Perdita della reversibilità anche per nuovo matrimonio trascritto in ritardo
Perde il diritto alla reversibilità il coniuge superstite che contrae nuovo matrimonio (religioso). Ciò anche se la trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile avvenga in ritardo poiché gli effetti della trascrizione retroagiscono fino dalla data della celebrazione. Sicché è illegittima l’eventuale percezione della pensione di reversibilità da parte del coniuge superstite risposatosi il cui nuovo matrimonio sia stato trascritto tardivamente.
“L’art. 8, comma 5, della legge 1985 n. 121 dispone che il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto. La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.
Il principio desumibile dalle norme citate è che il matrimonio religioso a seguito della trascrizione ha effetti civili dal momento della celebrazione. Detto principio non è derogabile in caso di trascrizione tardiva (oltre i cinque giorni previsti dal terzo comma), restando indifferente che il ritardo sia dipeso dal fatto dell’ufficiale di stato civile o da volontà dei coniugi. La retroattività degli effetti civili opera sia nei confronti dei coniugi che dei terzi, a tutti gli effetti, ma comunque senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquistati dai terzi.
L’unica limitazione prevista dalla legge alla retroattività degli effetti civili è data dunque dalla salvezza dei diritti legittimamente acquistati dai terzi nel periodo intercorrente tra la celebrazione canonica e la trascrizione nei registri dello stato civile in conseguenza dello stato libero dei coniugi risultante dai pubblici registri statali.
La prima conseguenza della retroattività degli effetti della trascrizione tardiva è che l’eventuale stato vedovile di uno o di entrambi i coniugi viene meno dal momento della celebrazione del matrimonio religioso … ulteriore conseguenza della trascrizione tardiva del matrimonio religioso e della cessazione dello stato vedovile al momento della celebrazione del matrimonio religioso, è il venir meno del diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità del coniuge defunto poiché, ai sensi dell’art.3 del decreto luogotenenziale 18 Gennaio 1945 n.39 il diritto alla pensione di reversibilità cessa per sopravvenuto matrimonio”.
(Cass. n.9464/10)

