Pensione di reversibilità: ripartizione tra coniuge divorziato e coniuge superstite
La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della corte costituzionale 4 novembre 1999 n. 419) ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge e alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze matrimoniali: elementi, questi, che non possono essere pretermessi per il solo fatto che sugli stessi non si sia aperto alcun contraddittorio (da ultimo Cass. n.10669/07; Cass. n. 5060/06).
L’applicazione ponderata di entrambi i criteri, quindi, non esclude che al coniuge, il cui rapporto risulti di minor durata, venga assegnata una quota maggiore della reversibilità (Cass. n.2092/07).
Va precisato che la durata del rapporto va riferita alla durata dei rispettivi matrimoni, coincidente con la durata legale dei medesimi, vale a dire, quanto al coniuge divorziato, fino alla sentenza di divorzio (vedi n.10669/07, n.4868/06, n.15164/03). Il criterio temporale previsto dall’art. 9, comma 3, L. n.898/70 prescinde quindi dalla reale durata del rapporto affettivo. Per esempio è irrilevante a questi fini che l’ex coniuge, per tutta la durata della separazione, abbia convissuto con un terzo (Cass. n.10575/08).

