Condominio: per vietare gli animali domestici è necessaria l’unanimità

“Le clausole del regolamento condominiale che impongono limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà incidono sui diritti dei condomini, venendo a costituire su queste ultime una servitù reciproca (Cass. 13164/2001);

ne consegue che tali disposizioni hanno natura contrattuale, in quanto vanno approvate e possono essere modificate con il consenso unanime dei comproprietari, dovendo necessariamente rinvenirsi nella volontà dei singoli la fonte giustificatrice di atti dispositivi incidenti nella loro sfera giuridica: certamente, tali disposizioni esorbitano dalle attribuzioni dell’assemblea, alla quale è conferito il potere regolamentare di gestione della cosa comune, provvedendo a disciplinarne l’uso e il godimento.

Ciò posto, il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva (12028/1993)”.

(Cass. n.3705/11)

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Piscina: il gestore è responsabile se non segnala la profondità dell’impianto

Il gestore della piscina è responsabile per i danni patiti dagli utenti se non predispone opportuna segnaletica per evidenziare la profondità dell’impianto e porre il divieto per i tuffi.

“Ai fini dell’individuazione della responsabilità per danni, ex art. 2043 c.c., derivanti da un tuffo in piscina dove la profondità dell’acqua è bassa, posto che, secondo le comuni regole di prudenza, il gestore deve predisporre mezzi idonei a segnalarne la profondità e un esplicito cartello per vietare i tuffi, dove la profondità non li consente in sicurezza, qualora tale condotta risulti omessa … andrà valutata l’incidenza causale di tale omissione rispetto all’evento, non apparendo inverosimile – alla luce del criterio della cosiddetta causalità adeguata – che idonei segnali di pericolo possano svolgere un effetto dissuasivo sul comportamento dell’uomo medio, e, tanto più su quello di un’adolescente.

Inoltre, ai fini di stabilire la misura della concorrenza del comportamento colposo della vittima e della omessa apposizione di segnaletica, rileverà se il tuffo è avvenuto dal lato corto della piscina, dove l’acqua era senz’altro bassa, o dal lato lungo, dove la profondità non era omogenea, nonché la valutazione della giovane età della vittima rispetto alla maturità psicologica ipotizzabile”.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione che, censurando la sentenza di merito, ha ritenuto che la mancanza di una normativa specifica, che imponga al gestore della piscina la collocazione di cartelli. (indicatori della diversa profondità e del divieto di tuffi dove l’acqua era bassa), non esclude la configurabilità di un comportamento colposo in capo al gestore.

“Infatti, l’apposizione di mezzi idonei a segnalare la profondità della piscina e di un esplicito cartello per vietare i tuffi, dove la profondità non li consente in sicurezza, risponde alle comuni regole di prudenza, specificate nei confronti del gestore della piscina, volte ad impedire il superamento dei limiti del rischio connaturato allo svolgimento dell’attività sportiva.

Nessun rilievo può avere, quindi, la mancata elencazione di tali obblighi in norme primarie o secondarie, o in norme elaborate dagli organismi sportivi di riferimento. La loro eventuale esistenza non farebbe altro che codificare generali norme di prudenza rispetto a chi, per la natura dell’attività svolta, è tenuto a garantire l’incolumità fisica degli utenti nell’organizzazione della propria attività economica”.

Secondo la Corte, inoltre,il giudice di merito non ha, erroneamente, attribuito alcuna valenza causale alla omissione della segnaletica rispetto all’evento dannoso e non ha motivato adeguatamente la ritenuta totale riconducibilità dell’evento alla vittima.

“Invero, alla luce del consolidato criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base della quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili, non può negarsi che non è inverosimile l’ipotesi che, in presenza di idonei segnali di pericolo, il comportamento dell’uomo medio, e, tanto più quello di un’adolescente, avrebbe potuto essere più accorto sino ad arrivare ad escludere il compimento del comportamento vietato.

Inoltre, la decisione censurata difetta di completa e adeguata motivazione laddove attribuisce l’evento al solo comportamento azzardato della vittima, senza spiegare se il tuffo è avvenuto dal lato corto o lungo della piscina. Dato di non poco rilievo, se si considera che dal primo l’acqua della piscina era senz’altro bassa, mentre dal secondo la profondità dell’acqua non era omogenea, con conseguenti ripercussioni sulla valutazione del comportamento colposo della vittima e della mancata presenza di segnali. Pure incompleta risulta la motivazione, laddove attribuisce valore assoluto alla perfetta conoscenza della piscina da parte delle vittima e alla sua esperienza come nuotatrice, sostenendo, quanto al profilo di maturità psicologica della vittima, che “non si può dire che l’età della ragazza fosse immatura al punto tale da non consentirle di comprendere l’azzardo”, laddove propria la giovanissima età avrebbe consigliato, secondo l’id quod plerumque accidit, una maggiore prudenza nella valutazione”.

(Cass. n.5086/11)

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La legittimazione ad agire in giudizio dell’amministratore di condominio

L’amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all’Assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell’art. 1131 c.c., commi 2 e 3, può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione. E’ questo il dictum delle Sezioni Unite (sentenze 18331 e 18332 del 2010) con il quale e’ stato definito il contrasto di giurisprudenza sulla necessità o meno che l’amministratore condominiale, per impugnare la sentenza sfavorevole al condominio, si munisca dell’autorizzazione assembleare.

E’ stato precisato che le decisioni menzionate esulano da quelle per le quali l’amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1131 c.c., comma 1. Tale norma, insegnano le Sezioni Unite, conferisce una rappresentanza di diritto all’amministratore, il quale e’ legittimato ad agire (e a resistere) in giudizio (nonché a proporre impugnazione) senza alcuna autorizzazione, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c., quando si tratta:

  • di eseguire le deliberazioni dell’assemblea e di curare l’osservanza dei regolamenti di condominio;
  • di disciplinare l’uso delle cose comuni, cosi’ da assicurarne il miglior godimento a tutti i condomini;
  • di compiere, infine, gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio;
  • di riscuotere dai condomini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea.
Ne deriva che al di fuori di tali materie l’amministratore, allorché voglia proporre valido ricorso per cassazione, deve munirsi di autorizzazione dell’assemblea, eventualmente anche in ratifica del suo operato.
La mancanza di tale autorizzazione cagiona, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale prevalso, l’inammissibilita’ del ricorso.
(Cass. n.2179/11)
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RCA: azione diretta se il sinistro avviene nell’area di servizio

Il danneggiato da un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, per tali ultime dovendosi intendere quelle aree che, ancorché di proprietà privata, sono aperte ad un numero indeterminato di persone (cfr., ex multis, Cass., nn. 4603/2000, 20911/2005, 17279/2009), come certamente è per le aree destinate alla distribuzione di carburante al pubblico degli utenti.

Questo principio è stato confermato di recente dalla Corte di Cassazione che ha cassato al sentenza di merito che se ne era discostata, qualificandolo, altresì, come principio informatore della materia dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore e la cui violazione è denunciabile con ricorso per cassazione anche avverso le sentenze emesse dal giudice di pace secondo equità.

(Cass. n.5111/11)

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Invalidità della procura conferita dal direttore generale della società

In tema di società’ per azioni – secondo la disciplina del capo 5 del titolo 5 del libro 5 c.c. prima della riforma del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche, il potere del direttore generale di rappresentare verso l’esterno la società (inclusa la possibilità di rilasciare valida procura ad litem) può ritenersi sussistente soltanto se vi sia stata, in tal senso, una specifica attribuzione, statutaria o dell’organo amministrativo, o anche se tale potere inerisca, intrinsecamente, alla natura stessa dei compiti affidatigli; e può altresì presumersi quando il direttore generale alleghi, oltre a tale qualità, quella di legale rappresentante della società, spettando in tale ipotesi alla parte che ne contesti la sussistenza fornire la prova contraria; ma in tutti gli altri casi tale potere rappresentativo deve ritenersi insussistente, esplicando il direttore generale attività meramente interna od esecutiva (Cass. 27 aprile 2007 n. 10096).

La Corte di Cassazione ha così sancito l’invalidità della procura generale, rilasciata da chi limiti a qualificarsi Vice Direttore Generale della società, a colui che ha conferito poi la procura ad litem – con conseguente impossibile riferibilità dell’attività processuale alla società – quando non sia provata la sussistenza dei poteri rappresentativi. Né  può bastare, secondo la Corte, la semplice qualifica di Vice Direttore Generale, oltretutto nemmeno spesa nell’atto di conferimento di procura  in difetto di qualunque documentazione sull’assetto organizzativo interno del conferente e dell’ambito e della consistenza delle facoltà attribuite al sottoscrittore. Neppure puo’ rilevare la menzione del Notaio in sede di autentica della conoscenza dei poteri del sottoscrittore  o dell’altra, pure attestata, di Vice Direttore Generale: visto che un conto è conoscere i poteri in astratto spettanti ed altro conto è accertare l’ulteriore circostanza, che esprime un apprezzamento o una vera e propria sussunzione, della corrispondenza di quelli spettanti a quelli necessari per conferire il potere rappresentativo oggetto dell’atto.

(Cass. n.3848/11)

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