, ove ne ricorrano tutte le condizioni, il medesimo lavoratore potrà fruire di permessi anche in maniera cumulativa per prestare assistenza a più disabili.

Analogamente le nuove norme  non precludono ad un lavoratore in situazione di disabilità grave di assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione e, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, tale dipendente potrà fruire dei permessi per se stesso e per il familiare disabile che assiste.

Qualora il dipendente fruisca dei benefici in argomento per assistere un familiare disabile lavoratore, è necessario che l’assistito non sia impegnato in attività lavorativa nella  stessa giornata in cui è richiesto il permesso.

I permessi in questione, qualunque sia la modalità di fruizione, sono utili ai fini della maturazione delle  ferie e della tredicesima (v. messaggio n. 36370 del 10/11/2004) nonché della corresponsione del compenso incentivante e, se fruiti in modalità oraria tale da non comportare un’assenza per l’intera giornata, danno diritto all’attribuzione del buono pasto (v. messaggio n. 000610 del 17/04/2003 e allegato Accordo sottoscritto in data 03/04/2003).

Ai dipendenti in regime di tempo parziale i permessi in argomento, se fruiti nella modalità oraria, spettano in misura corrispondente alla percentuale di riduzione dell’orario di lavoro nel caso di part – time orizzontale, mentre nel caso di part time verticale spettano per intero (18 ore mensili).

Per quanto riguarda, invece, i permessi fruiti nella modalità giornaliera, gli stessi spettano per intero (3 giorni) ai dipendenti con orario di lavoro a tempo parziale di tipo “orizzontale”, mentre vengono ridotti proporzionalmente all’orario osservato ai dipendenti con orario di lavoro a tempo parziale di tipo “verticale”.

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3. La certificazione di disabilità grave (verbale di accertamento)
La condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai permessi retribuiti è che il soggetto disabile sia in possesso della certificazione di disabilità (verbale di accertamento) con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 della legge 104/1992).

L’istanza per il riconoscimento dello stato di disabilità grave va inoltrata dall’interessato (soggetto disabile) al Direttore della sede INPS di appartenenza,  per via telematicadirettamente o tramite i patronati, dopo il rilascio, da parte del medico di base o altro medico certificatore,  dell’attestazione dell’invio della certificazione finalizzata alla domanda per il riconoscimento della disabilità grave.

La certificazione  o verbale con cui viene riconosciuto lo stato di disabilità grave viene rilasciata da un’apposita Commissione medica operante presso ogni azienda sanitaria locale costituita ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 104/1992 ed integrata ai sensi dell’art. 20 comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito nella legge n. 102/2009; la  documentazione così formalizzata non può essere sostituita da eventuali certificati/verbali di invalidità, anche se attestano l’invalidità totale.

Qualora siano trascorsi 15 giorni – in caso di patologie oncologiche – (v. art. 6 comma 3 bis della legge n. 80/2006 ) o 90 giorni – per tutte le altre patologie – (v. art. 2 comma 2 del D.L. n. 324/1993 convertito in legge n. 423/1993) dalla data di inoltro della suddetta istanza, e il dipendente non sia ancora  in possesso della certificazione di disabilità grave, lo stesso può presentare domanda all’ufficio competente per la concessione dei permessi in questione, allegando una certificazione provvisoria rilasciata dal medico in servizio presso una struttura pubblica o privata equiparata alla pubblica (v. circolare della Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito n. 32/2006), specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona disabile; detta certificazione ha validità fino alla conclusione del procedimento di accertamento.

Nell’ipotesi in cui, in esito al procedimento di accertamento,  la Commissione medica non riconosca la condizione di disabilità grave, le assenze eventualmente effettate dal dipendente, in via provvisoria, a titolo di permessi ex  L.n.104/92  saranno trasformate in  assenze ad altro titolo.

Per la concessione dei benefici in argomento ai dipendenti che assistono persone con sindrome di Down o grandi invalidi di guerra, categorie equiparate a soggetti in situazione di disabilità grave ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 104/1992, è prevista una procedura semplificata che consiste nella presentazione, in luogo del verbale di accertamento sopra richiamato, della  documentazione illustrata nei punti 1 e 2 della circolare della Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito n. 128/2003.

Nel caso in cui, da parte della competente Commissione medica, venga fissata una rivedibilità del soggetto, indicando una data di scadenza della certificazione o verbale, si fa presente che, decorso detto termine, decadono i benefici relativi ai permessi.

Si raccomanda, pertanto, agli interessati,  per continuare a beneficiare delle agevolazioni già riconosciute, di provvedere tempestivamente all’attivazione dell’iter procedurale finalizzato alla conferma della condizione di disabilità grave.

Nell’ipotesi in cui una nuova valutazione accerti che non sussiste più la connotazione di gravità della disabilità, il dipendente è tenuto ad effettuare immediata comunicazione alla segreteria della struttura di appartenenza.

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4. Assenza di ricovero
Altro requisito essenziale per la concessione dei permessi lavorativi di cui all’art. 33 della legge 104/1992 è l’assenza di ricovero a tempo pieno della persona con disabilità grave, per ciò intendendosi il ricovero  per le intere 24 ore presso  ”strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa”. Al riguardo si fa presente che  i permessi in argomento non sono concedibili al dipendente per far fronte a necessità assistenziali “non sanitarie” ( aiuto nell’igiene, nell’alimentazione, nel supporto personale) di cui i familiari di una persona ricoverata si fanno carico.

Detti permessi possono essere invece concessi, come ribadito nella circolare n. 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica,  anche in presenza di ricovero nei seguenti tre casi:

  • interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie;
  • ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o in situazione terminale;
  • ricovero a tempo pieno di un minore in situazione di disabilità grave per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

La ricorrenza delle situazioni eccezionali di cui sopra dovrà naturalmente risultare da idonea documentazione medica che gli uffici sono tenuti a valutare.°

Al fine di adottare una modulistica omogenea relativa ai permessi di cui all’art. 33 della legge 104/1992, sono stati predisposti per i dipendenti dell’Istituto gli allegati modelli di domanda nei quali gli interessati, accludendo la certificazione medica sopra indicata, dovranno dichiarare, consapevoli delle conseguenze civili e penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false o mendaci, una serie di condizioni personali e del familiare cui si intende prestare assistenza, necessarie ai fini della concessione dei citati permessi. Le dichiarazioni di cui agli allegati  n. 3, 4 e 5 dovranno essere rese soltanto nelle ipotesi in cui, il soggetto disabile che necessita di assistenza, si trovi in una delle particolari situazioni indicate nell’intestazione degli stessi.

Si  fa presente che è prevista l’istituzione presso il Dipartimento della Funzione pubblica di una banca dati finalizzata al monitoraggio e al controllo sulla legittima fruizione dei permessi accordati ai pubblici dipendenti in quanto persone disabili o che assistono altra persona in situazione di disabilità grave.

Si fa riserva di fornire ulteriori informazioni al riguardo non appena detto Dipartimento avrà comunicato, con apposita circolare, l’attivazione della banca dati e le modalità operative per trasmettere i dati richiesti.

il provvedimento ha circoscritto l’ambito di applicazione dei permessi per l’assistenza di persone in situazione di disabilità grave, restringendo al secondo grado il vincolo di parentela o affinità che consente di beneficiare di questi permessi. Solo in particolari condizioni le agevolazioni possono essere estese ai parenti e agli affini di terzo grado delle persone da assistere. Il diritto a beneficiare dei permessi per assistere familiari o affini di terzo grado permane quando il coniuge o i genitori della persona da assistere siano deceduti o mancanti, abbiano compiuto i 65 anni dì età, o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti. Per genitore o coniuge mancante si deve intendere non solo una situazione di assenza naturale o giuridica, come il caso del genitore “solo”, ma anche condizioni a tale stato assimilabili, quali divorzio, separazione legale, abbandono, purché certificate dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità. Queste diverse ipotesi possono coesistere: per esempio il parente o affine di terzo grado potrebbe avere diritto ai permessi quando uno dei genitori della persona da assistere sia invalido, l’altro abbia compiuto 65 anni e manchi il coniuge.

Per l’assistenza del figlio di età inferiore ai tre anni in condizione di disabilità grave, i genitori possono scegliere di fruire, dopo aver utilizzato il congedo di maternità e il congedo parentale ordinario, alternativamente del prolungamento del congedo parentale retribuito fino al terzo anno di vita del bambino, oppure di due ore di permesso giornaliero, o di tre giorni interi di permesso al mese.

Per gli altri familiari o affini con grave disabilità il dipendente può chiedere di fruire di tre giorni di permesso al mese o di 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore a un’ora. Precisa l’Inps che, in caso di rapporto a tempo parziale, i permessi fruiti nella modalità oraria spettano in misura corrispondente alla percentuale di riduzione dell’orario di lavoro nel caso di part-time orizzontale, mentre nel caso di part-time verticale spettano per intero.

La scelta delle modalità di fruizione va comunicata all’inizio di ciascun mese, non essendo possibile fruirne in modo misto. Ricorrendone le condizioni, un dipendente può assistere più persone in situazione di disabilità grave, fruendo dei permessi anche in maniera cumulativa.

Anche un lavoratore in situazione di disabilità grave può assistere un altro soggetto che si trovi nella stessa condizione, fruendo dei permessi per se stesso e per il familiare disabile che assiste. I permessi sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima nonché della corresponsione del compenso incentivante e, se fruiti in modalità oraria tale da non comportare un’assenza per l’intera giornata, danno diritto all’attribuzione.

(Circ. INPS n.45/11)

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Revisione delle tabelle millesimali e arricchimento senza causa

Cosa accade se le tabelle millesimali sono errate? Come porre rimedio agli errori contabili nella suddivisione delle spese condominiale che l’applicazione di dette tabelle ha comportato?

La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che la pronuncia giudiziale di revisione delle tabelle non può avere efficacia retroattiva e, quindi, vale solo per l’avvenire ma non impedisce al condominio o ai condomini lesi dall’applicazione delle tabelle errate di esercitare azione di arricchimento senza causa.

Secondo la Corte “… pur essendo possibile una richiesta dì revisione di tabelle, in sede giudiziaria, in mancanza di apposita delibera dell’ assemblea dei condomini (per la quale la giurisprudenza prevalente … fino alla decisione delle Sezioni Unite 9 agosto 2010 n. 18477, richiedeva il consenso di tutti i condomini) deve riconoscersi che una modifica delle stesse non avrebbe potuto avere efficacia retroattiva ed anzi avrebbe potuto produrre effetti solo dal momento del passaggio in giudicato della decisione”.

Pertanto non può essere ritenuta contraddittoria la pronuncia di merito che accoglie “… la domanda di arricchimento senza causa, pur dopo aver riconosciuto che una modifica delle tabelle millesimali, in ogni caso, non avrebbe potuto avere efficacia retroattiva”.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “… la sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall’ art. 69 disp. att. cod. civ., non ha natura dichiarativa ma costitutiva, avendo la stessa funzione dell’accordo raggiunto all’ unanimità dai condomini, con la conseguenza che l’efficacia di tale sentenza, in mancanza di specifica disposizione di legge contraria, inizia a decorrere solo dal passaggio in giudicato (Cass. 8 settembre 1994 n. 7696)”.

(Cass. n.5690/11).

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Il cliente scivola sul sapone e riporta fratture: il supermercato è responsabile

Affermata la responsabilità del gestore del supermercato per i danni subiti dal cliente caduto a causa di una chiazza di sapone colata sul pavimento da un flacone collocato sugli scaffali.

La Corte di Cassazione, censurando la sentenza di merito che aveva in un primo momento negato il diritto al risarcimento, si è soffermata sui principi che regolano la responsabilità per il danno causato dalle cose in custodia.

“I principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia, possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ., prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall’accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811).

La radicale oggettivazione dell’ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata – che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta) – comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un’attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279).

Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito – che, si ripete, è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull’elemento psicologico dell’illecito (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279) – in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l’evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato. Ne consegue che corollario della regola sancita dall’art. 2051 cod. civ.. è quella dettata dall’art. 1227 cod. civ., comma 1.

Peraltro il giudizio sull’autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l’evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è
intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire; dall’uso improprio della cosa, fino all’eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode (cofr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279).

Venendo al caso di specie, secondo il giudice di merito il comportamento della danneggiata avrebbe avuto siffatta portata, perchè il liquido era visibile sul pavimento, di talché, esclusa la sussistenza di un’insidia o trabocchetto, e, in particolare, di un pericolo occulto e imprevedibile, la caduta era attribuibile esclusivamente a disattenzione della vittima.

E invero l’affermazione che il mancato avvistamento della chiazza di detersivo costituì elemento idoneo a interrompere il nesso di causalità, deve confrontarsi con la massima di comune esperienza per cui chi frequenta un supermercato ha la ragionevole aspettativa di circolare in un posto sicuro soprattutto con riferimento alla manutenzione del pavimento, essendo interesse anche del gestore che l’attenzione degli avventori sia catturata esclusivamente dai prodotti esposti.

In tale contesto è del tutto plausibile che il danno sofferto … sia stato casualmente connesso a un tipo di utilizzazione conforme alla funzione e alla destinazione tipiche della cosa in custodia di talché, nella predetta prospettiva, andranno nuovamente approfondite tutte le circostanze in cui avvenne la caduta”

(Cass. n.4476/11)

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