Si può parcheggiare nel cortile condominiale purché il regolamento non lo vieti

Lo spazio comune condominiale (ad uso di passo e cortile) può essere utilizzato a parcheggio temporaneo delle autovetture dei condomini con le limitazioni previste per consentire l’accesso agli esercizi commerciali ed artigianali posti al piano terra dell’edificio condominiale.

Un divieto al parcheggio non si può ricavare dal disposto dall’art. 1102 c.c. se non risulti che alcuni condomini ne abbiano fatto un uso diverso rispetto agli altri condomini alterandone la destinazione. Invero il limite al godimento della cosa comune si identifica con riferimento alla destinazione attuale della cosa, desunto dall’uso fattone in concreto dai compartecipi.

Né tale divieto può desumersi dal regolamento condominiale, quando lo stesso sia privo di efficace vincolante per i singoli condomini, perché non accettato nei singoli contratti di acquisto delle relative porzioni dell’immobile e, per di più, non risulti trascritto.

(Cassazione Civile, Sezione II, 21 gennaio 2009, n.1547)

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