Pensione sociale: può averla chi ha un reddito incompatibile composto da crediti mai percepiti


In materia di pensione sociale, la titolarità di un reddito incompatibile non è ostativa all’attribuzione del trattamento assistenziale quando il reddito non sia stato effettivamente percepito.

Sicché non rileva a tali fini il diritto alla percezione dell’assegno di divorzio allorché detto assegno non sia mai stato corrisposto per l’accertata incapienza del patrimonio dell’ex coniuge.

Secondo la Corte di Cassazione che si è occupata della vicenda un diverso principio contrasterebbe con la disposizione legislativa di cui al primo periodo della seconda parte del sesto comma dell’art. 3 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, che testualmente dispone:

L’assegno (sociale n.d.r.) è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.

E’ lo stesso legislatore, quindi, che collegando il conguaglio ai redditi effettivamente percepiti attesta che, agli, effetti di cui trattasi, non è irrilevante la concreta ”percezione” del reddito.

Conseguentemente essendo il conguaglio strettamente connesso, non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione, è da ritenere che il reddito incompatibile intanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell’assistito.

Tanto è del resto, conforme ad una lettura costituzionalmente orientata della norma non potendo l’assegno in esame essere negato a quei soggetti che, pur essendo titolari di un reddito incompatibile con l’assegno sociale, si vengono a trovare, per non percepire di fatto tale reddito incompatibile, nella stessa situazione reddituale
di coloro che hanno diritto all’assegno sociale.

Ciò è, altresì, conforme alla stessa funzione “assistenziale” dell’assegno in parola che resterebbe frustrata ove si dovesse escludere il beneficio sulla base della mera titolarità di un reddito incompatibile senza tener conto anche della sua effettiva percezione”

E’ stata così confermata la sentenza di merito che “… dopo aver accertato la mancata percezione di un reddito incompatibile e la infruttuosa concreta attivazione dell’assistito per la riscossione di tale reddito, ha riconosciuto la spettanza del reclamato beneficio non considerando rilevante, ai fini di cui trattasi, la mera titolarità di tale reddito incompatibile, ritenendo necessario, ai fini della esclusione del beneficio anche l’effettiva percezione”.

(Cass. n.6570/10)